Sentenza 1 dicembre 2009
Massime • 1
Il terzo titolare di diritto reale di garanzia su bene confiscato a seguito di sequestro conservativo può far accertare, mediante incidente di esecuzione dinanzi al competente giudice penale, l'esistenza delle condizioni di permanente validità del diritto, costituite dall'anteriorità della trascrizione del relativo titolo rispetto al provvedimento ablatorio e dalla propria situazione soggettiva di buona fede, intesa come affidamento incolpevole e come mancanza di consapevole adesione ai successivi passaggi di proprietà del bene su cui è stata iscritta la garanzia ipotecaria.
Commentari • 3
- 1. Un’altra deludente pronuncia della Corte costituzionale in materiaFrancesco Viganò · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca qui. 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte costituzionale torna ad occuparsi del principio di legalità della pena in relazione a sanzioni amministrative aventi natura ‘sostanzialmente penale' secondo i criteri Engel, dichiarando inammissibili una serie di questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la possibilità di applicare retroattivamente un'ipotesi di confisca per equivalente prevista per l'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate. 2. Più in particolare, con sei ordinanze di analogo tenore, la seconda sezione civile della Cassazione sollevava questioni di legittimità costituzionale della …
Leggi di più… - 2. Il sequestro conservativo nel procedimento penale in riferimento alla posizione processuale della parte civile: profili teorici e casi praticiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 ottobre 2012
- 3. Il sequestro conservativo nel procedimento penale in riferimento alla posizione processuale della parte civile: profili teorici e casi pratici.Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 9 ottobre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2009, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 01/12/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 3229
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 24674/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO;
nei confronti di:
1) CAPITALI A SERVICE J.V. SRL;
2) AGENZIA DEL DEMANIO;
avverso l'ordinanza n. 1379/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 22/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI Raffaele;
lette le conclusioni del PG Dott. BUA Francesco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 22.4.09, la Corte d'Appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la permanente opponibilità al Demanio dello Stato, nuovo proprietario dell'appartamento sito in Milano, corso Sempione n. 82, posto al piano settimo, composto di cinque locali ed accessori, con annessa cantina sita al secondo piano interrato, della garanzia ipotecaria iscritta in data 5.6.1990 ai n.ri 4463 e 22225 a favore della Cassa di Risparmio di Roma-Credito Fondiario, a fronte di un mutuo di L. 260.000.00, erogato a AR US, all'epoca proprietario dell'immobile. Detto immobile era stato venduto dal AR con rogito del 27.12.1992 alla s.r.l. "P.A.C.", con accollo da parte di tale ultima società del mutuo gravante sull'immobile, il quale, pur formalmente intestato alla s.r.l. "P.A.C.", era stato ritenuto in sostanza riconducibile a PA IO ed ER CA, nei cui confronti era stato iniziato un procedimento penale per i reati di usura, usura impropria e ricettazione continuata;
ed in relazione a detto procedimento l'a.g. aveva trascritto in data 29.3.95 su detto immobile sequestro conservativo a favore dell'erario. A seguito della condanna del PA e dell'AR per detti reati, condanna divenuta definitiva dopo la sentenza della Corte di Cassazione del 9.4.97, detto sequestro era stato convertito in confisca.
Secondo la Corte territoriale la confisca dell'immobile non poteva travolgere i diritti reali di garanzia dei terzi in buona fede, nella specie il diritto reale di garanzia della s.r.l. "CAPITALIA SERVICE J.V.", mandataria della s.p.a. "BANCA DI ROMA", si che era da accogliere la domanda proposta da tale ultima società, intesa ad ottenere il riconoscimento della permanente validità del diritto reale di garanzia sopra descritto, in quanto l'iscrizione ipotecaria era stata anteriore rispetto al provvedimento di sequestro preventivo ed era stata accertata nella specie una situazione soggettiva di buona fede della banca richiedente, intesa come affidamento incolpevole, nel momento in cui aveva concesso il mutuo al AR, garantendolo con l'iscrizione ipotecaria anzidetta. Avverso detto provvedimento della Corte d'Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, eccependo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione. Secondo il P.G. la società istante non aveva provato ne' l'attuale entità del credito garantito, ne' la sua estraneità al reato di usura ed estorsione, di cui erano stati dichiarati penalmente responsabili PA IO ed ER CA, attuali sostanziali proprietari dell'immobile sottoposto a garanzia ipotecaria. L'acquisizione dell'immobile sottoposto a garanzia ipotecaria da parte dei due soggetti anzidetti aveva costituito il profitto del reato di usura ai medesimi contestato;
e non poteva sfuggire alla conoscenza dell'istituto di credito, che aveva erogato il mutuo al AR ed aveva la garanzia ipotecaria sull'immobile, le difficoltà economiche in cui versava il mutuatario, rese palesi dal mancato pagamento di varie rate di mutuo, si che era da ritenere che l'istituto creditore avesse prestato la sua adesione alla convenzione di accollo, intervenuta fra debitore originario e nuovo debitore.
Non era pertanto ravvisabile una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole per la banca, terza titolare del preesistente diritto reale di garanzia. Con memoria del 19.10.09 la s.r.l. "CAPITALIA SERVICE J.V." ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore Generale di Milano.
Il ricorso proposto dal P.G. di Milano è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte è nel senso di ritenere che il terzo titolare di un diritto reale di garanzia può fare accertare, mediante incidente di esecuzione innanzi al competente giudice penale, l'esistenza delle condizioni di permanente validità del diritto reale di garanzia medesimo, desumibili dall'anteriorità della trascrizione del relativo titolo, rispetto al provvedimento ablatorio e da una situazione soggettiva di buona fede, nella quale deve versare il titolare del diritto reale di garanzia, inteso come suo affidamento incolpevole e di mancata sua consapevole adesione ai successivi passaggi di proprietà dell'immobile, sul quale è stata iscritta la garanzia ipotecaria (cfr., in termini, Cass. 1^, 21.11.07 n. 45572, rv. 238144; Cass. 1^, 2.4.08 n. 16743, rv. 239625). Va rilevato al riguardo che, contrariamente a quanto sostenuto dal P.G. ricorrente, la Corte d'Appello di Milano, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome rispondente ai canoni della logica e della non contraddizione, da un lato ha accertato l'anteriorità della trascrizione, da parte della banca erogatrice del mutuo, della garanzia ipotecaria sull'immobile descritto in premesse - rispetto al provvedimento di sequestro preventivo, disposto dall'a.g. sull'immobile medesimo;
dall'altro ha escluso che la banca erogatrice del mutuo fosse stata in qualche modo consapevole ed avesse in qualche modo avallato il passaggio dell'immobile, sul quale era stata iscritta la sua garanzia ipotecaria, nella proprietà della s.r.l. "P.A.C.", società poi accertata essere sostanzialmente riconducibile a PA IO ed ER CA, condannati in via definitiva per il delitto di usura, con conseguente conversione del sequestro dell'immobile in sua confisca a favore dell'erario. Invero in caso di vendita di un bene immobile gravato da ipoteca, non è richiesto l'assenso del creditore ipotecario per l'accollo del mutuo residuo, atteso che l'ipoteca segue ex lege il bene compravenduto in capo al nuovo acquirente.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto dal P.G. di Milano.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010