Sentenza 5 giugno 2000
Massime • 2
In tema di nuove contestazioni, poiché alla contestazione suppletiva che modifichi l'imputazione originaria consegue un ampliamento del "thema probandum", è necessario che a ciascuna parte sia garantito il pieno esercizio del diritto alla prova rispetto ai nuovi fatti emersi nel processo; ne consegue che, se nel dibattimento viene contestato un reato concorrente, alla parte va riconosciuto il diritto alla prova nella medesima estensione stabilita per la fase degli atti preliminari al dibattimento, e l'ammissione delle prove medesime può essere negata solo se esse siano vietate dalle legge o manifestamente superflue o irrilevanti.
In tema di esame testimoniale, quando in capo al soggetto le cui dichiarazioni devono essere assunte nel giudizio la condizione di imputato dello stesso reato o di reato connesso o collegato concorre con quella di persona offesa dal reato, quest'ultima, per la sua maggiore pregnanza, è destinata a prevalere, cosicché il soggetto sarà esaminato nella veste di testimone, con l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2000, n. 8131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8131 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 5/6/2000
Dott. Giovanni de ER Consigliere SENTENZA
Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere N. 1151
Dott. Tito Garribba Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Ilario Martella Consigliere N. 9312/00
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: TO Vito
AVVERSO
la sentenza della Corte d'appello di Bari, sezione per i minorenni, del 5 novembre 1999;
Udita la relazione svolta dal Cons. Dr. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost.Procuratore Generale Dr. Carmine Di Zenzo, che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore avv. Roberta Rubino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
P.
1. Con sentenza del 5 novembre 1999 la Corte d'appello di Bari, sezione per i minorenni, confermava la decisione del Tribunale che aveva dichiarato la penale responsabilità di TO Vito per i delitti, uniti dal vincolo della continuazione, di partecipazione ad associazione per delinquere, estorsione, sequestro di persona e lesioni volontarie, questi ultimi tre in danno di AR TO. Avverso detta sentenza la difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione e nei motivi denuncia:
1. in ordine al delitto di cui all'art. 416 cod.pen. (capo D):
a) l'inutilizzabilità, per violazione dell'art. 513 cod.proc.pen. come novellato dalla legge 1997 n. 267, delle dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso De TO AN nel giudizio celebrato avanti la Corte di assise di Bari, essendo state acquisite nel corso del dibattimento di primo grado, dopo che lo stesso si era avvalso della facoltà di non rispondere, nonostante l'opposizione della difesa;
b) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, perché le dichiarazioni del chiamante in correità AR TO non dimostrerebbero la partecipazione dell'imputato all'associazione criminosa, essendo state le sue dichiarazioni contraddette da Di AN ER (che ha affermato di non averlo mai conosciuto) e dal teste PE AS (che ha dato una versione discordante sulle circostanze della presunta affiliazione);
contesta altresì che possano fungere da riscontri all'anzidetta chiamata, per il divieto ne bis in idem, il rinvenimento nell'abitazione dell'imputato, la sera del 7.1.1993, di una pistola cal. 9 e la telefonata successivamente intercorsa tra lo stesso e LO CE, capo dell'associazione;
2. in ordine ai reati di estorsione, sequestro di persona e lesioni (capi E, F, G): la violazione del diritto alla prova e dell'art. 519, comma 2 ult.p., cod.proc.pen., per avere tanto il tribunale quanto la Corte d'appello omesso di assumere, come chiesto dalla difesa, la testimonianza di AR TO, persona offesa dal reato, utilizzando invece le dichiarazioni da lui rese, peraltro nella veste di imputato di reato connesso, quand'ancora gli anzidetti reati non erano stati contestati;
3. in ordine al reato di lesioni volontarie (capo G): la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen., per avere il giudice di primo grado cambiato nell'imputazione l'art. 62 n.2 cod.pen. con l'art. 61 n.2, configurando così una circostanza aggravante che ha reso il reato procedibile d'ufficio.
