Sentenza 19 maggio 2005
Massime • 1
I "casi di urgenza" che abilitano il P.M., a norma dell'articolo 267, comma secondo, cod. proc. pen. ad emettere il decreto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, comprendono di norma le "eccezionali ragioni di urgenza" che legittimano, a norma dell'articolo 268, comma terzo, l'esecuzione delle operazioni mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria qualora quelli installati nella Procura della Repubblica risultino insufficienti o inidonei. Ne consegue che la motivazione circa la sussistenza dell'"urgenza" ex articolo 267, comma secondo, cod. proc. pen., assorbe quella circa la sussistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" ex articolo 268, comma terzo, ove le ragioni addotte ai fini dell'esigenza di attivare immediatamente le operazioni di intercettazione appaiano incompatibili sia con la normale procedura di "richiesta/autorizzazione" stabilita in via ordinaria dall'articolo 267, comma primo, sia con l'attesa del realizzarsi di una condizione di sufficienza o idoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica. Ne consegue che, se il decreto d'urgenza del P.M. è convalidato dal giudice, non può più farsi questione della sussistenza dei requisiti d'urgenza ai fini sia dell'articolo 267, comma secondo, sia dell'articolo 268, comma terzo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/05/2005, n. 32469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32469 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 19/05/2005
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO AN - Consigliere - N. 946
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 3701/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO AN, n. a Cetraro l'8.3.1955;
avverso la ordinanza in data 26 ottobre-11 novembre 2004 del Tribunale di Catanzaro;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avv. D'ASCOLA Vincenzo Nico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, adito ex art. 309 c.p.p., confermava l'ordinanza in data 2 settembre 2004 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata applicata a RO AN la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati, in concorso con altri, di cui agli artt. 416-bis c.p. (capo 1, quale capo, promotore e organizzatore della associazione di stampo mafioso denominata UT), 644 comma quinto, nn. 2 e 3, c.p., 7 d.l. n. 152 del 1991 (capo 38), 56, 61 n. 2, 629 comma secondo, c.p., 7 d.l. n. 152 del 1991 (capo 39), 575 c.p. (capo 51). Rilevava il Tribunale che sussistevano gravi indizi di colpevolezza a carico del RO tratti:
in ordine ai reati di cui ai capi 38 e 39, dalle dichiarazioni della persona offesa CA AN, dalle conferme ad esse provenienti dal Di Dieco, da riscontri di natura documentale e bancaria, e da colloqui intercettati tra RR e altri soggetti coinvolti;
- in ordine al reato di cui al capo 51, dalle conversazioni intercettate intercorse tra ER DE e PA US, in cui si attribuiva al RO la responsabilità dell'omicidio, dalle dichiarazioni de relato dei collaboratori PE IO e IN CO, nonché dall'avere il PE riferito di avere visto TU IO consegnare al RO e all'altro autore dell'omicidio RN recipienti di acido nel quale avrebbe dovuto essere sciolto il cadavere;
- in ordine al reato di cui al capo 1, dalle dichiarazioni dei collaboratori che avevano indicato il RO come persona molto vicina a UT CO, capo di una organizzazione la cui natura mafiosa è stata già accertata con sentenza passata in giudicato. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore avv. Vincenzo Nico D'Ascola, che deduce:
1. Violazione degli artt. 271, 268 comma 3 c.p.p., in quanto le intercettazioni ambientali sull'autovettura in uso a ER DE (R.I.T. 263/03) vennero disposte con decreto d'urgenza del p.m. con il quale si disponeva che le operazioni fossero eseguite presso gli impianti presso la Questura di Cosenza senza alcuna esplicitazione delle "eccezionali ragioni di urgenza" richieste dall'art. 268 comma 3 c.p.p.. 2. Violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 309, 125, 292 c.p.p., 273 c.p.p. e 644 c.p., con riferimento al fatto di usura in danno di CA AN: dalle dichiarazioni di quest'ultimo risulta che l'attività di usura venne condotta dal 1999 al 2001 da RR MI e EC CA, senza alcuna partecipazione del RO;
quest'ultimo avrebbe dovuto soccorrerlo con il prestito di 50 milioni nell'ambito di un fallimento "pilotato", ma la cosa non andò in porto perché il RO si tirò indietro;
non vi è alcun elemento esposto nella ordinanza da cui desumere che tra le persone del clan UT che sarebbero state dietro RR e GO vi fosse anche il RO.
3. Violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 309, 125, 292 c.p.p., 273 c.p.p., 56 e 629 c.p., con riferimento alla tentata estorsione in danno del medesimo CA:
dalle dichiarazioni di quest'ultimo si ricava che furono RR e GO a fargli pressione affinché egli vendesse loro il capannone industriale di cui era proprietario, e nessun minimo cenno viene in esse fatto a un ruolo svolto dal RO.
4. Violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 309, 125, 292 c.p.p., 273 c.p.p. e 575 c.p., con riferimento all'omicidio di De NO CO: il Tribunale non ha risposto ai rilievi difensivi con i quali si evidenziava che i risultati delle intercettazioni delle conversazioni tra ER DE e LI US avevano un mero valore indiziario, tanto più che i due interlocutori mostravano di non essere nemmeno certi della veridicità delle loro affermazioni;
che le dichiarazioni del collaboratore PE IO erano tardive, in quanto egli aveva riferito confidenze fattegli dal RO nel 1990, mentre in procedimenti penali celebratisi dopo tale data aveva affermato di non sapere nulla dell'omicidio De NO;
che le dichiarazioni dell'altro collaboratore IN CO erano de relato dal UT, e cioè da un presunto autore del fatto, sicché tale tipo di confessione stragiudiziale doveva essere valutata con estrema cautela e aveva comunque un mero valore indiziario.
5. Violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 c.p.p. e 416-bis c.p., con riferimento al reato associativo, in ordine al quale il Tribunale ha motivato esclusivamente facendo riferimento agli elementi riferibili ai reati di cui ai precedenti capi, della cui inconsistenza si è già detto. DIRITTO
Il ricorso appare infondato.
1. Il ricorrente rileva che nel decreto emesso dal p.m. ex art. 267 comma 2 c.p.p., sulla base del quale furono attivate le intercettazioni utilizzate a carico dell'indagato, non era dato alcun conto delle "eccezionali ragioni di urgenza" che potessero legittimare l'esecuzione delle operazioni presso impianti in dotazione alla polizia giudiziaria.
Ma, come ripetutamente affermato da questa Corte, almeno a partire dalla sentenza emessa dalla Sesta sezione alla c.c. del 17 novembre 2004, ric. Gancitano, qualora, ricorrendo un caso di "urgenza", le operazioni di intercettazione devono essere avviate immediatamente, abilitandosi il pubblico ministero a disporle senza che si possa attendere il provvedimento autorizzativo del giudice, sussistono evidentemente anche le "eccezionali ragioni di urgenza" considerate come presupposto legittimante l'utilizzo di impianti in dotazione della polizia giudiziaria, posto che sia riscontrata la insufficienza o inidoneità di quelli installati nella Procura della Repubblica (v. in questo senso, tra le ultime, Cass. sez. 6^, c.c. 11 aprile 2005, Borrenti).
In altri termini, va confermato il seguente principio di diritto: i "casi di urgenza" che abilitano il pubblico ministero a emettere il decreto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni a norma dell'art. 267 comma 2 c.p.p. comprendono di norma le "eccezionali ragioni di , urgenza" che legittimano l'esecuzione delle operazioni mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria qualora quelli installati nella Procura della Repubblica risultino insufficienti o inidonei.
Consegue che la motivazione circa la sussistenza della "urgenza" ex art. 267 comma 2 c.p.p. assorbe quella circa la sussistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" ex art. 268 comma 3 c.p.p. contra Cass., sez. 4^, u.p. 22 aprile 1999, Nobile, che fa leva sul mero dato formale della esistenza di due distinte previsioni), ove le ragioni addotte ai fini della esigenza di attivare immediatamente le operazioni di intercettazione appaiano incompatibili sia con la normale procedura di richiesta-autorizzazione stabilita in via ordinaria dall'art. 267 comma 1 c.p.p. sia con l'attesa del realizzarsi di una condizione di sufficienza o idoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica (nello stesso ordine di idee, v. Cass., sez. 2^, c.c. 27 marzo 2003, Leonardi e, idem, Di Pietro).
Consegue ancora che se il decreto d'urgenza del pubblico ministero è (come nella specie) convalidato da giudice, non può più farsi questione della sussistenza dei requisiti di urgenza ai fini sia dell'art. 267 comma 2 sia dell'art. 268 comma 3 c.p.p. (cfr. Cass., sez. 5^, c.c. 28 ottobre 1997, Caputo).
In ogni caso vale osservare che il ricorrente non ha dedotto per quale motivo le ragioni di urgenza rappresentate dal pubblico ministero nel provvedimento in esame non siano idonee a soddisfare i requisiti contemplati da entrambe le disposizioni sopra richiamate.
2. I restanti motivi appaiono inammissibili, risolvendosi essi in censure in fatto della ordinanza impugnata.
Il ricorrente contesta il significato e la portata degli elementi indiziari ritenuti sufficienti dal Tribunale a integrare il presupposto di cui all'art. 273 c.p.p. con riferimento a ogni addebito mosso all'indagato.
Non è però dato ravvisare alcuna lacuna o contraddizione manifesta nella motivazione resa al riguardo dal Tribunale;
mentre è nel ricorso che si sorvola su particolari decisivi o se ne svaluta arbitrariamente l'importanza.
Così, quanto alla usura e alla tentata estorsione in danno del CA, non si considera che la vittima addebita proprio al RO, detto "Parafango" (insieme ad altri) le categoriche intimazione fattegli di restituire il capitale prestatogli e gli interessi usurari.
Quanto all'omicidio di De NO, si frammenta il compendio indiziario, senza rispettare la regola logica, ancor prima che giuridica, per cui gli elementi di prova devono essere valutati nella lor globalità, e si sottace circa la causale del delitto, direttamente riconducibile al RO.
Dalla inammissibilità di dette censure deriva poi quella relativa al reato associativo, che lo stesso ricorrente fa dipendere dalla tenuta indiziaria delle altre condotte criminose.
Al rigetto del ricorso consegue a norma dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2005