Sentenza 9 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone, non sussiste l'incapacità a deporre di un soggetto che sia stato prosciolto dall'imputazione relativa ad un reato connesso con quello per cui si procede, quando il suddetto soggetto sia anche persona offesa da tale reato; invero la sua citazione quale persona offesa è imposta dall'art. 429, comma quarto cod. proc. pen., il cui dettato prevale, in base al principio della ricerca della prova, sulla disposizione in tema di incompatibilità con l'ufficio di testimone.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2005, n. 10084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10084 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato Presidente del 09/02/2005
Dott. OLIVA Bruno Consigliere SENTENZA
Dott. MILO Nicola Consigliere N. 227
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo Consigliere N. 6875/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE IU;
avverso la sentenza 17/11/03 Corte di Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. Giovanni D'Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 17/11/03 la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione in data 20/11/02, con la quale il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato DE IU colpevole del delitto di calunnia e con la concessione delle attenuanti generiche condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.
Il DE era accusato di aver incolpato con una denunzia alla Questura di Agrigento CO Antonio IO dei reati di appropriazione indebita e di falso in assegni bancari, pur sapendolo innocente. In motivazione la corte di merito valorizzava, a conferma del giudizio di responsabilità la versione del fatto resa dalla parte offesa, la quale aveva riferito che nel 1996, occupandosi dell'organizzazione di un festival a Caltanissetta e non potendo aprire un conto corrente bancario a suo nome per problemi finanziari, aveva chiesto aiuto al DE, presentatogli da tale IG Nazareno. Il DE gli aveva consegnato degli assegni bancari in bianco, da lui sottoscritti recanti il timbro dell'associazione "Siciliani nel mondo", di cui il DE era legale rappresentante, intestataria del conto corrente, affinché li utilizzasse, chiedendo per il favore la somma di L. 3.000.000 (solo parzialmente corrispostagli). Le somme prelevate con la spendita degli assegni dovevano essere restituite dal CO mediante appositi versamenti di danaro, e così era avvenuto all'inizio; ma ad un certo punto il debitore non era stato più in grado di onorare il debito, per cui alcuni titoli furono protestati, e il creditore allo evidente fine di evitare la chiusura del conto corrente aveva presentato la calunniosa denunzia di appropriazione indebita.
Riteneva:
La Corte territoriale tale versione precisa, circostanziata e riscontrata dalla documentazione acquisita e dalla deposizione del teste IG, che aveva svolto il ruolo di intermediario, idonea a smentire quella resa dall'imputato, secondo il quale il CO si era appropriato di alcuni assegni del DE, ponendoli all'incasso con la falsa firma del titolare del conto. Riteneva di nessuna rilevanza alcune discordanze tra i fatti esposti nella denuncia, presentata dalla parte offesa alla Procura della Repubblica e le dichiarazioni rese dalla stessa al dibattimento e relative al numero degli assegni consegnati dall'imputato, al numero degli assegni in protesto, al numero degli assegni recanti la firma di girata del CO. Riteneva infine superflua la perizia grafica richiesta, perché non decisiva ai fini della definizione del processo.
Avverso tale decisione ricorre l'imputato a mezzo del suo difensore e denuncia nell'unico articolato motivo la violazione della legge processuale e penale in riferimento agli artt. 192/2-197-64/3-210-191 c.p.p. e 81-368 c.p. La testimonianza della parte offesa era inutilizzabile, in quanto il CO era indagato per il reato di appropriazione indebita e il procedimento a suo carico era stato archiviato, onde non poteva essere escusso come testimone, ma doveva essere interrogato con l'assistenza del difensore e con le garanzie del cit. art. 64/3 c.p.p. La corte di merito non aveva fatto buon governo dei criteri ermeneutici di cui all'art. 192/2 c.p.p., privilegiando le dichiarazioni della parte lesa rispetto a quelle dell'imputato, senza però tenere nella giusta considerazione le manifeste contraddizioni in cui era caduto il CO, che non si limitavano solo a quelle elencate nella sentenza impugnata, e che erano state specificamente illustrate nei motivi di impugnazione, come rilevanti e nient'affatto marginali;
su di esse la motivazione era silente, ovvero non spiegava le ragioni per le quali erano ritenute irrilevanti. Inopinatamente sia il giudice di primo grado che la corte di merito si erano opposti all'espletamento di una perizia grafica al fine di accertare se gli assegni fossero stati o meno sottoscritti dall'imputato senza offrire a sostegno una adeguata motivazione;
il riferimento alla mancanza degli assegni in originale non assumeva alcuna logica, in quanto solo il perito avrebbe potuto stabilire se fosse stato o meno in grado di procedere all'accertamento. Il teste IG e la deposizione del verbalizzante nessun contributo all'accertamento della verità avevano portato, con la conseguenza che in assenza di prove a carico del ricorrente la sentenza doveva essere annullata. Il ricorso è destituito di fondamento e va pertanto rigettato. Quanto alla inutilizzabilità della testimonianza della parte offesa, va richiamato il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità e qui pienamente condiviso, a mente del quale non sussiste incapacità a deporre in un soggetto che sia stato prosciolto da imputazione, relativa a reato connesso con quello per cui si procede, quando il soggetto attivo sia anche parte offesa di tale reato;
invero la sua citazione, quale parte lesa è imposta dall'art. 429/4 c.p.p., il cui dettato prevale, in base al principio della ricerca della prova;
sulla disposizione in tema di incompatibilità con l'ufficio di testimone (Cass. 16/2/00 Santori Vigneti XED 215982). Nel caso in esame il NU non aveva peraltro neppure assunto la qualifica di imputato, essendosi il procedimento penale per il reato di appropriazione indebita risoltosi, come lo stesso ricorrente da atto, con l'archiviazione.
Ma non coglie nel segno neppure la censura della violazione della legge processuale, in relazione alla valutazione della prova e della legge penale, in relazione alla corretta applicazione della norma incriminatrice. Essa in realtà sottende una rivisitazione del "meritum causae", preclusa come tale in sede di legittimità, e sollecita una valutazione di merito da sovrapporre a quella compiuta dalla corte territoriale, che ha adeguatamente motivato sulla attendibilità della parte lesa e sulla irrilevanza di tutte le incongruenze, nelle quali essa era incorsa nella ricostruzione della vicenda, nonché sulla configurabilità degli elementi costitutivi del delitto di calunnia. Quanto alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la motivazione a sostegno del diniego della perizia grafologica si ravvisa congrua e logicamente corretta, come tale incensurabile in questa sede, laddove richiama la somiglianza tra la sigla apposta sugli assegni acquisiti agli atti in fotocopia e la corrispondente lettera iniziale dello "specimen", anch'esso acquisito agli atti in fotocopia, per dedurne la compatibilità e la inutilità dell'accertamento. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2005