P.
2.1 Cominciando dall'esame del motivo sub 1a), si osserva che l'eccezione dedotta è inammissibile per carenza di interesse, perché la sentenza impugnata - come emerge dalla lettura della motivazione - non ha affatto utilizzato per la decisione le dichiarazioni rese dal nominato De TO. E comunque l'eccezione sarebbe infondata, perché nella fattispecie non si applica il novellato art. 513 cod.proc.pen., bensì l'art. 6 della legge n.267/1997, che, dettando la norma transitoria alla disciplina modificativa dell'art. 513, ha previsto che, disposta, nel giudizio di primo grado in corso al momento dell'entrata in vigore della citata legge, la citazione delle persone indicate dall'art. 210 cod.proc.pen., ove esse si avvalgano della facoltà di non rispondere, le dichiarazioni rese in precedenza possono essere utilizzate, sia pure nei limiti ivi specificati.
In ordine al motivo sub 1b), si osserva che la sentenza impugnata ha desunto dalla precisa e dettagliata chiamata in correità di AR TO la prova dell'appartenenza del ricorrente all'associazione per delinquere diretta dalla famiglia LO, indicando altresì, a conferma dell'attendibilità della chiamata, due significativi riscontri esterni: il rinvenimento, nell'abitazione del ricorrente, di una pistola cal. 9 e di un giubbotto antiproiettile, e la conversazione telefonica, avvenuta subito dopo il rinvenimento e sequestro dell'arma, in cui il ricorrente chiede ad LO CE istruzioni sul come comportarsi al riguardo davanti all'autorità giudiziaria. Questi fatti - argomenta con indubbia logicità la sentenza impugnata, valutandoli congiuntamente - avvalorano il ruolo di guardaspalle che il ricorrente, secondo le dichiarazioni del chiamante in correità, svolgeva all'interno dell'associazione in favore del proprio padrino LO CE. Superfluo dire che l'utilizzazione dei cennati elementi di riscontro risultanti da atti regolarmente acquisiti al processo (la sentenza definitiva di condanna per la detenzione illegale della pistola e la trascrizione della conversazione telefonica intercettata) non costituisce - come sostiene la difesa - violazione del principio ne bis in idem, dato che il cennato divieto, imposto dall'art. 649 cod.proc.pen. per impedire che l'imputato, già condannato con sentenza irrevocabile, sia di nuovo sottoposto a giudizio per il medesimo fatto, non si attaglia alla fattispecie concreta, perché il possesso della pistola cal. 9 è stato nel presente processo valutato non già ai fini della pronuncia di una seconda condanna per detenzione illegale di arma da sparo, bensì come elemento di prova di altro, diverso fatto di reato (ossia la partecipazione all'associazione per delinquere), giudicato per la prima volta in questo processo.
Infondate sono altresì le censure relative al preteso contrasto tra la chiamata di AR e le dichiarazioni di Di AN e di PE. L'affermazione del Di AN, di non avere mai conosciuto l'odierno ricorrente, non incrina l'attendibilità della chiamata di AR, per la semplice ragione che Di AN, pur frequentando, per la sua professione di cartomante, la casa degli LO, non faceva parte del sodalizio criminoso, per cui ben poteva non conoscerne tutti i componenti. Quanto poi alla testimonianza di PE - che ha deposto di avere appreso personalmente dall'imputato che lo stesso era affiliato ad LO CE e che per questa sua condizione era regolarmente "stipendiato" - la sentenza impugnata la valuta correttamente come ulteriore prova a carico, rilevando, con apprezzamento non sindacabile nel giudizio di legittimità, che la pretesa divergenza con le dichiarazioni di AR è priva di significato, riguardando dettagli assolutamente marginali.
Pertanto i motivi attinenti al capo di sentenza relativo al reato di associazione per delinquere, siccome infondati, devono essere rigettati.
P.
