Sentenza 20 dicembre 2004
Massime • 3
La nullità derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado a uno dei difensori è sanata dalla circostanza che l'imputato proponga personalmente impugnazione o che a tanto provveda l'altro difensore, in quanto il diritto dell'imputato ad impugnare ha natura unitaria e fa capo esclusivamente all'interessato, anche se al difensore è attribuita facoltà di esercitarlo.
L'abitacolo di un'autovettura, essendo sfornito dei conforti minimi necessari per potervi risiedere stabilmente per un apprezzabile lasso di tempo, non può essere considerato luogo di privata dimora, ai fini dei limiti alla possibilità di disporvi intercettazioni di conversazioni e comunicazioni stabiliti dall'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen. V. Corte cost., 24 marzo 1987 n. 88
In tema di intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, allorché ricorrano casi di urgenza e neanche la polizia giudiziaria sia dotata delle necessarie apparecchiature, è legittima l'utilizzazione di impianti e apparecchiature appartenenti a privati, purché le operazioni - autorizzate con decreto motivato del P.M. - avvengano sotto il diretto controllo degli organi di polizia giudiziaria, in modo che i privati vengano ad agire come una sorta di "longa manus" o di ausiliari del P.M. e della polizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2004, n. 2613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2613 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2004 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. CHIEFFI SEVERO
1. Dott. MARCHESE NT CONSIGLIERE
2. Dott.SANTACROCE GIORGIO
3. Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA
4.Dott. DUBOLINO IE П
ha pronunciato la seguente
ORDÝMÁNZA SENTENZA / OR
sul ricorso proposto da :
1) GN CE N.
N. 2) RE ME 3) D'AMATO DANIELE N. 4) DE MARCO ANTONIO N.
5) DE AR LE N.
6) DE PA NT N. 7) ELIA SAVERIO N. 8) GRECO IVANO N. 9) LEUZZI DANIELE N.
10) NC NO N. 11) MARTINA FABIO N.
12) TT IO N.
61 3/0 5
UDIENZA PUBBLICA
DEL 20/12/2004
SENTENZA N.1466104
REGISTRO GENERALE
N. 011360/2004
IL 25/09/1969 де IL 19/01/1959
IL 12/09/1978
IL 29/06/1969
IL 27/11/1966
IL 09/02/1958
IL 03/02/1978
IL 12/05/1959
IL 20/09/1974
IL 19/10/1973
IL 22/09/1977
IL 04/01/1972
N. IL 15/08/1972 14) OR IO
N. IL 27/05/1977 15) LI IL
N. IL 28/06/1979 16) OL IE
N. IL 02/04/1967 17) FU CE
avverso SENTENZA del 14/02/2003
CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
SANTACROCE GIORGIO
е Udito il Procuratore Generale nella persona del dottor US FEBBRARO. che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di DE AR IO, DE AR
EL, LI, DE PA, RE, SI, OL e FU ed ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi di IN, NC, OR,
EL, ZZ, TT, RE, D'TO e GN;
Uditi i difensori: avv. ti FOTI e CICCONE per MB;
TO per De AR EL;
De CA per AN e D'TO;
OS per De AR IO e RA.
a SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza della corte di appello di Lecce. Le statuizioni, le eccezioni preliminari e la motivazione del merito.
1. La corte di appello di Lecce, con la sentenza qui impugnata (che è del 14 febbraio 2003), in parziale riforma della sentenza emessa dal gup presso il tribunale della stessa città all'esito di un giudizio celebrato con le forme del rito abbreviato, confermava, tra le altre statuizioni, l'affermazione della responsabilità penale e la pena inflitta a: GN RA di anni sei di reclusione per partecipazione a un'associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti (capo A), assolvendolo invece dai reati fine;
- RE EN di anni dieci di reclusione per partecipazione a un'associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti (capo B) e ai relativi reati fine di cessione delle stesse sostanze (capo C);
D'TO NI di anni cinque di reclusione per partecipazione a
-
un'associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti (capo B), partecipazione a un'associazione di tipo mafioso (capo E) e cessione di sostanze stupefacenti (Capo D); DE PA IO di anni quattro e mesi otto di reclusione per
-
partecipazione a un'associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti (capo B) e cessione delle stesse sostanze (capo D); EL SE di anni cinque di reclusione per partecipazione a un'associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti (capo B), a un'associazione di tipo mafioso (capo E) e alla cessione di sostanze stupefacenti (capo D);
- RE IV di anni quattro e mesi otto di reclusione per partecipazione a un'associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti (capo B) e alla cessione delle stesse sostanze (capo D);
- ZZ NI di anni quattro di reclusione e quaranta milioni di lire di multa per partecipazione a un'associazione di tipo mafioso limitatamente al periodo agosto 1998-maggio 1999 (capo E) e cessione di sostanze stupefacenti (capo
D), IN FA di anni cinque di reclusione per partecipazione a un'associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti (capo B), a un'associazione di tipo mafioso (capo E) e alla cessione di sostanze stupefacenti (capo D);
- OR ZI di anni quattro e mesi sei di reclusione per partecipazione a un'associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti (capo B) e alla cessione delle stesse sostanze (capo D);
- LI SI di anni dieci di reclusione per partecipazione a un'associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti (capo B), a
е 2
un'associazione di tipo mafioso (capo E) e alla cessione di sostanze stupefacenti (capo D); OL PI di anni cinque di reclusione per partecipazione a un'associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti (capo B), a un'associazione di tipo mafioso (capo E) e alla cessione di sostanze stupefacenti (capo D).
La corte territoriale provvedeva poi a rideterminare la pena inflitta in primo grado a:
- DE AR EL, riducendola ad anni quattro e mesi otto di reclusione per partecipazione a un'associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti (capo B) e a un'associazione di tipo mafioso (capo E);
- NC RI ad anni quattro di reclusione e euro quindicimila di multa per cessione di sostanze stupefacenti (capo D); assolvendolo per non aver commesso il fatto dal reato di partecipazione a un'associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti (capo B); TT FA ad anni tre di reclusione per partecipazione a un'associazione di tipo mafioso (capo E) per il solo periodo compreso tra il 6 maggio 1998 e l'agosto 1999;
- SI SS ad anni quattro e mesi quattro di reclusione e euro quindicimila di multa per cessione di sostanze stupefacenti (capo D), assolvendolo per non aver commesso il fatto dal reato di partecipazione a un'associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti (capo B). Da ultimo, la corte dichiarava la continuazione nei riguardi di DE AR IO tra i reati giudicati - partecipazione a un'associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti (capo B) e a un'associazione di tipo mafioso (capo E), nonché cessione di sostanze stupefacenti (capo D) - e quelli giudicati dalla stessa corte di appello con sentenza del 13 maggio 1999 (irr. il 5 luglio 2001), rideterminando la pena complessiva in anni dodici di reclusione e dichiarava altresì la continuazione nei riguardi di FU RA tra gli stessi reati qui giudicati e quelli giudicati dalla stessa corte di appello di Lecce con la sentenza del 13 maggio 1999 (irr. il 5 luglio 2001), rideterminando la pena complessiva in anni otto di reclusione.
II. In via preliminare la corte territoriale respingeva le eccezioni proposte dai difensori degli imputati avverso i decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali emessi dal gip del tribunale di Lecce, a partire da quella concernente il recepimento letterale del contenuto delle richieste avanzate dal PM, di cui riconosceva la piena legittimità, osservando però che si trattava, più che di una motivazione per relationem, di una motivazione in cui il giudice faceva figurare come propria la parte motiva dell'istanza del PM: operazione, questa, che, anche se non particolarmente elegante (p. 8), consentiva in ogni caso di seguire l'iter del suo ragionamento. Quanto alla seconda eccezione, concernente l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione dell'utenza individuata attraverso "il codice IMEI dell'apparecchio cellulare che attualmente utilizza la SIM-CARD n.
0339/4224159 in uso a tale "LI", la stessa doveva ritenersi infondata, in quanto l'omessa indicazione dell'intestatario formale dell'utenza telefonica, come pure del formale proprietario dell'auto interessata (si trattava di un'intercettazione tra presenti) non integrava alcuna violazione di legge (p. 9).
e 3
Riguardo all'intercettazione eseguita sull'autovettura Fiat Uno targ. MI 4D9914 in uso prima a RE LE e poi via via a RA IA, IZ NI e UC ED, la corte riteneva innanzitutto adeguatamente motivata la sussistenza di entrambi i requisiti richiesti dall'art. 268 comma 3 c.p.p. ("insufficienza o inidoneità degli impianti installati nella procura” e le "eccezionali ragioni di urgenza") avuto riguardo al tenore dei decreti esecutivi del PM del 6 e dell'8 ottobre 1998, e riteneva inoltre pienamente legittima l'impiego di attrezzature appartenenti a un soggetto privato (nella specie: la società "Lepta" di Milano), normalmente estranee a quelle facenti parte della dotazione delle procure della Repubblica e degli organi di polizia giudiziaria (pp. 12-13). Peraltro, ad onta della sua evidente scheletricità, l'espressione "autorizza" apposta dal PM in calce alla nota dell'8 ottobre 1998 con cui il Comando Provinciale CC. di Brindisi segnalava di non disporre delle sofisticate apparecchiature necessarie per poter dare inizio alle operazioni di intercettazione richieste, essendo intervenuta a distanza di soli due giorni dal decreto di autorizzazione a disporre di impianti in dotazione della polizia giudiziaria, rivestiva l'evidente significato di una presa d'atto di una soluzione sostanzialmente obbligata e aveva trovato puntuale conferma in un successivo decreto del PM del 9 novembre 1998, concernente l'apertura di un altro autonomo fascicolo di indagine per traffico di sostanze stupefacenti (p. 14). Un'eccezione preliminare riguardante poi il solo De AR IO, e trattata conseguentemente nella parte dedicata all'esame della posizione processuale di questo imputato (pp. 39-40), concerneva la mancata notifica al codifensore avv. Terragno dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado previsto dall'art. 548 comma 2 c.p.p. L'eccezione, peraltro, era già stata oggetto di una specifica ordinanza, pronunciata dalla corte il 30 gennaio 2003. 1 giudici ribadivano in sentenza la non incidenza dell'omissione verificatasi sulla legittimità degli atti successivi a partire dal decreto di citazione a giudizio, riproducendo in toto il contenuto dell'ordinanza pronunciata sul punto, secondo la quale nessuna norma di legge prevedeva una tale eventualità e che, in ogni caso, con specifico riferimento alla vicenda in esame, l'altro difensore avv. Massari aveva ritualmente proposto appello avverso la sentenza del gup, sicché l'inosservanza della norma non aveva impedito l'esercizio del diritto di impugnazione, diritto unico di cui deve considerarsi titolare il solo imputato, né aveva in alcun modo leso l'esercizio del diritto di difesa (pp. 39-40). Altre considerazioni riguardavano la valutazione delle dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia (TA CO, AS AT, LI
CH, IR OB e RE IO, cui andavano aggiunte anche quelle rese da RA LU, D'AM SS e MA DA), che andavano esaminate non già isolatamente, ma coordinandole fra loro anche alla luce di quanto ormai ripetutamente acclarato da pronunce giudiziarie divenute irrevocabili (App. Lecce, 13 maggio 1999; Trib. Lecce, 29 novembre 1999), che avevano delineato uno scenario convergente con quello emerso dalle conversazioni intercettate, a conferma e riprova della loro attendibilità intrinseca (pp. 17-19). Pacifica, in ogni caso, doveva ritenersi l'esistenza di due associazioni per delinquere, una di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.: capo E) e l'altra finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti (art. 74 DPR n. 309/90: capi A) e B), a nulla rilevando le doglianze mosse in proposito dalla difesa di alcuni imputati in termini apodittici, mediante il richiamo ad astratti principi : giurisprudenziali, senza alcun riferimento alla concretezza della fattispecie e degli elementi acquisiti agli atti (pp. 19-21). In proposto non sembra inutile evidenziare, ai fini di una migliore comprensione dell'intera vicenda giudiziaria sottoposta all'esame di questa Corte, come tutto il processo verta sul peculiare assetto acquisito dalla criminalità organizzata operante nelle province del Salento, e in particolare nell'area di EL AN AR, AN PI Vernotico e zone limitrofe. Sia la sentenza di primo grado che quella impugnata si sforzano di sottolineare come alla consorteria mafiosa inizialmente affermatasi come "sacra corona unita” era subentrata in tempi più recenti la "sacra corona libera", il cui principale settore di attività illecita era costituito dal traffico di sostanze stupefacenti, realizzato mediante la costituzione di una struttura che, pur operando nell'ambito del programma criminoso riferibile alla consorteria mafiosa, si caratterizzava per la sua autonomia.
