Sentenza 9 luglio 2008
Massime • 1
Nel giudizio abbreviato, ove si riconosca l'esistenza del vincolo della continuazione fra il reato per cui si procede ed altro precedentemente giudicato con rito ordinario, non può essere operata la riduzione di un terzo ex art. 442 cod. proc. pen. sull'aumento di pena determinato ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. per i reati "satelliti", in quanto la riduzione del trattamento sanzionatorio è subordinata, tassativamente e senza eccezioni, al fatto che la condanna sia intervenuta a seguito di un giudizio abbreviato.
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Leggi di più… - 2. Processo penale, giudizio abbreviato, reato giudicato con rito ordinario, continuazione, riduzione della pena, applicazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2008, n. 33856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33856 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 09/07/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 1848
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 015508/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
1) GR RO, N. IL 17/04/1955;
avverso SENTENZA del 03/05/2004 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il G.I.P. in sede ha dichiarato GR AU colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 - 73, e ritenuta la continuazione con il reato giudicato con sentenza della Corte di Appello di Napoli, passata in giudicato, ritenuto più grave il reato di cui al D.P.R. cit. art. 74, e applicata la diminuente del rito abbreviato lo ha condannato alla pena di giustizia.
Denunzia il ricorrente, a sostegno della richiesta di annullamento dell'impugnata sentenza, l'errore in cui era incorso il G.I.P. nell'applicare anche all'aumento di pena di anni due di reclusione, apportato per il reato satellite, precedentemente giudicato con sentenza irrevocabile la diminuzione di un terzo ex art. 442 c.p.p., comma 2, nonostante che la scelta del rito differenziato era avvenuta solo nell'ambito del rapporto processuale, riguardante il reato giudicato più grave e gli altri reati satelliti, con esclusione del reato già giudicato e ritenuto in continuazione, ponendosi in tal modo in contrasto con il principio affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
Il ricorso merita accoglimento.
La giurisprudenza di questa Corte è ormai attestata sul principio, per cui nel giudizio abbreviato, qualora si riconosca l'esistenza del vincolo della continuazione tra il reato per cui si procede ed altro precedentemente giudicato con rito ordinario, sull'aumento di pena, determinato ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p.p., per i reati satelliti, non può essere operata la riduzione di un terzo ex art. 442 c.p.p., in quanto la riduzione del trattamento sanzionatorio è subordinata tassativamente e senza eccezioni al fatto che la condanna sia intervenuta a seguito di un giudizio abbreviato (Cass. Sez. 1^ 25/9 - 11/11/03 n. 43024 Rv. 226595). Nel caso in esame è evidente che il giudice di merito ha erroneamente applicata all'aumento di pena di anni due di reclusione, apportato per il reato satellite, precedentemente giudicato con rito ordinario dalla Corte di Appello di Napoli, la diminuizione di un terzo ex art. 442 c.p.p., comma 2, in considerazione della scelta del rito, scelta che però doveva essere operata solo nell'ambito del rapporto processuale, riguardante il reato giudicato più grave e gli altri rati satelliti.
La sentenza va pertanto annullata limitatamente alla misura della pena che il Tribunale di Brescia, cui gli atti andranno rinviati, dovrà rideterminare, attenendosi al su enunciato principio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2008