2.2 Passando all'esame del secondo motivo di impugnazione, occorre rammentare che nel corso del dibattimento di primo grado AR TO era stato esaminato a norma dell'art. 210 cod.proc.pen., perché rinviato a giudizio avanti alla Corte di assise di Bari per rispondere anch'egli del reato di cui all'art. 416 cod.pen.. AR, accettando di rispondere, aveva accusato il ricorrente NT di avere fatto parte dell'associazione criminosa e, inoltre, aveva raccontato che un certo giorno OL CE, spalleggiato da NT e altri associati, l'aveva preso con la forza e costretto con percosse e minacce a riconoscersi colpevole di un ammanco, rilevato nei conti dell'associazione, del quale esso AR non aveva alcuna responsabilità. Terminato l'esame, il pubblico ministero contestava all'odierno ricorrente il concorso nei reati - connessi ex art. 12 lett. c) cod.proc.pen. all'associazione per delinquere, perché commessi in occasione di quest'ultimo reato - di estorsione, sequestro di persona e lesioni volontarie in danno di AR. Avvenuta la contestazione, la difesa otteneva la sospensione del dibattimento e, alla ripresa, chiedeva che AR fosse ascoltato come parte lesa dei reati di cui alla contestazione suppletiva. Il tribunale, con ordinanza del 19.3.1996, rigettava l'istanza sul rilievo che non occorreva rinnovare l'esame, perché il teste "era già stato escusso".
Ciò premesso in linea di fatto, si osserva che sussiste la denunciata violazione del diritto alla prova.
Dalla lettura sistematica degli artt. 517, 518 e 519 cod. proc.pen., quest'ultimo dichiarato parzialmente illegittimo dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 3.6.1992, risulta che, a seguito della contestazione, in corso di dibattimento, di un reato concorrente, alle parti va riconosciuto il diritto alla prova nella medesima estensione stabilita dagli artt. 190, 468 e 495 cod.proc.pen. per la fase degli atti preliminari al dibattimento, cosicché l'ammissione delle prove può essere negata soltanto nel caso che siano "vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti". Invero, poiché alla contestazione suppletiva che modifichi l'imputazione originaria consegue un ampliamento del thema probandum, è necessario che a ciascuna parte sia garantito il pieno esercizio del diritto alla prova rispetto ai nuovi fatti emersi nel processo.
Nel caso concreto la tempestiva richiesta istruttoria avanzata dalla difesa è stata illegittimamente respinta dal primo giudice, sull'erroneo presupposto che AR "era già stato escusso", mentre l'escussione era avvenuta soltanto ad opera del pubblico ministero e non della difesa. Il giudice d'appello, poi, investito nuovamente della richiesta, ribadiva l'errore, affermando che "ultronea si appalesa la rinnovazione dell'esame testimoniale della parte lesa", ragion per cui utilizzava le dichiarazioni rese da AR in assenza di contraddittorio e sentito come imputato di reato connesso.
A ben vedere, nella fattispecie, il diritto alla prova è stato leso sotto un duplice profilo.
In primo luogo, perché, essendo stato AR esaminato quando non erano state ancora elevate le imputazioni di cui si discute, la difesa non potè contro interrogarlo. E non sarebbe corretto ascrivere a colposa negligenza del difensore il mancato esperimento in via preventiva del controesame, posto che, da un lato, i nuovi fatti emersi non potevano formare oggetto di prova perché non si riferivano all'imputazione per la quale era stato disposto il rinvio a giudizio (v. art. 187 comma 1 cod.proc.pen.), e, dall'altro, perché sarebbe stato sicuramente eccessivo pretendere dalla difesa un'esatta previsione sul successivo esercizio, da parte del pubblico ministero, dell'azione penale.