Nell'ambito di questa struttura venivano individuati due gruppi, peraltro in osmosi tra loro, uno facente capo a IZ NI e l'altro facente a capo a TE Alessandro, con diversi canali attivati, sia in funzione dell'ambito per così dire territoriale dello spaccio, sia in relazione all'approvvigionamento delle sostanze effettuato anche all'estero (Olanda). Tra gli stabili fornitori dei due gruppi figurava un canale calabrese, facente capo a OL RA e MB EN.
III. Passando all'esame dei singoli imputati e degli elementi di prova raccolti a loro carico, i giudici esaminavano, per ciò che interessa in questa sede, innanzitutto la posizione processuale dei due fratelli De AR, IO e con un ruolo più defilato EL, che erano accomunati da una sostanziale identità di fonti di prova, a partire dalle dichiarazioni dei collaboratori (TA, RE, D'AM, RA, IR e, da ultimo, MA) sulla loro affiliazione mafiosa e sul loro coinvolgimento nel commercio di sostanze stupefacenti nell'area di EL AN AR, S. PI Vernotico e paesi limitrofi, arricchite anche da riconoscimenti fotografici (RE, RA), per concludere che, al di là di certe imprecisioni del TA il cui pensiero era "slegato e frammentario" e non facilmente sintetizzabile nei verbali riassuntivi (p. 41), le censure della difesa, concentrate essenzialmente sulla credibilità e sulla convergenza di cinque collaboratori (TA, RE, D'AM e, con riferimento a De AR
IO, IR e MA) dovevano considerarsi del tutto prive di consistenza a una serena disamina critica (pp. 40-46, 48-50). Alle convergenti dichiarazioni dei collaboratori e a confermare la loro veridicità si aggiungevano - secondo la sentenza anche gli elementi desumibili dalla mole di conversazioni
-
intercettate a foro carico, tutte specificamente indicate, che registravano l'intensa attività illecita posta in essere nel settore degli stupefacenti dai due fratelli a fianco del TE e del SI (pp. 50-54) e la loro adesione alle due distinte associazioni criminose (pp. 54-55).
Pacifica infine doveva ritenersi poi la legittimità della disposta confisca nei confronti di De AR IO dell'autovettura Mercedes targ. BA 483 AE, a fronte delle infruttuose iniziative commerciali da lui intraprese, della omessa presentazione di una propria dichiarazione dei redditi fatta solo per l'anno 1991 con importo pari a zero, della dubbia veridicità delle buste paghe esibite per un'attività lavorativa svolta alle dipendenze della ditta EN per un limitato
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periodo di tempo (dal marzo 1998 al maggio 2000), della modestia del reddito mensile da lui ipoteticamente percepito (pp. 56-57). Per SI SS, le risultanze delle intercettazioni telefoniche specificamente indicate dal significato indiscutibilmente illecito, oltre a confermare il legame che univa l'imputato al TE, si innestavano sul tessuto delle dichiarazioni accusatorie provenienti dal TA in ordine al suo ruolo di acquirente della droga ceduta dal TE e dai fratelli De AR sulla piazza di Lecce e dal MA sugli approvvigionamenti sempre di droga ricevuti dallo stesso dichiarante (pp. 58-59). Secondo la corte permaneva tuttavia un insuperabile dubbio circa l'effettiva sussistenza dell'affectio societatis in capo all'imputato, essendo emerso dalle indagini il suo ruolo di "battitore libero", così da far propendere per un suo coinvolgimento nell'associazione ex art. 74 DPR n. 309/90 limitato di volta in volta alla singola cessione di droga (p. 61).
Quanto a OL RA e MB EN, l'esame congiunto delle loro posizioni derivava - secondo la corte di merito - dal loro figurare nel novero dei componenti del gruppo dei calabresi, col ruolo di stabili fornitori del gruppo brindisino. Ad avviso dei giudici, la prova del loro coinvolgimento nel commercio di sostanze stupefacenti era offerta pressoché esclusivamente dalle risultanze di conversazioni telefoniche (i cui brani più significativi venivano tutti specificamente riportati), che, ad onta del linguaggio di copertura adottato e contestato dalla difesa perché frutto di un'inaccettabile distorsione interpretativa, evidenziavano un corposo traffico di cocaina, a conferma delle dichiarazioni di RE IO, che aveva parlato, a proposito di IZ NI, dell'esistenza di un canale di rifornimento calabrese.
Dalle conversazioni intercettate emergevano i movimenti del OL
(p. 65), gli espedienti da lui adottati per dilazionare la consegna dello stupefacente (p. 66), i suoi pregressi rapporti con IZ, CO e SO (che aveva definito la sua posizione processuale ai sensi dell'art. 599 comma 4 c.p.p.), la sua sicura organicità al gruppo dei calabresi e il suo rapporto di stabile approvvigionamento con la consorteria avente la propria base a EL AN AR e nei paesi viciniori (p. 67).
Per quanto concerne più specificamente il MB, la corte precisava innanzitutto, in risposta alle obiezioni della difesa, che le risultanze delle captazioni in atti costituivano prove e non indizi, e consentivano di ricavare, a seguito della lettura che di esse aveva dato il giudice di prima istanza, dai fatti di cessione emersi l'esistenza di un accordo di programma che costituiva il nucleo essenziale del sodalizio contestato ai sensi dell'art. 74 DPR n. 309/90
(p. 70). Subito dopo la corte soffermava la sua attenzione sui singoli episodi in cui l'imputato era rimasto coinvolto (almeno quattro), indicando in dettaglio il susseguirsi delle varie conversazioni telefoniche e i passaggi emblematici che ne dimostravano l'incontestabile implicazione, criticando le obiezioni difensive, spesso generiche e non pertinenti (pp. 71-81). In modo congiunto veniva effettuato dalla corte territoriale anche l'esame delle posizioni di NI ZI, RA SI e FU RA, tutti coinvolti, direttamente o indirettamente, negli episodi caratterizzati dai contatti con i componenti del gruppo calabrese. Secondo i giudici, l'NI - riconosciuto fotograficamente dal TA e dal RE come originario di EL AN AR e residente in [...]e contiguo a personaggi malavitosi del paese - ricopriva nello specifico episodio della trasferta in Calabria del 26 aprile 1999, in cui erano implicati anche De AR IO e RA SI, il ruolo di corriere ed era stabilmente
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inserito all'interno del gruppo del TE, come dimostravano soprattutto due conversazioni telefoniche intercettate il 14 marzo 1999 (p. 85). Lo stesso ruolo di corriere del TE doveva essere attribuito - secondo la sentenza - a FU, come dimostravano i vari episodi di cessione in cui era rimasto coinvolto, ben evidenziati dai servizi di osservazione predisposti dalla DIA e dalle conversazioni telefoniche intercettate, che confermavano la veridicità delle dichiarazioni del RE che lo aveva indicato come uno dei ragazzi di fiducia di TE (l'altro era RA) e di TA e RA, che ne rammentavano rispettivamente la pregressa militanza mafiosa e l'affiliazione al gruppo del TE operante in EL AN AR (p. 87). Peraltro, la sua militanza nella “sacra corona libera” si poneva in rapporto di stretta continuità con la sua acclarata partecipazione alla "sacra corona unita" per la quale aveva già subito condanna definitiva con sentenza del 13 maggio 1999 della stessa corte di appello di Lecce: di qui la necessità di rideterminare la pena inflitta, tenendo conto del vincolo di continuazione esistente tra i fatti oggetto del presente processo e quelli già giudicati (p. 88). Sempre secondo la sentenza, il ruolo di RA nell'organizzazione e nel traffico di sostanze stupefacenti era stato efficacemente descritto dal TA e dal RE, che avevano evidenziato il suo status di mafioso, la sua affiliazione al gruppo del TE, il ruolo ricoperto in un episodio di estorsione ai danni del titolare di un autosalone di EL AN AR e nell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti (p. 89). Ulteriori e convergenti elementi di prova si desumevano inoltre dalle intercettazioni telefoniche, sempre specificamente indicate, dalle quali emergevano i suoi rapporti di frequentazione con i membri del gruppo e l'utilizzo della sua autovettura Opel in molti episodi di spaccio. La sentenza affermava inoltre che ad accusare D'TO NI, come mafioso passato dalle fila del LA a quelle dei "mesagnesi", erano stati
TA e RE, che lo indicavano come uno dei "ragazzi del CO” impegnato nel traffico di sostanze stupefacenti, ma indicazioni accusatorie nei suoi confronti si traevano anche dalle dichiarazioni di RA e da una serie di conversazioni telefoniche intercettate, puntualmente elencate, che rivelavano il suo coinvolgimento in questo settore, a stretto contatto con IZ (pp. 91-94). Nessuna concreta rilevanza poteva attribuirsi quindi alle obiezioni della difesa, che, pur tacciando di inattendibilità le dichiarazioni dei collaboratori, non era stata in grado di indicare alcuna incongruenza tra esse, a parte una generica approssimazione circa la collocazione temporale dei vari episodi di cessione e il carattere neutro di alcune delle conversazioni intercettate, avulse maliziosamente da contesto in cui andavano inserite (pp. 94-95).
Le numerosissime conversazioni telefoniche intercettate tra De IS
IO e IZ NI, rispettivamente suocero e genero, confermavano - ad avviso dei giudici - la poliedricità del ruolo del De IS nell'attività di spaccio degli stupefacenti, dove figurava ora come esattore, ora come mediatore, ora come custode della sostanza da acquistare, offrendo piena prova della sistematicità dei rapporti illeciti tra i due e con terze persone (pp. 97-99).
