Sentenza 18 dicembre 2006
Massime • 1
Configura il concorso di persone nel reato di estorsione aggravata, e non invece il reato di favoreggiamento reale o ricettazione, la condotta di colui che, pur non partecipando ad una associazione di tipo mafioso, si adoperi affinché, da parte degli associati, sia proseguita l'attività estorsiva iniziata dal proprio padre, capo del clan mafioso, in stato di detenzione, sull'assunto che quei proventi illeciti, non più pervenuti dopo l'arresto del padre, siano comunque dovuti come introiti appartenenti alla famiglia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2006, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 18/12/2006
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 3854
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 37256/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NT NC SS, N. IL 06/09/1972;
avverso ORDINANZA del 26/07/2006, TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. URBAN GIANCARLO;
sentite le conclusioni conformi del P.G. Dr. D'AMBROSIO VITO;
Udito il difensore Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Francesco.
OSSERVA
Con ordinanza del 26 luglio 20 06 il Tribunale del Riesame di Catania in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di NT Francesco SS, indagato per partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsione aggravata, a seguito di annullamento di precedente provvedimento dello stesso Tribunale del Riesame, confermava l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catania di applicazione della misura cautelare limitatamente al reato di estorsione aggravata. La stessa ordinanza rilevava che gli elementi già acquisiti in esito alle intercettazioni telefoniche consentivano di ritenere la sussistenza di sufficienti indizi in ordine alla estorsione ai danni dell'impresa Ferrari - Accardi. In particolare, erano state acquisite conversazioni tra lo stesso indagato e tale NO ME dalle quali si rileva la ritrosia del primo a partecipare alle attività del clan mafioso, mentre emerge la chiara ed univoca volontà dello stesso a ricevere una parte dei proventi provenienti dalla estorsione in quanto essa avrebbe avuto inizio alcuni anni addietro dal padre PA NE e quindi sarebbe stata considerata come "una cosa di famiglia".
Lo stesso si sarebbe quindi attivato perché fossero conseguiti ulteriori profitti illeciti concorrendo quindi a pieno titolo nel reato attraverso la inequivoca volontà di rafforzare l'intenzione criminosa, pur senza partecipare in prima persona alla condotta estorsiva, ma avvalendosi della intimidazione collegata alla consorteria mafiosa.
Le stesse intercettazioni avrebbero poi chiarito la volontà dello stesso indagato di non prendere parte alla attività del clan mafioso e di raggiungere quindi il disimpegno dalla stessa associazione. Gli stessi elementi emergerebbero anche dal contenuto della intercettazione tra La RO Francesco e IR FI. Avverso tale ordinanza propongono ricorso i difensori dell'indagato rilevando la erronea motivazione sul punto della qualificazione giuridica del fatto, poiché la condotta rilevata sulla base delle intercettazioni sarebbe qualificabile come semplice ricettazione ovvero come favoreggiamento reale dell'indagato in favore del padre, ad esclusivo vantaggio del quale sarebbero stati acquisiti i proventi dell'estorsione. La stessa valutazione del Tribunale del riesame, che ha escluso la sussistenza di sufficienti indizi in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p. costituirebbe una ulteriore conferma di tale rilievo.
Il ricorso è infondato e merita il rigetto.
L'ordinanza impugnata illustra in modo attento e convincente le ragioni per le quali nella specie non sarebbero configurabili i reati meno gravi di ricettazione ovvero di favoreggiamento reale: la condotta dell'indagato, infatti non si limita a prestare aiuto al padre, che si trova in stato di detersione, a conseguire i proventi della estorsione, già da tempo in atto;
ma egli si attiva Lamentando che dopo l'arresto del padre i proventi del reato non erano più pervenuti e quindi insiste perché anche in futuro siano poste in essere le condizioni perché l'estorsione prosegua. Si tratta quindi di una condotta volta a indurre e quindi a rafforzare l'attività estorsiva già in atto, configurando in tal modo, a pieno titolo, il concorso di cui all'art. 110 c.p.. In relazione alla configurabilità del delitto di favoreggiamento, si è osservato che "sotto il profilo del rapporto cronologico e on il reato principale, postula necessariamente che la commissione di quest'ultimo, nel suo momento iniziale, sia anteriore alla condotta assunta come favoreggiatrice, ma non anche che il reato principale sia già esaurito nell'atto in cui detta condotta viene posta in essere. Ne consegue che l'aiuto consapevolmente prestato a soggetto che perseveri attualmente nella condotta costitutiva di un reato permanente dà luogo generalmente a concorso in tale reato e non a favoreggiamento, a meno che detto aiuto, per le caratteristiche e per le modalità pratiche con le quali viene attuato, non possa in alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggiamento dell'altro nella protrazione della condotta criminosa, ma, al contrario, costituisca soltanto una facilitazione alla cessazione di essa, sia pure alfine di tentare di ottenere l'impunità. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio sentenza di condanna per concorso in detenzione di sostanza stupefacente)." (Cass. Sez. 6^, 6 giugno 1995 ric. Monteleone ed altri, RV 202186). E quindi, in applicazione dello stesso principio, si è ritenuto che "in tema di usura, qualora alla promessa segua - mediante la rateizzazione degli interessi convenuti - la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un "post factum" penalmente non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell'originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo "sostanziale" del reato realizzandosi, così, una situazione non necessariamente assimilabile alla categoria del reato eventualmente permanente, ma configuratile secondo il duplice e alternativo schema della fattispecie tipica del reato, che pure mantiene intatta la sua natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei delitti cosiddetti a condotta frazionata o a consumazione prolungata. (Principio enunciato con riferimento a una fattispecie relativa all'incasso degli interessi usurari da parte di soggetti diversi da quelli partecipanti alla stipula del patto, dei quali la S.C. ha ritenuto la responsabilità a titolo di concorso nel reato)" (Cass. Sez. 1^, 19 ottobre 1998 ric. D'Agata ed altri, RV 211610; nello stesso senso: Cass. Sez. 1^, 27 settembre 1995 ric. Foglia ed altri, RV 202532; Cass. Sez. 6^, 22 aprile 1994, ric. Sordini, RV 198764). Il ricorso merita quindi il rigetto: segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Direttore della Casa Circondariale ove il PA risulta ristretto per quanto di competenza ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007