Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2008, n. 33856
CASS
Sentenza 9 luglio 2008

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Nel giudizio abbreviato, ove si riconosca l'esistenza del vincolo della continuazione fra il reato per cui si procede ed altro precedentemente giudicato con rito ordinario, non può essere operata la riduzione di un terzo ex art. 442 cod. proc. pen. sull'aumento di pena determinato ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. per i reati "satelliti", in quanto la riduzione del trattamento sanzionatorio è subordinata, tassativamente e senza eccezioni, al fatto che la condanna sia intervenuta a seguito di un giudizio abbreviato.

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  • 1Cass. pen., SS. UU., 26 luglio 2018, n. 35852
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    1. Con sentenza del 17 novembre 2016 la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione il 21 aprile 2015 nel processo a carico di Giovanni Cesarano, imputato dei delitti di cui all'art. 416-bis, commi dal primo al sesto e ottavo, cod. pen. (capo A), 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B), nonché 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 e 7 legge 12 luglio 1991, n. 203 (capo D), ritenuta la continuazione tra i reati in esame e quelli giudicati con le sentenze della Corte di assise di appello di Napoli del 29 giugno 2005 e della Corte di appello di Napoli del 22 gennaio 1996, rideterminava la pena in complessivi …

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  • 2Processo penale, giudizio abbreviato, reato giudicato con rito ordinario, continuazione, riduzione della pena, applicazioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 novembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2008, n. 33856
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33856
Data del deposito : 9 luglio 2008

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