Concordi erano inoltre, sempre per i giudici di appello, le dichiarazioni di TA e RE sui vincoli di padrinaggio mafioso che legavano LI SE a IZ VE, fratello di NI, e al gruppo TE, mentre le numerose conversazioni telefoniche intercettate rivelavano il suo coinvolgimento in traffici di droghe leggere (hascisc), prestandosi l'imputato a trasferte nel capoluogo
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emiliano, al trasporto di sostanze a EL AN AR, e a custodire in casa la droga (pp. 99-100). Dei due fratelli OL, CA e PI, quali depositari delle armi del gruppo mafioso e spesso intercambiabili, avevano parlato TA e RE: quest'ultimo indicando anche in OL PI un soggetto che operava nel settore del traffico degli stupefacenti, nella veste di addetto agli spostamenti della droga. Di OL PI, come affiliato al CO e attivo nello spaccio di droga, aveva parlato anche RA ed era possibile trarre elementi di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori dall'intercettazione tra presenti eseguita il 2 novembre 1998 a bordo di un'autovettura Fiat Uno nella disponibilità di ED UC, a bordo della quale lo stesso ED, i due OL, RT FA e IN RL parlavano di stupefacenti. L'auto era stata controllata dalla polizia circa un'ora dopo l'intercettazione del colloquio che si svolgeva tra i suoi occupanti, che erano stati tutti identificati, con la sola esclusione del RT che non era stato trovato a bordo della vettura (pp. 101-102). Dalle conversazioni intercettate era emerso il coinvolgimento di OL PI anche in altri episodi (un'esplosione di colpi di arma da fuoco all'indirizzo dell'abitazione dei fratelli IZ, una perquisizione effettuata in casa dei ZZ che portò al sequestro di numerose munizioni per arma comune da sparo, un occultamento di droga, ecc.) (pp. 103-105). Con riferimento a RT FA, la sentenza impugnata segnalava l'assenza di dichiarazioni accusatorie di collaboratori di giustizia, sicché la prova della sua responsabilità in ordine ai due reati associativi e alla cessione di sostanze stupefacenti andava ricavata esclusivamente dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate. La sua voce risultava riconosciuta tramite una perizia fonica eseguita tra quelle degli occupanti della Fiat Uno in uso a ED UC, le cui conversazioni erano state intercettate il 3 novembre
1998, e da altre due conversazioni intercettate il 30 ottobre e il 2 novembre
1998: il suo coinvolgimento nei reati contestatigli era stato confermato da IN RL, occupante della Fiat Uno, le cui dichiarazioni venivano giudicate dalla corte coerenti e lineari (pp. 107-110). RE IV si muoveva - secondo la sentenza - in contesti territoriali diversi dai precedenti, ma sempre inerenti in ogni caso al traffico di stupefacenti, con l'incarico di provvedere all'approvvigionamento della droga dal canale olandese (dichiarazioni di MA) e nell'area della provincia di Brindisi (dichiarazioni di LI, che lo aveva riconosciuto in fotografia, riferendo anche del possesso da parte sua di una Opel Calibra di color blu notte). Il legame tra MA e RE era ammesso del resto dallo stesso imputato, che riconosceva di aver svolto funzioni di corriere perché costretto dal MA, ed emergeva comunque dalle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate, dalle quali si traevano dati significativi in ordine ai rapporti intrattenuti dall'imputato con altri componenti dell'organizzazione, ad onta dei dubbi sollevati dalla difesa sulla identificazione del proprio assistito, sul significato neutro delle conversazioni intercettate e sull'assenza di un qualsivoglia tipo di ruolo per lui (pp. 114-120). Le dichiarazioni dei collaboratori TA e RE, l'affidabilità dei riconoscimenti fotografici da essi effettuati e le risultanze delle intercettazioni telefoniche venivano indicate dai giudici come gli elementi di forza del coinvolgimento di UZ NI nel traffico di droga organizzato da US OR detto Aiace. Le conversazioni telefoniche evidenziavano infatti, oltre all'esistenza di uno strettissimo rapporto di dipendenza dell'imputato, chiamato di volta in volta con soprannomi diversi (Daniè, fagiolino, pisellino) (pp. 126-l 4 8
127), dal OR, anche la frequenza di contatti col TE nel traffico di droga (p. 128). Spiegava poi la sentenza che della condotta di AN RI nel settore degli stupefacenti avevano riferito ben quattro collaboratori, tre dei quali (AS, RE e MA) avevano reso dichiarazioni sostanzialmente convergenti nel senso di indicare nell'imputato un soggetto dedito allo spaccio di cocaina e nell'inquadrarlo in ambito mafioso (p. 134). Quanto alle dichiarazioni del TA, che aveva indicato il AN come dedito all'assunzione di cocaina per uso personale escludendo il suo coinvolgimento nel traffico di questa sostanza, la corte ipotizzava varie spiegazioni, per concludere che, a parte il supporto probatorio costituito dalle dichiarazioni degli altri collaboratori, la partecipazione certa dell'imputato al traffico di droga risultava dalle risultanze delle intercettazioni in atti, nelle quali gli interlocutori parlavano di richieste anche pressanti di forniture di cocaina, mentre non altrettanta certezza poteva aversi circa la sua adesione al sodalizio descritto nell'art. 74 DPR n. 309/90 (pp. 136, 137). A conferma della partecipazione di ZO FA al sodalizio di tipo mafioso dei mesagnesi i giudici ponevano le indicazioni accusatorie fornite dai collaboratori RE e D'AM SS (p. 139), cui potevano aggiungersi quelle di LI (p. 143) e le risultanze delle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate, dove gli interlocutori (IZ e ZO) adottavano un linguaggio volutamente generico (pp. 143-144). Peraltro, l'affermazione della responsabilità del ZO per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. non violava affatto il principio del ne bis in idem, come aveva insinuato la difesa dell'imputato, stante il giudicato assolutorio costituito dalla sentenza definitiva del 13 maggio 1999 della stessa corte di appello di Lecce, in quanto il periodo preso in considerazione era quello che andava dal 6 maggio 1998 all'agosto 1999, e quindi riguardava un arco di tempo successivo a quello coperto dalla richiamata sentenza.
I ricorsi per cassazione
Avverso la sentenza della corte di appello di Lecce proponevano ricorso per cassazione OL RA, MB EN, D'TO NI, De AR IO, De AR EL, De IS IO, LI VE, RE
IV, LE NI, AN RI, RT FA, ZO FA, SI
SS, NI ZI, RA SI, OL PI e FU RA.
GN RA deduceva, tramite i suoi difensori avv.ti
Eugenio Minniti e AR Nicolosi, la violazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione alla sua affermazione di responsabilità per il reato associativo ex art. 74 DPR n. 309/90, avendo la corte territoriale, con una motivazione apodittica e palesemente illogica, attribuito ai brani intercettati un significato del tutto erroneo ed equivoco, emergendo da essi, in assenza di altri più specifici atti investigativi, soltanto un mero rapporto di conoscenza tra il ricorrente e il IZ
e la piena liceità del contenuto delle loro conversazioni (si citava in proposito l'intercettazione del 4 maggio 1999).
e 의 RE EN, difeso dagli avvocati US Foti e Gaetano Ciccone, lamentava, sotto vari profili di errata applicazione della legge penale e di vizio della motivazione, che la sua affermazione di responsabilità fosse avvenuta sulla base di un compendio indiziario privo di quei requisiti che la legge processuale richiede ("gravi, precisi e concordanti"), non avendo la corte territoriale preso in debita considerazione le doglianze difensive relative alla concreta sussistenza del reato associativo e alla partecipazione ad esso del ricorrente. I giudici avevano attribuito infatti portata probatoria piena alle intercettazioni telefoniche in atti, dalle quali non emergeva assolutamente la prova di un accordo associativo e comunque degli elementi costitutivi di un'associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti, ed avevano provveduto ad individuare i singoli episodi di cessione facendo discendere da essi l'esistenza di un sodalizio del tipo indicato.
Allo stesso modo mancava, secondo la difesa del ricorrente, la prova della sua partecipazione consapevole ad un sodalizio del genere, non avendo i giudici dato congrua risposta a una serie di doglianze difensive, attinenti alla precisa determinazione della data di inizio del sodalizio (che si sarebbe protratto sino all'agosto del 1999, mentre il MB sarebbe comparso nel gennaio 1999 per sparire nel marzo dello stesso anno, restando così nel sodalizio per solo due mesi), all'assenza di contatti tra lui e gli altri coimputati, all'errore in cui era incorso il primo giudice a proposito dell'identificazione del MB con uno dei "calabresi" indicati dal collaboratore RE IO, alla inesattezza della circostanza fattuale che egli sarebbe stato detenuto o condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. La difesa denunziava poi una mancanza di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza impugnata per l'improprio riferimento contenuto nel capo C) della rubrica al programma criminoso di cui al capo B), che riguarda un reato associativo di cui il MB non risultava imputato né indagato, in aperta violazione dell'art. 521 comma 2 c.p.p. Quanto ai singoli episodi di cessione di sostanze stupefacenti, la corte aveva dato per certo che le conversazioni telefoniche intercettate si riferissero a trattative finalizzate alla cessione o all'acquisto di droga, senza dimostrare se vi fossero stati realmente degli incontri o dei contatti a tal fine tra il ricorrente e il TE, affermando apoditticamente che il BE era a EL AN AR in occasione di una riunione in casa del IZ finalizzata alla compravendita di sostanze stupefacenti. L'ultima censura investiva il trattamento sanzionatorio, che era lo stesso fissato dal giudice di primo grado, facendo generico riferimento ai precedenti penali e alla gravità dei fatti contestati, e negando la concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche con poche ed insufficienti battute.
D'TO NI, tramite il suo difensore avv. EL Quarta, lamentava di essere stato condannato per il reato di partecipazione continuata a un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti senza che questo reato gli fosse stato contestato (motivo n. 1) e che le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori non consentivano di ritenere provato l'esistenza di un accordo in questo senso né di identificare il gruppo nel quale egli avrebbe operato ed apportato il suo contributo né di individuare gli altri partecipi e l'attività nella quale l'accordo si sarebbe estrinsecato (motivo secondo), Le argomentazioni dei giudici di appello che puntavano essenzialmente sulle
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dichiarazioni de relato di TA, RE, RA e sul tenore delle conversazioni telefoniche intercettate - dovevano ritenersi inconsistenti, sia e ер 10
perché mancava qualsiasi motivazione in ordine alla attendibilità dei riferimenti dei collaboratori di giustizia, sia perché risultavano violati i criteri di valutazione della prova dettati dall'art. 192 c.p.p.
DE AR IO impugnava personalmente, sotto vari profili di inosservanza della legge penale processuale (art. 606 comma 1 lett. b) e c) c.p.p.) e di vizio di motivazione (art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.), sia la sentenza che l'ordinanza emessa il 30 gennaio 2003 dalla stessa corte territoriale che aveva respinto l'eccezione proposta dalla sua difesa in merito all'omessa notifica a un codifensore (l'avv. Terragno) dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado.
Il ricorrente censurava in via preliminare proprio questa ordinanza, deducendo che la corte aveva violato l'art. 548 comma 2 c.p.p., fondando la motivazione del provvedimento su argomentazioni illogiche, singolari e giuridicamente errate, in quanto l'esercizio del diritto di difesa si doveva considerare realizzato appieno attraverso la scelta insindacabile dell'imputato di conferire specifico mandato a due legali, in modo da rappresentare autonomamente le eventuali doglianze di appello;
che, una volta stabilita l'esistenza di un diritto al doppio difensore, nessuna concreta rilevanza poteva essere attribuita al fatto che l'interesse dell'imputato all'impugnazione fosse stato soddisfatto in concreto dall'appello proposto dal secondo legale, l'avv. Massari;
che del tutto paradossale doveva poi considerarsi l'argomentazione prospettata della mancata rinuncia dell'imputato all'impugnazione ex art. 571 comma 4 c.p.p. al solo fine di far valere il diritto di notifica nei riguardi del codifensore avv. Terragno;
e che, da ultimo, non era possibile istituire un'equipollenza tra avviso di deposito ex art. 548 comma 2 c.p.p. e decreto di citazione a giudizio in grado di appello, trattandosi di atti processuali completamente diversi e che svolgevano funzioni tra loro incompatibili.