In secondo luogo, il diritto alla prova è stato violato, perché AR, sui fatti posti a base della contestazione suppletiva, avrebbe dovuto essere esaminato nella veste di testimone, essendo la persona offesa dal reato. Al riguardo si ricorda che la giurisprudenza formatasi sotto l'impero del codice di procedura penale abrogato, muovendo dall'osservazione che il terzo comma dell'art. 348, ponendo il divieto per gli imputati dello stesso reato o di reato connesso di ricoprire l'ufficio di testimone, aveva natura di norma eccezionale, perché limitava il dovere generale di rendere testimonianza fissato dalla legge e reso vieppiù imperativo dalla previsione della sanzione penale, ha ritenuto che la qualità di persona offesa dal reato dovesse prevalere in base al principio della ricerca della verità, altrimenti compromessa ove non fosse stato possibile acquisire la testimonianza di chi, quale persona offesa, più di ogni altra era informata sui fatti e, quindi, in grado di fornire un contributo insostituibile al loro accertamento (Sez. II, 1.6.1978, Masetti, rv 140.424; Sez. VI, 26.11.1982, Tomaggini, rv 157.176; Sez. I, 28.9.1992, Perruzzo, rv 193.428). Non essendovi ragioni per discostarsi da tale indirizzo interpretativo, tuttora valido vista anche la particolare attenzione riservata dal codice vigente alla figura della persona offesa dal reato (v. artt. 90, 101, 178 lett. c), 369, 394, 410, 419 comma 1, 429 comma 4, 451 comma 2, 456 comma 4, 519 comma 3, 558 comma 2, 560 comma 4), ne deriva che, quando, in capo al soggetto le cui dichiarazioni devono essere assunte nel giudizio, la condizione di imputato dello stesso reato o di reato connesso o collegato concorre con quella di persona offesa dal reato, quest'ultima, per la sua maggiore pregnanza, è destinata a prevalere, cosicché il soggetto sarà esaminato nella veste di testimone, con l'obbligo di "rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte" (art.198 cod.proc.pen.).
Ovviamente la coesistente condizione, nella persona esaminata, di imputato in procedimento connesso, dalla quale può scaturire un interesse contrastante con il dovere di rispondere secondo verità, non può scomparire come per incanto, e la sua presenza dispiegherà effetto:
- nel corso dell'esame, perché il testimone, in ossequio al principio nemo tenetur se detegere che esprime la ratio del divieto a testimoniare previsto per i soggetti indicati nelle lettere a) e b) dell'art. 197 cod.proc.pen, non potrà essere obbligato a deporre sui fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale (v. art. 198, comma 2, cod.proc. pen.);
- all'esito dell'esame, perché il giudice, nel "valutare la credibilità" della deposizione (art. 194, comma 2, cod.proc. pen.), dovrà tenere conto che essa proviene da persona presumibilmente non disinteressata, per cui, esercitando il suo prudente apprezzamento, dovrà verificare se e in qual misura il coinvolgimento del testimone nei fatti di causa possa avere influito sulla veridicità delle sue dichiarazioni.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata nei capi concernenti i reati di estorsione, sequestro di persona e lesioni, con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, sezione per i minorenni, per l'assunzione, in rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale, della prova testimoniale richiesta dalla difesa. P.
2.3 Privo di fondamento è infine il terzo motivo di ricorso. Il capo d'imputazione sub G contesta al ricorrente di avere cagionato a AR TO lesioni personali "al fine di consumare il delitto indicato al capo E (l'estorsione)", esplicitando inequivocabilmente, con la descrizione della direzione della volontà dell'agente, il nesso teleologico che collega il reato di lesioni a quello di estorsione. Ne consegue che la menzione, nella rubrica del capo di imputazione, dell'art. 62 n. 2 cod.pen., anziché dell'art.61 n. 2 cod.pen., fu dovuta a un palese errore materiale, la cui correzione non ha affatto comportato la contestazione di una nuova circostanza aggravante.
P. Q. M.
La Corte di cassazione annulla l'impugnata sentenza limitatamente ai reati di cui ai capi E, F, G della rubrica e rinvia alla Corte d'appello di Lecce, sezione per i minorenni, per nuovo giudizio;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2000