Sentenza 22 settembre 1998
Massime • 1
In tema di chiamata di correo, non può definirsi chiamata "de relato" quell'accusa proveniente effettivamente da un correo nel delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., il quale proprio per la sua qualità di associato ha precisa e sicura conoscenza degli altri partecipanti al sodalizio, anche se nell'ipotesi in cui l'accusato abbia una posizione preminente nella gerarchia dell'organizzazione - il chiamante non abbia con lui avuto contatti diretti. Se poi tale tipo di chiamata è accompagnata da una voce di riscontro, proveniente da un collaborante, sulla cui intrinseca attendibilità non risulta sollevato alcun dubbio, in epoca e circostanze diverse, l'alta probabilità di commissione del reato (in cui consiste la gravità indiziaria) deve dirsi raggiunta.
Commentario • 1
- 1. Appalto, variazioni in corso d'opera, appaltatore, difetto di costruzione, responsabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 settembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/1998, n. 5121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5121 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Franco Marrone Presidente del 22.09.1998
1. Dott. RA Providenti Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio Cicchetti " N.5121
3. " Giuseppe Sica " REGISTRO GENERALE
4. " Alfonso Amato " N.15646/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Di AL TO nato a [...] l'[...].
Avverso ordinanza tribunale di Catania in data 07.02.1998. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. N. Cicchetti udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. G. Viglietta che ha concluso per rigetta del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ordinanza impugnata rigettava la richiesta di riesame proposta, avverso provvedimento 17.01.1998 del gip presso, il tribunale di Ragusa applicativo della misura cautelare in carcere nei confronti dì Di AL TO (erroneamente indicato con il prenome di RA nell'ordinanza) indagato per il delitto p. e p. dagl'art.416 bis c.p. Il ricorrente deduceva, in unico motivo, che la chiamata in correità proveniente da IO RA andava ritenuta "de relato" e che tale doveva ritenersi anche il riscontro costituito dalla dichiarazione del Di LC. Conseguentemente veniva a mancare la gravità indiziaria ex art. 273 c.p.p. Chiedeva l'annullamento dell'impugnata ordinanza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte di dover rigettare il ricorso siccome infondato. A proposito della chiamata in correità c.d. "de relato", è sempre stato affermato che da sola non possa essere idonea ad integrare gli estremi del "grave" indizio e che la valutazione del giudice, anche in sede cautelare, deve essere particolarmente prudente, poiché l'accusa non parte dal dichiarante - estraneo al fatto - ma da un terzo che lo riferì.
In tale caso, dunque, sarà necessario un approfondimento sull'attendibilità intrinseca ed usare attenzione maggiore ad altri elementi di giudizio.
Non può, tuttavia, definirsi chiamata "de relato" quell'accusa proveniente effettivamente da un correo nel delitto di cui all'art.416 bis c.p., il quale proprio per la sua qualità di associato ha precisa e sicura conoscenza degli altri partecipanti al sodalizio, anche se - per la posizione preminente dell'accusato nella gerarchia dell'organizzazione - non abbia con lui avuto contatti diretti. Se poi tale tipo di chiamata è accompagnata da una voce di riscontro, proveniente da un collaborante, sulla cui intrinseca attendibilità non risulta sollevato alcun dubbio, in epoca e circostanze diverse, l'alta probabilità di commissione del reato (in cui consiste la gravità indiziaria)deve dirsi raggiunta. Nella specie la dichiarazione del coindagato IO risulta confermata - nell'ambito della struttura argomentativa dell'impugnato provvedimento - dal collaborante Di LC, il quale definisce specificamente il ruolo di "reggente" dell'attuale ricorrente e le circostanze che lo condusse a quella posizione preminente. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso cui ,deve conseguire la condanna al pagamento delle spese.
Vanno disposti gli adempimenti ex art. 94 Disp. Att. c.p.p.
P. T. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 94 Disp. Att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 22 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 1998