Passando all'esame della sentenza, De AR contestava innanzitutto l'utilizzazione delle intercettazioni di conversazioni ambientali svoltesi all'interno dell'autovettura Fiat Uno targ. MI 4D9914 in uso prima a RE LE e poi a RA IA, IZ NI e UC ED, ritenendo violato l'iter prescritto dall'art. 268 comma 3 c.p.p., sia con riferimento all'utilizzazione di impianti ed apparecchiature in uso a privati (la società "Lepta" di Milano), sia con riferimento alla motivazione che sorregge il provvedimento di autorizzazione del PM (che era scheletrica ed apodittica), sia ancora avendo riguardo ai provvedimenti di proroga dell'autorizzazione, anche quando un'autovettura risulta passata (come nel caso in esame) nella disponibilità di nuovi soggetti, diversi dal RE. Per quanto riguarda le intercettazioni di conversazioni telefoniche disposte su varie utenze fisse e mobili, il ricorrente contestava la loro utilizzabilità, denunciando l'assoluta insufficienza della motivazione per relationem dei decreti autorizzativi emessi dal gip, compresi quelli di proroga: la critica si estendeva anche alla intercettazione delle comunicazioni telefoniche relative a un codice Imei, concentrata su una singola utenza cellulare (la n. 0339/4224159), senza distinguere tra codice identificativo di un apparecchio cellulare e numero telefonico corrispondente a una scheda determinata. Sullo stesso versante, si criticava, da ultimo, la mancata indicazione dei nominativi dei reali intestatari delle utenze telefoniche e/o della autovetture all'interno delle quali erano state intercettate le comunicazioni tra presenti.
Oggetto di censura da parte del De AR erano anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (TA, RE, AS, IR, LI), di cui 11
sarebbe stata valutata in modo acritico la credibilità, facendola discendere dal ruolo che ciascuno di loro avrebbe svolto all'interno del sodalizio criminoso e dal grado di coinvolgimento in singole azioni delittuose. Le critiche investivano l'asserita drastica e inconciliabile difformità tra le loro dichiarazioni e si appuntavano in modo particolare sul TA, di cui venivano rimarcati la generale inaffidabilità e un pensiero slegato e frammentario. Altre doglianze riguardavano la contestuale imputazione dei due reati associativi previsti dall'art. 416-bis c.p. e dall'art. 74 DPR n. 309/90 senza argomentazioni specifiche ed "individualizzanti" sulla disponibilità delle armi
(art. 416-bis comma 4) e sul contributo apprezzabile e concreto dato alle due associazioni dal ricorrente sul piano causale;
il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, basato sulla condotta da lui tenuta nel periodo successivo alla lettura del dispositivo della sentenza di condanna di primo grado;
la disposta confisca dell'autovettura Mercedes Benz classe A targ. BA 483 AE, motivata dalla ritenuta assenza di redditi leciti e dall'ottenimento di un finanziamento che sarebbe stato verosimilmente onorato attraverso gli utili di presunte attività delittuose.
Strutturato identicamente a quello di De AR IO era il ricorso proposto pure in via personale dal fratello DE AR EL avverso la sola sentenza, con specifico riferimento ai motivi concernenti l'avvenuta utilizzazione delle conversazioni ambientali svoltesi sull'autovettura Fiat Uno targ. MI 4D914 e delle intercettazioni di conversazioni telefoniche di varie utenze fisse e mobili (comprese quelle eseguite sull'apparecchio cellulare con codice Imei), l'affidabilità attribuita alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e la contestuale imputazione dei reati associativi previsti dall'art. 416- bis c.p. e dall'art. 74 DPR n. 309/90.
Sulla inutilizzabilità delle conversazioni che si erano svolte all'interno dell'autovettura Fiat Uno targ. MI 4D914 in uso a RE LE insisteva anche il difensore di De AR EL (avv. Alfredo TO), puntando per un verso sull'affermazione contenuta nella sentenza, e da lui non condivisa, che l'autovettura "non avrebbe le caratteristiche di una dimora” e, per altro verso, sull'avvenuta utilizzazione di apparecchiature appartenenti a privati (la società "Lepta") e sull'esistenza di un'autorizzazione del PM assolutamente priva di motivazione. La difesa richiamava in proposito un'ordinanza di questa Corte Suprema (Sez. III, 11 giugno 2003, Tega) che aveva investito la Corte costituzionale della legittimità degli artt. 266 comma 2 c.p.p. e 13 I. n. 203/91 in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui consentono l'introduzione invito domino di microspie installate in luoghi di privata dimora, lasciando al PM e al giudice il compito di dettarne liberamente le modalità di esecuzione delle intercettazioni tra presenti, senza specificare legalmente i modi operativi in cui tale limitazione all'inviolabilità del domicilio può avvenire. L'importanza di questa presa di posizione del giudice di legittimità si rifletteva inevitabilmente sull'intercettazione eseguita all'interno dell'abitacolo di un'autovettura, che andava ricompreso nel concetto di "luogo di privata dimora".
DE PA IO lamentava, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che la corte avesse utilizzato gli esiti di conversazioni telefoniche ed ambientali (quelle, in particolare, del 2 ottobre e del 3 novembre 1998 svoltesi a bordo della Fiat Uno targ. MI 4D914) disposte in un altro procedimento penale e per un reato diverso (l'omicidio), senza che il relativo decreto autorizzativo fosse stato mai depositato nel fascicolo 12
processuale e che, in ogni caso, fosse stata ritenuta la sua partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sulla base di alcune telefonate intercorse col genero IZ NI dove si parlava di cessione di pochi chili di marijuana.
EL SE deduceva, come vizio di motivazione della sentenza, la credibilità attribuita dai giudici alle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, nonostante la loro genericità e le sconcertanti incongruità, lacune e contraddizioni che presentavano, invertendo tra l'altro l'onere della prova e ritenendo raggiunta la prova dell'esistenza di un'associazione di tipo mafioso, senza che ne sussistessero i presupposti. Attraverso il suo difensore avv. Francesca G. Conte, RE IV richiamava una sentenza delle Sezioni Unite (quella del 31 ottobre 2001, n. 42792, Policastro) per contestare innanzitutto, sotto il profilo della violazione dell'art 268 comma 3 c.p.p., l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali e telefoniche eseguite mediante il ricorso e l'utilizzo di impianti in dotazione a una società privata (la “Lepta” di Milano) da parte del PM mediante un decreto autorizzativo privo di qualsivoglia motivazione, e che non poteva ritenersi integrato dalla motivazione posta a sostegno del precedente decreto formulato per gli organi di polizia giudiziaria. Allo stesso modo, la difesa del ricorrente denunciava, sotto il profilo dell'errata applicazione dell'art. 267 c.p.p. e del vizio della motivazione, la motivazione sterile e pedissequa (per relationem) che caratterizzava i decreti autorizzativi del gip. Il ricorrente passava quindi ad esaminare le dichiarazioni accusatorie rese nei suoi confronti da MA DA e LI CH per sostenere, sotto il profilo della violazione ed errata applicazione dell'art. 192 c.p.p., che esse non potevano assolutamente incrociarsi tra loro ed essere poste a fondamento di una pronuncia penale di condanna, trattandosi di propalazioni infondate e menzognere, e di valenza neutra. La difesa criticava inoltre la valutazione fatta dalla corte territoriale a proposito della "confessione" del ricorrente di essersi prestato a compiere un solo ed esclusivo viaggio in Olanda perché costrettovi dall'atteggiamento persecutorio e minaccioso del MA, a causa di una sua insolvenza debitoria pari a circa 50 milioni: da essa i giudici avevano tratto - a suo giudizio - delle conclusioni inaccettabili in ordine alla sua partecipazione al gruppo dei c.d. cellinesi capeggiato dal MA finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti. Seguivano critiche all'affermata sicura identificazione del ricorrente nell'IV cui si faceva riferimento nelle conversazioni telefoniche e ambientali intercettate, molte delle quali avevano in ogni caso contenuto neutro e non dimostravano affatto la sua partecipazione stabile ad un sodalizio ex art. 74 DPR n. 30/90, avendo il RE dato il proprio apporto ad un singolo episodio, peraltro necessitato dal pericolo di gravi azioni ritorsive da parte del MA.
ZZ NI, tramite il suo difensore avv. Elvia Belmonte - dopo aver tracciato un rapido quadro della impalcatura accusatoria utilizzata nei suoi confronti (costituita dalle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, il TA e il RE, e dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche dove asseritamente si parlerebbe di lui o figurerebbe come interlocutore) - criticava, sotto il profilo del vizio di motivazione, la ritenuta attendibilità delle dichiarazioni sia del RE che del TA, come pure la sua identificazione nel contesto delle conversazioni telefoniche utilizzate contro di lui. 13
Secondo la difesa, le dichiarazioni del RE non provavano l'attualità della partecipazione del UZ alla "sacra corona unita”, ma semmai alla
"sacra corona libera", quale affiliato del OR, che però non era imputato di nessun reato nel processo de quo. Quanto alle dichiarazioni del TA, e in particolare al preteso riconoscimento fotografico del ricorrente da parte sua, sempre come affiliato del OR, la difesa osservava che ad esso si era giunti dopo che il collaboratore lo aveva confuso con uno dei fratelli ES.
Di qui l'impossibilità di considerare le due dichiarazioni come "reciproca conferma", così come non poteva dirsi che fosse stata raggiunta la certezza sulla identificazione del UZ come uno degli interlocutori o come colui cui si faceva riferimento nelle conversazioni telefoniche intercettate, sia perché NI è un nome molto comune nel brindisino e nel Salento, sia perché tra gli imputati del processo figurava anche un altro NI (D'TO), sia ancora perché i soprannomi e i diminutivi che comparivano nelle conversazioni erano numerosi e diversi tra loro e quindi non potevano costituire un dato sufficientemente identificativo.
NC RI si doleva a mezzo del suo difensore avv. Fiorindina De
CA, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione (sub specie di travisamento del fatto), che la corte di appello avesse ricostruito la vicenda giudiziaria in cui era rimasto coinvolto confermando per un verso il suo stato di tossicodipendenza e quindi l'acquisto di cocaina per uso personale, secondo quanto riferito dal TA e dal
AS, ed arrivando per altro verso ad affermare la sua partecipazione ad un'attività di spaccio sulla base del contenuto di conversazioni telefoniche dalle quali risulterebbe che egli avrebbe accumulato nel tempo un debito di 10 milioni di lire nei confronti del TE, frutto di acquisto di cocaina destinata non solo ad uso personale, ma anche allo spaccio. Da ultimo, la difesa del ricorrente si doleva del riconoscimento della continuazione interna, che i giudici di appello avevano affermato senza indicare gli elementi dai quali risultava che il debito nei confronti del TE fosse stato contratto in tempi diversi e quindi nel corso di più episodi di spaccio, non potendo escludersi che la somma di 10 milioni di lire fosse derivata da un unico acquisto di cocaina.
A mezzo del suo difensore avv. Gianvito Lillo, IN FA contestava, sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 commi 1, 2 e 3 c.p.p., l'affermazione della sua responsabilità in ordine ai reati associativi, che la corte aveva fondato sulle dichiarazioni accusatorie di IN RL e sull'eseguito controllo dell'autovettura di UC ED a bordo della quale venne eseguita la captazione ambientale del 2 novembre 1998, concernente un dialogo tra il ED, lo IN, i due fratelli OL e lo stesso ricorrente, nonostante la perizia fonica avesse escluso l'identità tra la sua voce e quella captata all'interno della predetta autovettura. La difesa del RT faceva osservare come la corte, per corroborare l'accusa dello IN, fosse stata costretta ad introdurre un elemento del tutto incerto ed ipotetico, e quindi ancorato al piano delle congetture (come quello che il RT sarebbe sceso dall'autovettura prima del controllo di polizia eseguito la sera stessa del 2 novembre 1998), operando una chiara forzatura interpretativa.
д ер 14
TT FA, a mezzo del suo difensore avv. Elvia Belmonte, contestava, denunciando la violazione del principio del divieto di bis in idem
(art. 649 c.p.p.) e del vizio di motivazione, l'affermazione della sua responsabilità penale in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis c.p.p., nonostante fosse intervenuta in proposito una pronuncia assolutoria da parte del tribunale di Brindisi il 5 maggio 1998. Ad avviso della difesa, la dimostrazione di una partecipazione illecita del ricorrente alla Sacra Corona Unita dopo il 6 maggio 1998 era fortemente carente, avuto riguardo alla genericità e al carattere de relato delle dichiarazioni dei collaboratori RE e D'AM, che non erano stati in grado di storicizzare la sua asserita affiliazione ed anzi avevano indicato (D'AM) in modo del tutto inverosimile le modalità con cui avevano appreso di questa affiliazione. Altrettanto generico era il tenore delle conversazioni utilizzate (quelle del 9 e del 12 marzo 1999 tra IZ e ZO), cui i giudici avevano fornito un'interpretazione del tutto personale, dimostrando una fideistica adesione all'ipotesi accusatoria. Il ricorso di SI SS, difeso dall'avv. Francesca G. Conte, era strutturato, con riferimento alle censure relative alle disposte intercettazioni telefoniche ed ambientali, come quello del RE, criticandosi con gli stessi argomenti l'assenza di motivazione del decreto col quale il PM aveva autorizzato l'utilizzo degli impianti di una società privata e l'insufficienza della motivazione per relationem che caratterizzava i decreti autorizzativi del gip. La difesa del SI contestava poi il carattere accusatorio delle propalazioni dei collaboratori TA e MA che sarebbero state riscontrate, secondo la sentenza impugnata, dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche, il cui contenuto era invece assolutamente neutro, non emergendo da esse elementi probatori che facessero ritenere consumato il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Da esse poi non era neppure possibile trarre dati utili per circoscrivere l'arco temporale delle condotte illecite ascritte al ricorrente, a conferma della genericità dei racconti dei due collaboratori.
OR ZI si doleva, tramite il suo difensore avv. LU De
Giorgi, che la corte territoriale avesse affermato la sua responsabilità in ordine ai delitti di cui ai capi B) e D) della rubrica, coinvolgendolo in un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti col ruolo di corriere, nonostante che lo stesso lavorasse regolarmente in Germania, si trovasse a EL AN AR solo durante i periodo di ferie, non avesse precedenti penali di sorta e non fosse stato indicato dai collaboratori di giustizia come un intraneo alla sacra corona unita. La difesa del ricorrente lamentava in particolare, sotto il profilo della violazione della legge penale e del vizio di motivazione, che la corte avesse recepito l'arbitraria interpretazione che l'organo intercettante aveva dato delle conversazioni telefoniche intercettate (specie quelle recanti i nn. 2267 e 2268 del 4 marzo 1999), ipotizzando una sua presunta trasferta in Puglia per svolgere l'incarico di corriere il 26 aprile 1999, data in cui egli sarebbe stato riconosciuto dagli agenti operanti mentre sfrecciava a bordo di una Opel Corsa, consultando un album fotografico che non poteva contenere la sua foto trattandosi di persona del tutto incensurata.
Strutturato identicamente a quello di De AR IO era poi il ricorso proposto da LI SI avverso la sentenza, con specifico riferimento ai motivi concernenti l'utilizzazione delle conversazioni ambientali svoltesi sull'autovettura Fiat Uno targ. MI 4D914 e delle intercettazioni di conversazioni telefoniche di varie utenze fisse e mobili (comprese quelle 1
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eseguite sull'apparecchio cellulare con codice Imei), l'affidabilità attribuita alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e la contestuale imputazione dei reati associativi previsti dall'art. 416-bis c.p. e dall'art. 74 DPR n. 309/90.
OL PI, deduceva, tramite it suo difensore avv. Giancarlo
Camassa, l'erronea applicazione della legge penale per quanto concerneva l'utilizzazione di apparecchiature in dotazione non alla polizia giudiziaria ma a una società privata (motivo primo), e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sua affermata partecipazione sia a un sodalizio finalizzato al commercio di sostanze stupefacenti, sia ad uno di tipo mafioso, desumendola dalle dichiarazioni dei collaboratori RE e RA, senza seguire i parametri dettati dalla giurisprudenza di legittimità in questa materia.
Sulla scia dei ricorsi proposti da RE e SI, anche FU RA, difeso dall'avv. Francesca G. Conte, riproponeva negli stessi termini le censure concernenti la segnalata inutilizzazione delle conversazioni telefoniche ed ambientali captate. Subito dopo venivano denunciate una serie di divergenze e contraddizioni nelle propalazioni dei collaboratori: in particolare, le dichiarazioni del RE si muovevano - secondo la sentenza impugnata - nel solco di quelle rese da TA e RA, ma in realtà non si riscontravano affatto nel loro nucleo essenziale e si limitavano semplicemente a svelare la pregressa partecipazione del ricorrente al gruppo "sacra corona unita”, coperta dal giudicato della sentenza della corte di appello di Lecce del 13 maggio 1999, senza fornire indicazioni in ordine al protrarsi della condotta partecipativa del FU dopo quella condanna e il suo passaggio alla sacra corona libera. Da ultimo, veniva criticata l'affermata partecipazione del SI a un sodalizio finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, desunta dall'acclarata circostanza di un viaggio del ricorrente in Calabria per l'approvvigionamento di sostanze stupefacenti, risoltosi peraltro infruttuosamente.
III. La difesa di De AR EL, avv. TO, depositava il 2 giugno 2004 presso la cancelleria di questa Sezione dei motivi nuovi ed aggiunti, contestando la sentenza con riferimento alla ritenuta legittimità dell'operato del gip, che aveva giudicato nel medesimo contesto e sulla base dello stesso materiale probatorio tanto gli imputati che avevano optato per il rito abbreviato c.d. condizionato, sia gli altri che (come il suo assistito) non avevano effettuato tale scelta di integrazione probatoria. Secondo il De AR, il giudizio abbreviato "ordinario" costituiva un modello procedimentale autonomo rispetto al rito c.d. "condizionato", sicché nei suoi confronti non poteva che essere utilizzato il materiale probatorio esistente "allo stato degli atti", a nulla rilevando il riconoscimento legislativo di un potere di intervento del giudice ex officio anche nel modello ordinario del procedimento abbreviato e la circostanza che nel giudizio abbreviato fosse consentito l'interrogatorio dell'imputato a norma dell'art. 421 c.p.p. Di qui il carattere abnorme della sentenza impugnata.
Un'altra doglianza investiva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie del Di MA, rese il 19 settembre 2001 senza il triplice avvertimento imposto dall'art. 64 comma 3 c.p.p., nel testo allora vigente come modificato dalla I. 1° marzo 2001, n. 63, applicabile anche nel corso del giudizio abbreviato svoltosi in sede di udienza preliminare.
e 16
Seguiva un'ultima doglianza, che integrava uno dei motivi originari del ricorso, quello attinente alla inutilizzazione dei risultati delle captazioni telefoniche ed ambientali, da considerarsi tamquam non essent per mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni. La motivazione del gip era stata erroneamente qualificata per relationem, mentre in realtà il giudice si era limitato ad una “acritica operazione meccanica, tipicamente computeristica, di taglia e incolla", facendo figurare come propria la parte motiva dell'istanza del PM. Per tacere delle altre "anomalie" che avevano contraddistinto la vicenda delle intercettazioni ambientali, che erano state disposte in violazione dell'art. 268 comma 3 c.p.p. e alle pseudo "eccezionali ragioni di urgenza" che erano alla base del provvedimento autorizzativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Delimitazione dei temi di indagine
Ai fini di un più organico esame dei ricorsi, non sembra inutile individuare preliminarmente i motivi comuni a più ricorrenti, che involgono essenzialmente, salvo qualche distinguo o qualche particolare sfumatura, i seguenti temi: la sussistenza dei reati associativi contestati, la configurabilità di un concorso formale tra loro e la partecipazione ad essi (o a uno solo di essi) da parte dei singoli ricorrenti (OL, MB, D'TO, i due De AR, De IS, LI, RE, UZ, RT, ZO, NI, RA, OL PI,
FU);
- l'attendibilità dei chiamanti in correità, vuoi sotto il profilo della credibilità intrinseca censurata per la genericità delle dichiarazioni rese, per le incongruenze ravvisabili all'interno di esse, per la loro valutazione fatta in maniera acritica, vuoi sotto il profilo dell'assenza di riscontri esterni, in violazione dell'art. 192 comma 3 c.p.p. (D'TO, i due De AR, LI, RE, UZ, SI, RA, OL PI, FU);
- l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di conversazioni telefoniche e ambientali disposte, sia con riferimento alla motivazione dei decreti autorizzativi o di proroga del gip, sia con riferimento alla ricorrenza dei presupposti richiesti dall'art. 268 comma 3 c.p.p. per l'utilizzo di apparecchiature in dotazione agli organi di polizia giudiziaria ovvero di apparecchiature appartenenti a privati, sia ancora con riferimento all'interpretazione data dalla corte al contenuto di talune conversazioni intercettate (i due De AR, De IS, RE, AN, SI, NI, RA, OL PI, FU); 17
- la mancanza di una valida prova circa il coinvolgimento dei ricorrenti all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, ricavata per lo più da conversazioni telefoniche ed ambientali, senza precisi riferimenti di ordine spaziale e temporale (BE, AN, SI). Altri motivi, più specifici, riguardano singoli ricorrenti: come la segnalata mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza (MB), l'eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto (ancora MB, De AR IO), l'omessa notifica a un codifensore dell'avviso di deposito della motivazione della sentenza di primo grado (De AR IO), l'aumento per la ravvisata continuazione tra reati già giudicati e i reati oggetto del presente procedimento (FU), la disposta confisca dell'autovettura Mercedes Benz classe A targ. BA
483 AE (De AR IO). Nuovi sono poi i motivi depositati il 2 giugno 2004 dalla difesa di De
AR EL.
a) la partecipazione ai reati associativi
L'organica ed articolata distribuzione dei temi contenuti nella sentenza impugnata facilita il vaglio di legittimità che spetta a questo collegio. E' bene dir subito che l'esistenza di due associazioni criminali sovrapposte ma sostanzialmente autonome viene contestata dai ricorrenti in modo estremamente generico, più sotto il profilo astrattamente giuridico della configurabilità di un concorso formale tra esse che sotto quello materiale della effettiva operatività di un struttura associativa operante nelle province salentine nel settore del traffico di sostanze stupefacenti che, muovendosi nell'ambito di un programma riferibile a una consorteria di tipo mafioso (la “sacra corona libera", derivata dalla dissolta "sacra corona unita"), si caratterizza fondamentalmente per la sua autonomia. La configurabilità di un concorso formale di reati associativi è riconosciuta in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità, la quale richiama in proposito il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., segnalando la diversità dei beni giuridici tutelati dalle due norme degli artt. 416-bis c.p. e 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (cfr., tra le tante, Cass., Sez. VI, 14 marzo 1997, n. 4294, Calabrò, in Cass. pen. mass. ann., 1998, p. 2344, n. 1283; Id., Sez. 1, 28 marzo 1996, Angelini, in CED Cass., n. 204549; Id., Sez. VI, 14 giugno 1995,
Montani, in Cass. pen. mass. ann., 1997, p. 398, n. 205). Sul piano più specifico della partecipazione alle due associazioni o ad una soltanto di esse, l'affiliazione mafiosa di molti ricorrenti e il loro coinvolgimento in un gruppo dedito essenzialmente al traffico di droga sono affermati talvolta dai collaboratori di giustizia, altre volte emergono dal tenore delle conversazioni intercettate, altre volte ancora dagli uni e dalle altre, a mo' di riscontro reciproco. Presupposto della partecipazione all'associazione o ad entrambe le associazioni resta in ogni caso il contributo duraturo e consapevole prestato dal soggetto all'attività delittuosa oggetto del programma criminoso dell'una o dell'altra associazione o di entrambe (Cass., Sez. V, 23 aprile 1997, n. 4903, Montalto, in Cass. pen., mass. ann., 1998, p. 2344, n. 1284): non a caso la giurisprudenza di questa Corte è orientata da tempo a trarre dalla reiterata attuazione di reati-fine (come la cessione continuata di sostanze stupefacenti), in concorso con altri partecipi al sodalizio, indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla commissione del reato associativo, salvo la 18
prova contraria che il contributo fornito non è dovuto a un vincolo preesistente con i correi, ma a un rapporto meramente occasionale (Cass., Sez., V, 25 maggio 1997, n. 6026, Puglia, in Cass. pen., mass. ann., 1998, p. 2344, n. 1285). In applicazione di questi principi, la corte di merito ha ritenuto correttamente confermata la partecipazione del OL a un sodalizio dedito al narcotraffico da una serie di conversazioni intercettate a far tempo dal 4 maggio 1999, dalle quali emerge un episodio di cui il ricorrente è protagonista, a proposito del pagamento di una fornitura di droga: le conversazioni successive a quella data evidenziano i continui espedienti cui ricorre l'imputato per dilazionare la consegna a IZ di una partita di stupefacenti, i suoi contatti con CO, il rapporto di stabile approvvigionamento istituito dal gruppo dei "calabresi”, di cui OL fa parte, con la consorteria avente la propria base a EL AN AR e nei paesi viciniori (pp. 61-62). A fronte di queste risultanze, che hanno avuto il conforto di un apposito servizio di osservazione e di controllo dei CC., il ricorrente si limita a contestare in modo vago ed estremamente un travisamento del significato dei brani intercettati, dai quali dovrebbe ricavarsi invece un mero rapporto di conoscenza tra lui e IZ NI. Chiara è dunque l'inammissibilità del ricorso da lui proposto. Sullo stesso versante del contenuto inequivoco di varie intercettazioni telefoniche emergono poi alcuni episodi che vedono coinvolto a pieno titolo il MB nella stessa associazione criminosa, perché dimostrano i suoi contatti ed incontri col TE ed altri imprecisati “amici”, la concatenazione delle conversazioni telefoniche che intercorrono tra loro, nonché l'illiceità del relativo oggetto (si parla essenzialmente di pagamenti), come pure la presenza del ricorrente a una riunione di sodali svoltasi a EL AN AR il 21 gennaio 1999 (pp. 71-77). Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la corte territoriale ha posto a fondamento della affermazione della responsabilità penale del ricorrente un compendio di prove (e non di meri indizi) dotato di sicura valenza accusatoria, tale da escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevole interpretazione del materiale acquisito: il tenore delle conversazioni rivela che l'intera ricostruzione delle vicende oggetto di indagine non si è sviluppata valorizzando impressioni aprioristiche degli investigatori, ma si fonda su una lettura dei brani intercettati che dà la rappresentazione diretta e immediata dei fatti illeciti posti in essere (p. 70).
Completamente destituita di fondamento è la censura proposta dal D'TO di essere stato condannato per un reato associativo (quello finalizzato al traffico di sostanze stupefacente) che non gli è mai stato contestato, emergendo dalla formulazione del capo B) della rubrica, anche se per la verità in modo non proprio felice (soprattutto per il riferimento all'art. 81 cpv. c.p.), la descrizione sintetica del fatto-reato contestatogli, tratteggiato nelle sue linee essenziali con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate.
Nel merito, la prova della sua responsabilità in ordine ai reati associativi viene criticata con argomentazioni di puro genere e in ogni caso proponendo censure su apprezzamenti di fatto, avendo la corte spiegato chiaramente che la dimostrazione del suo coinvolgimento nel reato associativo sub A) emerge dalle dichiarazioni dei collaboratori TA RE e RA, che l'hanno indicato come un "ragazzo di CO IO" detto CI (RE ne ha anche precisato il grado in seno all'organizzazione: “sgarro”, p. 91), e da una serie di conversazioni intercettate, che rivelano il suo inserimento stabile nel
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sodalizio, a stretto contatto con IZ NI, a sua volta vicino al CO (p.
92). La critica dei due De AR, IO e EL, alla ritenuta sussistenza di un'associazione di tipo mafioso armata (dotata di "fucili mitragliatori, pistole ed esplosivo” da parte degli affiliati, come espressamente indicato nel capo E) della rubrica) risulta formulata in modo generico. Peraltro, questa Corte ha avuto occasione di affermare che la mancanza di disponibilità di armi da parte del singolo partecipe non esclude, a carico dello stesso,
l'esistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis comma 4 c.p., essendo sufficiente che il gruppo o i singoli aderenti ne abbiano la disponibilità (Cass., Sez. 1, 25 giugno 1996, n. 4357, Trupiano, rv 205498). La partecipazione di De AR EL ai due reati associativi contestatigli viene criticata dalla difesa in una corposa memoria contenente
"motivi nuovi e aggiunti": tra le altre censure, sotto il profilo della inutilizzabilità del materiale probatorio raccolto a suo carico, viene denunciata l'avvenuta commistione di modelli processuali diversificati, che avrebbe determinato un'inaccettabile mescolanza e sovrapposizione di materiali probatori soggettivamente orientati e quindi limitatamente utilizzabili. In sede di udienza preliminare il gup aveva infatti proceduto all'acquisizione di prove invocate da alcuni imputati (diversi dal De AR) che avevano formulato una richiesta di giudizio abbreviato c.d. condizionato (ai sensi dell'art. 438 comma 5 c.p.p.), provvedendo a raccogliere le dichiarazioni (accusatorie) del coimputato MA DA, che erano state poi poste a base del verdetto di responsabilità del ricorrente e che erano state assunte senza il previo triplice avvertimento imposto a pena di inutilizzabilità dall'art. 64 I. n. 63/2001.
E' bene dir subito che le fonti di prova raccolte a carico di De AR EL sono costituite fondamentalmente, secondo la sentenza, dalle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori TA, RE IO e D'AM
SS, oltreché dal tenore di una serie di conversazioni intercettate, indicate in dettaglio. Sulle dichiarazioni del MA, rese nel corso del giudizio abbreviato il 19 settembre 2001, la corte territoriale si limita a definirle una prima volta
"non certo lineari” (p. 34) e ne segnala una seconda volta "la mancanza di intrinseca coerenza”, e "il carattere di ambiguità, per non dire di intrinseca contraddittorietà" (p. 50).
E' sufficiente por mente a questa valutazione fatta dalla stessa corte di merito per rendersi conto della modestia del contributo accusatorio fornito dal
MA, di come siano stati altri a fornire, con le loro convergenti dichiarazioni, la
"tranquillizzante dimostrazione della colpevolezza dei fratelli De AR" (p. 50, in fondo) e di come le dichiarazioni dei chiamanti in correità “non esauriscano il novero degli elementi di prova", ponendosi “accanto ad essi... le risultanze delle conversazioni telefoniche in atti" (p. 36). Peraltro, sul piano squisitamente tecnico-giuridico, si deve osservare che la possibile coesistenza di modelli processuali diversificati non è esclusa dalla giurisprudenza di legittimità, che richiede solo la necessità, al momento della decisione, di tenere rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi (cfr. Cass., Sez. 1, 9 marzo 2004, n. 21376, Biondino ed altri). La conseguenza di questa impostazione è l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del MA assunte dopo che la piattaforma probatoria si era cristallizzata con la originaria richiesta del De AR e con la successiva ammissione dello stesso a un giudizio abbreviato non condizionato, che segna il limite oltre il quale - fatta salva l'ipotesi del tutto peculiare di nuove contestazioni - il c.d. patteggiamento negoziale sul rito non è modificabile.
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Superfluo diventa a questo punto l'esame dell'ulteriore eccezione riguardante la violazione dell'art. 64 c.p.p. Censure su accertamenti ed apprezzamenti di fatto, insindacabili in sede di legittimità, sono anche quelle del De IS, di cui la sentenza sottolinea la poliedricità e la sistematicità del ruolo svolto in seno all'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti (capo B), e che emerge da numerose conversazioni captate tra lui e il genero IZ NI in un apprezzabile arco di tempo, tra l'aprile e l'agosto 1999 (pp. 96-98); dell'LI, organico al gruppo del TE, la cui formale affiliazione a IZ VE, fratello di NI, è riferita dai collaboratori TA e RE, e si ricava da una serie di intercettazioni, dalle quali emergono le sue precipue e stabili funzioni di corriere della droga e di custode di essa (pp. 98-100); e di RE IV, di cui viene sottolineata l'appartenenza a un sodalizio finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, che emerge dal suo sicuro e non contestabile coinvolgimento nelle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate, tutt'altro che di contenuto "neutro" come afferma la difesa, in quanto da esse si ricava una regolarità di rapporti con i personaggi più rappresentativi dell'associazione dei c.d. "cellinesi”, quali TE e IZ, la risibilità della tesi della costrizione ripetutamente affermata dal ricorrente, e il ruolo da lui svolto sia di "corriere” della droga che di soggetto direttamente implicato nel suo smercio (pp. 114-120): i collaboratori LI e MA, del resto, lo definiscono un "corriere fisso", cui era affidato l'approvvigionamento stabile dal canale olandese, sicché generica e infondata si appalesa la tesi difensiva sul punto (p. 114). Non fondati, e pressoché al limite dell'inammissibilità, sono anche, sempre con riferimento ai reati associativi contestati, i ricorsi di NI e di
OL PI, avendo la corte fornito una spiegazione logica e convincente sia della sicura identificazione del primo nell'odierno ricorrente (e non nel fratello NI: p. 83), sia del coinvolgimento di OL PI nelle due associazioni (quella di tipo mafioso e quella dedita al traffico di sostanze stupefacenti), che si basa sulle dichiarazioni di tre collaboratori (TA, RE
e RA) e ha il conforto dell'episodio del 29 marzo 1999 (p. 103) e del tenore di alcune conversazioni intercettate, il cui contenuto è riportato in dettaglio nella sentenza (pp. 103-104).
La partecipazione di UZ (soprannominato "pisieddu") al sodalizio mafioso di US OR detto "Aiace" con il grado di “sgarro" per il periodo successivo all'agosto 1998, giusta la pronuncia di assoluzione del gup del tribunale di Lecce del 26 maggio 2001, si ricava dalle dichiarazioni, accompagnate da specifici riconoscimenti fotografici, di TA e di RE, e dal tenore delle conversazioni intercettate (pp. 128-130), stante la palese infondatezza dei dubbi espressi dalla difesa circa l'identificazione del ricorrente ad opera del TA (cfr. pp. 124-125) e come interlocutore delle conversazioni captate, nelle quali viene indicato con una serie di soprannomi (Daniè, fagiolino, pisellino), gli stessi con cui veniva comunemente appellato nel suo ambiente (pp. 126-127). Né sembra ravvisabile una preclusione del ne bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p., stante la accertata estrinsecazione dell'attività di partecipazione del ricorrente al reato associativo contestatogli dopo l'agosto
1998, del tutto diversa e distinta, nello spazio e nel tempo, da quella posta in essere in precedenza ed accertata con la richiamata sentenza di assoluzione del gup del 26 maggio 2001. Determinanti sono in proposito, come correttamente sottolineato nella sentenza impugnata, le dichiarazioni rese dal
RE nel corso del suo interrogatorio del 12 giugno 2000 circa il persistente 21
status del UZ di associato mafioso del OR: l'accusa formulata in tale data - osservano correttamente i giudici - non può non avere "valore di attualità quam minime fino a quella data" (p. 122).
Fondato è invece il ricorso del RT, accusato di partecipazione a due reati associativi (capi B ed E) e di cessione di sostanze stupefacenti (capo D) sulla base di un rocambolesco ragionamento, fondato sul riconoscimento della sua voce intercettata da non meglio indicati "operanti" tra quelle di coloro che erano a bordo della Fiat Uno in uso a ED UC (lo stesso ED, i fratelli OL, IN e RT) il 2 e il 3 novembre 1998 e sulle dichiarazioni rese dal coimputato IN RL, che ha confermato la presenza del ricorrente all'interno della predetta autovettura, dove varie persone parlavano di droga (da acquistare, di spacciatori, di rinuncia all'effettuazione di una rapina, ecc.). Il riscontro della presenza del RT a bordo della predetta vettura dove sono state intercettate le conversazioni riferite il 2 novembre 1998 alle ore 19,42 e 19,53 e il 3 novembre 1998 alle ore 18,02, più una terza conversazione avvenuta qualche giorno prima, il 30 ottobre 1998 alle ore 16,30, sarebbe fornito da un controllo di polizia effettuato sulla Fiat Uno il 2 novembre 1998, alle ore 21,20, e cioè circa un'ora e mezzo dopo le conversazioni intercettate.
Sennonché, al momento del controllo, vennero trovati a bordo dell'auto il
ED, lo IN e i due OL, e non il RT, di cui si ipotizza in sentenza una probabile discesa dalla vettura prima del controllo eseguito dalle forze di polizia (p. 110). Quanto alla certezza circa l'identificazione della voce del RT fra quelle captate il 3 novembre 1998 sussistono seri dubbi, avendo la perizia fonica disposta sulle voci intercettate in tale data espresso un conclusivo giudizio di "forte rassomiglianza” ma non di "identità vocale", fornendo in questo modo elementi tutt'altro che tranquillizzanti. Di qui la necessità di annullare la sentenza e di rinviare gli atti ad altra sezione della corte di appello di Lecce per un nuovo e più approfondito giudizio.
Per ZO FA, assolto dal reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso fino al 5 maggio 1998 con sentenza del 13 maggio 1999 della stessa corte di appello leccese, la sentenza impugnata ipotizza un suo inserimento nella cosca mafiosa facente capo al D'AM nel periodo immediatamente successivo al 5 maggio 1998 fino all'agosto 1999, sulla base delle dichiarazioni del RE, dello stesso D'AM e di LI e di due conversazioni intercettate il 9 e il 12 marzo 1999 (pp. 141-144). Nel ricorso si lamenta la violazione del divieto del ne bis in idem, insistendo sul carattere generico delle dichiarazioni dei due collaboratori RE e D'AM e del carattere neutro delle due conversazioni intercettate, che sarebbero sfornite oltretutto di riferimenti a dati temporali concreti. Ad avviso della Corte, il ricorso è fondato, perché, a parte la giustezza dei rilievi formulati con riferimento alle dichiarazioni generiche e non inquadrabili storicamente del RE, l'affermazione del D'AM di aver appreso nel gennaio 1999 dell'affiliazione del ricorrente al suo clan non fornisce certo la prova di una continuità della partecipazione del ricorrente al clan in epoca successiva al 5 maggio 1998, né detta prova può dirsi fornita dalle dichiarazioni di LI, che ha indicato il RE come affiliato a ZO
MO, fratello di FA, cui l'ha visto accompagnarsi “più di una volta” (p. 143), non potendo certo farsi discendere dalla assidua frequentazione tra il RE e l'odierno ricorrente elementi indicativi di una partecipazione delittuosa.
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Nessuna valenza hanno poi le conversazioni del 9 e del 12 marzo 1999
(la n. 45 e la n. 119) e le altre conversazioni pure richiamate nella sentenza (le nn. 1163 e 1164 del 1° novembre 1998), dove si citano eventi e dinamiche solo astrattamente riconducibili a un sodalizio malavitoso, ma ancora una volta senza riferimenti di ordine temporale tali da far affermare la persistenza di una condotta partecipativa del ZO al gruppo mafioso. Anche nei riguardi del ZO si impone quindi l'annullamento della sentenza e il rinvio degli atti ad altra sezione della corte di appello di Lecce per un nuovo e più approfondito giudizio sul punto.
b) l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia.
Alle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie dei vari TA CO, RE
IO, AS AT, LI CH, IR OB, RA LU,
D'AM SS e MA DA la sentenza dedica un intero paragrafo (pp. 17-19), rimarcando in particolare come la loro valutazione sia stata effettuata secondo i consueti parametri consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità, e avendo cura di annotare che il controllo sulla loro attendibilità e concludenza va eseguito in modo unitario e coordinato, e non atomizzando le singole dichiarazioni.
Esaminando le posizioni dei vari ricorrenti, il collegio ha potuto constatare che la corte di merito ha fatto corretta applicazione di un criterio di valutazione più volte enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui i riscontri esterni della chiamata in correità possono essere ricavati anche da una pluralità di chiamate convergenti e che il requisito della convergenza non va inteso come piena sovrapponibilità delle diverse chiamate (che sarebbe, oltretutto, sospetta), ma come concordanza nei nuclei essenziali delle dichiarazioni, in relazione al thema decidendum, dovendo piuttosto il giudice verificare che tale consonanza non sia frutto di condizionamenti, collusioni o reciproche influenze (cfr. tra le tante, Cass., Sez. V, 15 giugno 2000, n. 9001, Madonia, in Cass. pen. mass. ann., 2002, n. 435, p. 1453; Id., Sez. II, 17 dicembre 1999, Calascibetta, ibidem, 2000, n. 1870, p. 3386). Nella vicenda in esame le risultanze offerte dalla massa imponente di conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate si innestano sul tessuto delle dichiarazioni accusatorie provenienti dai vari collaboratori di giustizia. Né può tacersi, a maggior conforto della loro utilizzabilità, che ciascun collaboratore è stato di volta in volta sottoposto a controesame da parte dei difensori dei vari coimputati (cfr., con riferimento a SI, p. 58). La concordanza sul nucleo essenziale del racconto (l'appartenenza all'una o all'altra associazione ovvero ad entrambe, il coinvolgimento in uno o più fatti di cessione di sostanze stupefacenti) ricorre per la maggior parte dei ricorrenti, e solo a volte si tratta di dichiarazioni de relato, perché per lo più le dichiarazioni acquisite provengono da soggetti intranei ad entrambe le associazioni, e quindi si è in presenza di dichiarazioni dirette e di immediato valore probatorio.
A parte OL e BE (appartenenti al gruppo dei c.d. "calabresi"), il cui coinvolgimento nei fatti è offerto pressoché esclusivamente dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche, per tutti gli altri imputati l'accusa proviene da collaboratori di giustizia.
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Così è per D'TO, la cui "qualità mafiosa "di "ragazzo del CO” è affermata da TA, da RE e da RA, mentre il suo coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti, quale soggetto inserito stabilmente nella relativa organizzazione a stretto contatto con IZ NI e il CO, è confermato da una serie di conversazioni intercettate e debitamente trascritte.
Per i fratelli De AR, il coinvolgimento nelle due organizzazioni (quella mafiosa e quella finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) e, almeno limitatamente a De AR IO, anche nella cessione di sostanze stupefacenti (capo D) è affermato da una pluralità di collaboratori (TA, AS, LI, IR, RE), per tre dei quali la corte ha esercitato il suo penetrante sindacato di controllo, distinguendo tra elementi di coerenza ed elementi di ignoranza, con argomentazioni che il collegio condivide per la loro evidente rispondenza a criteri di logica (pp. 46 ss.). La portata probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori TA e
RE, accompagnate dai loro riconoscimenti fotografici, è anche alla base del coinvolgimento del UZ nel sodalizio del OR col grado di "sgarro" (p. 121), anche con valore di attualità fino alla data del 12 giugno 2000, p. 122), così come il coinvolgimento del SI in fatti di cessione di sostanze stupefacenti emerge dalle accuse del TA e del MA (p. 58).
Il ruolo di RA, e dell'uso finalizzato della sua Opel da parte dell'NI e del FU per operazioni di consegna di droga, è efficacemente descritto da TA e RE, che indicano il suo status di mafioso, affiliato al
TE, mentre ulteriori e convergenti elementi di prova si traggono dalle intercettazioni, di cui viene sintetizzato il contenuto (p. 89). TA e RE hanno contribuito inoltre a delineare il ruolo di OL PI come affiliato del CO (p. 101), confermato dal RA con la sua convergente dichiarazione sullo stesso rapporto di affiliazione, e sono questi stessi collaboratori a rammentare la pregressa militanza mafiosa del FU, quale partecipe prima del gruppo della sacra cotona unita attivo in EL AN AR
(p. 87) e poi quale “elemento della sacra corona libera" affiliata a TE (sempre p. 87).
c) l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali.
L'avvenuta utilizzazione degli esiti delle disposte intercettazioni telefoniche ed ambientali è oggetto di contestazione da parte di vari ricorrenti, sia con riferimento alla motivazione per relationem dei decreti autorizzativi o di proroga del gip (i due De AR, SI, RA), sia con riferimento alla ricorrenza dei presupposti richiesti dall'art. 268 comma 3 c.p.p. per l'utilizzo di apparecchiature in dotazione agli organi di polizia giudiziaria ovvero di apparecchiature appartenenti a privati (i De AR, De IS, RE,
RA, OL, FU), sia ancora con riferimento all'interpretazione data dalla corte al contenuto di talune conversazioni intercettate (AN, NI). Sotto il primo profilo viene contestata la sterile e pedissequa ripetizione delle richieste del PM nei decreti autorizzativi del gip ovvero in quelli di proroga, che contengono spesso una sorta di stralcio, in fotocopia, della motivazione della richiesta autorizzativa presentata dal PM, interlineando l'intestazione "il PM”, sostituendola con "il Gip".
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E' appena il caso di osservare che l'esistenza di una motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga pressoché identica a quella contenuta nella richiesta di autorizzazione del PM non autorizza a ritenere sic et simpliciter che il giudice non abbia valutato la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge e non ne abbia verificato la fondatezza. In presenza di una richiesta proveniente dall'organo dell'accusa, che appaia esaustiva ed ampiamente argomentata, come nel caso in esame, non incorre certo nel vizio di motivazione il provvedimento del giudice che ne recepisca il contenuto anche mediante fotocopiatura, giacché anche in tal modo il giudice per le indagini preliminari ha comunque mostrato di aver espresso una propria autonoma valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione del provvedimento (Cass., Sez. 1,4 aprile 1998, Fornaro, CED 210149).
Con riferimento ai decreti di proroga, la Suprema Corte è giunta poi ad affermare che essi "non abbisognano di alcuna motivazione in quanto traggono la propria legittimità dal provvedimento originario cui implicitamente rinviano per ogni necessaria indicazione" (Cass., Sez. VI, 11 maggio 1999, Belocchi, in Riv. pen., 2000, 188; Id., Sez. I, 1° marzo 1999, Rasciale, CED 212593, secondo cui, quando un decreto formalmente qualificato come di proroga, risponda di fatto a tutti i requisiti del decreto autorizzativo originario, esso ben può assumere la valenza di quest'ultimo e legittimare quindi le successive operazioni di intercettazione). E questo perché l'onere della motivazione dei decreti di proroga delle intercettazioni telefoniche e/o ambientali esige una
"minore specificità rispetto a quella del decreto di autorizzazione originario"
(Cass., Sez. 1, 22 dicembre 1998, Laghi;
Id., Sez. VI, 5 ottobre 1994, Celone, CED 201852). Per quanto riguarda poi la dedotta violazione dell'art. 268 comma 3 c.p.p., sul rilievo che le intercettazioni delle conversazioni tra presenti svoltesi a bordo dell'autovettura Fiat Uno targ. MI4D914 in uso al RE non erano state eseguite "mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria", come prescrive la norma richiamata, bensì utilizzando le apparecchiature fornite da una società privata (la Lepta di Milano) ed installate da personale tecnico dipendente da questa stessa società, la giurisprudenza di questa Corte ritiene legittima, in caso di urgenza e tutte le volte che neanche la polizia giudiziaria sia dotata delle necessarie apparecchiature, l'utilizzazione di impianti ed apparecchiature appartenenti a privati, purché le operazioni autorizzate con decreto motivato del PM - avvengano sotto il diretto controllo degli organi di polizia giudiziaria, in modo che i privati vengano ad agire come una sorta di longa manus o ausiliari del PM e della polizia (Cass., Sez. 1, 29 settembre 2000, n. 797, Bayan;
Id., Sez. I, 10 ottobre 2000, Maglie).
Partendo dalla considerazione che l'art. 268 comma 3 c.p.p. si riferisce sia alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche che alle conversazioni c.d. ambientali, la giurisprudenza di questa Corte ha infatti osservato che rimane affidato alla discrezionalità del PM la scelta degli strumenti più idonei al fine di pervenire al risultato tecnicamente più rispondente alle esigenze dell'ascolto e della registrazione delle intercettazioni da eseguire. L'utilizzazione di una strumentazione idonea vale soprattutto quando si debbono seguire conversazioni tra presenti, essendo evidente che in questo caso l'attività di intercettazione richiede il trasporto delle apparecchiature in prossimità del luogo in cui le stesse si debbono svolgere. Nulla vieta quindi che, quando neanche la polizia giudiziaria è in possesso delle apparecchiature ritenute necessario per espletare un particolare servizio di intercettazione, sia possibile effettuare, in caso di 25
urgenza, le necessarie operazioni di controllo ambientale utilizzando impianti ed apparecchiature in dotazione di privati, sempre che le operazioni si svolgano, come è avvenuto nel caso di specie, sotto il diretto controllo di ufficiali di polizia giudiziaria. Quanto alla dedotta estensione del concetto di "luogo di privata dimora" anche all'abitacolo di un'autovettura, affermata dai fratelli De AR per escludere la legittimità dell'intercettazione ambientale eseguita sull'autovettura
Fiat Uno in uso al RE, la giurisprudenza di questa Corte è in prevalenza orientata nel senso che l'abitacolo di un'autovettura è sfornito dei conforti minimi necessari per potervi risiedere in modo stabile per un apprezzabile lasso di tempo, né può considerarsi appartenenza di privata dimora in quanto non collegato in un rapporto funzionale di accessorietà o di servizio con la stessa (Cass., Sez. I, 22 gennaio 1996, n. 1904, Porcaro). Per quanto riguarda, da ultimo, l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione dell'utenza individuata attraverso "il codice IMEI dell'apparecchio cellulare che attualmente utilizza la SIM-CARD n. 0339/4224159 in uso a tale "LI”, la difesa di alcuni ricorrenti (i due De AR, RA) faceva osservare che a una richiesta di autorizzazione del PM di comunicazioni telefoniche relative a un codice Imei, identificativo di un apparecchio cellulare (e quindi al di là della scheda telefonica in esso utilizzata) era seguita l'autorizzazione da parte del gip ad intercettare una singola utenza cellulare (la n. 0339/4224159, intestata all'LI).
La corte ha spiegato anche qui che l'omessa indicazione dell'intestatario formale dell'udienza telefonica, come pure del formale proprietario dell'auto interessata da un provvedimento autorizzativo di intercettazione (chiaro il riferimento alla Fiat Uno targ. MI4D914, in uso prima a RE LE e poi a IZ NI e ED UC), perché all'epoca non noti, non integrava alcuna violazione di legge, dal momento che, essendo le intercettazioni un mezzo di ricerca della prova, ciò che rileva è il nesso strumentale tra esse e l'accertamento del reato, indipendentemente dalla titolarità dell'utenza o del mezzo interessato dal provvedimento autorizzativo, che potrebbe essere in capo a soggetti terzi (p. 9). E il ragionamento è pienamente da condividere sol che si consideri il tipo di esigenze investigative che ha dato luogo alla procedura adottata, originata da indagini svolte dalla polizia di Bochum (Germania) ovvero dalla BKA (polizia criminale tedesca), secondo cui i fratelli RA avevano frequenti contatti telefonici con persone residente in Italia e in particolare con l'utenza cellulare 0333/4224159, risultata intestata a tale LI, all'epoca non ancora compiutamente identificato.
Per quanto concerne poi l'interpretazione non condivisa del contenuto delle conversazioni intercettate, è appena il caso di osservare che si è in presenza di una doglianza non sindacabile in sede di legittimità.
d) la prova del coinvolgimento nei singoli episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.
Comune ad alcuni ricorrenti è poi la doglianza relativa alla mancanza di una valida prova circa il loro coinvolgimento nell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, ricavata per lo più da conversazioni telefoniche ed ambientali di
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contenuto asseritamente neutro, senza precisi riferimenti di ordine spaziale e temporale (MB, AN, SI). La critica in ordine alla ritenuta configurabilità a carico del MB di un'imputazione di cessione di sostanze stupefacenti è destituita di qualsiasi fondamento, sol che si consideri che ad essa la corte territoriale dedica un'ampia ed articolata trattazione (da p. 71 a p. 81), evidenziando che il coinvolgimento del ricorrente in tale attività emerge dal contenuto inequivoco delle conversazioni intercettate, alcune delle quali sono spesso la naturale prosecuzione di altre (ad es., le nn. 173 e 197 del 15 gennaio 1999), e danno incontestabile conto del numero degli episodi accertati (almeno quattro), degli incontri che si sono susseguiti tra lui ed altri sodali, delle date in cui essi hanno avuto luogo, delle partite di droga oggetto delle trattative intercorse e della effettiva presenza dell'imputato alla riunione svoltasi a EL AN AR il 21 gennaio 1999 (p. 77). Il coinvolgimento di AN in un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti (in particolare, cocaina) è confermato dalle dichiarazioni di ben quattro collaboratori (AS, RE e MA e, in misura leggermente inferiore, TA, che ha fatto riferimento alla dedizione del ricorrente all'assunzione di cocaina per uso personale) e da alcune conversazioni telefoniche analiticamente indicate (pp. 135-136, e p. 137), dalle quali emerge il sicuro acquisto da parte del AN presso il gruppo di TE di un quantitativo di cocaina pari a dieci milioni di lire, destinato, proprio avendo riguardo all'entità della cifra, e almeno in larga parte, allo spaccio (p. 136). La corte ritiene di poter ricavare dalle numerose conversazioni telefoniche intercettate il convincimento di un'attività continuata di spaccio praticata dal ricorrente, non circoscritta quindi alla sola fornitura del quantitativo ammontante a dieci milioni di lire. Le censure mosse dal AN alla sentenza sul punto investono quindi un apprezzamento del fatto, insindacabile in questa sede.
Quanto al SI, il suo coinvolgimento in fatti di spaccio è ritenuto dai giudici "assolutamente lampante ed incontestabile” (p. 60) a fronte delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori TA e MA, che hanno trovato conforto nelle numerose conversazioni intercettate, dalle quali emerge una trasferta a Bologna il 7 febbraio 1999 (pp. 51 e 58), cui presero parte il ricorrente, De AR IO e EN AT, una fornitura di droga fatta dal TE all'imputato perché la piazzi sul mercato (telefonata dell'11 febbraio 1999) e altre conversazioni il cui contenuto è indicato in dettaglio nella sentenza di primo grado (pp. 258-259), cui la sentenza impugnata fa espresso rinvio (p. 58). Dalle conversazioni richiamate non solo risulta la frenetica attività di spacciatore del SI, ma è possibile ricostruire anche i tempi e i luoghi di svolgimento di tale attività.
Doglianze specifiche di singoli ricorrenti.
Censure più specifiche sono state proposte poi dai ricorrenti MB e De AR IO.
Con riferimento all'imputazione di cessione di sostanze stupefacenti
(capo C), MB ha denunciato la violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancanza di correlazione tra accusa e sentenza (motivo n. 2), là dove gli viene
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contestato di aver illecitamente importato, detenuto e posto in vendita ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti "nell'ambito del programma criminoso di cui al capo precedente", che è il capo B), cioè di un capo di imputazione che non lo riguarda, essendogli stato contestato il capo A) della rubrica.
Anche sul punto la corte ha avuto occasione di pronunciarsi, mettendo in evidenza che i capi A) e B) della rubrica recano la stessa, identica contestazione, che è quella relativa al reato previsto e punito dall'art. 74 DPR n. 309/90, perché "concernono la medesima associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacenti”, con un distinguo relativo al ruolo ricoperto dai soggetti di riferimento, tra "capi" e "partecipi" (p. 70). E' sufficiente questa osservazione per escludere che ci si trovi in presenza di quella immutazione del fatto, che rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 521 c.p.p. De AR IO critica l'ordinanza dibattimentale emessa dalla corte territoriale il 30 gennaio 2003, e riportata integralmente nella sentenza impugnata (pp. 39-40), che ha rigettato l'eccezione sollevata in via preliminare dal suo difensore, che aveva denunciato l'omessa notifica a uno dei due difensori dell'imputato, l' avv. Terragno, dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado previsto dall'art. 548 comma 2 c.p.p., pregiudicando in questo modo l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato, il quale aveva conferito specifico mandato difensivo a due legali (Terragno e Massari) perché rappresentassero autonomamente le doglianze di appello.
La soluzione adottata dalla corte (l'appello era stato proposto dal codifensore avv. Massari e quindi l'interesse dell'imputato all'impugnazione poteva dirsi soddisfatto) è in linea con l'orientamento di questa Corte, che non ha mancato di rilevare che l'omissione della comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado previsto dall'art. 548 comma 2 c.p.p. a uno dei difensori è sanata ai sensi dell'art. 183 lett. b) c.p.p. se l'imputato proponga personalmente impugnazione o se a tanto provveda altro difensore
(Cass., Sez. V, 18 maggio 2001, n. 25007, Sforza, in CED Cass., n. 219467, ove di afferma peraltro che il diritto all'impugnazione dell'imputato ha natura unitaria e fa capo esclusivamente all'interessato, anche se al difensore è attribuita facoltà di esercitarlo). In termini ancora più espliciti, è stato ritenuto che la mancata notifica a uno dei difensori dell'imputato dell'avvenuto deposito della sentenza di primo grado rende inoperante nei suoi confronti la decorrenza del termine calcolato ai sensi dell'art. 585 comma 2 c.p.p., e rende quindi sempre possibile l'impugnazione, attraverso la presentazione di autonomi motivi di appello (Cass., Sez. V, 9 febbraio 1998, n. 3490, Anemolo, in CED Cass., n. 210815; Id., Sez. I, 16 febbraio 2001, n. 15546, D'Onofrio, in CED Cass., n. 218836, secondo cui detta omissione "quand'anche dedotta da altro codifensore, è sanata dallo svolgimento da parte del legale non avvisato delle attività difensive nel corso del giudizio di impugnazione). Sempre De AR IO si duole della disposta confisca dell'autovettura Mercedes Benz classe A targ. BA 483 AE, contestando l'illiceità della sua provenienza (rectius: il suo acquisto) attraverso il reimpiego di denaro proveniente da attività illecite.
La misura ablatoria, che ha colpito l'autovettura del De AR, è stata disposta, anche se la sentenza non lo dice espressamente, in applicazione dell'art. 12-sexies I. n. 356/92, che è norma speciale rispetto a quelle di cui all'art. 240 c.p., poiché prevede ipotesi particolari di confisca a carico di imputati condannati per taluni delitti tassativamente indicati (tra i quali figura l'associazione di tipo mafioso), aventi ad oggetto ogni bene o altra utilità di valore sproporzionato e di origine non giustificata. La confiscabilità ai sensi 28
della suddetta disposizione speciale si estende anche a cose che non siano il prodotto o il profitto immediatamente individuale siccome connesso ad uno specifico episodio contestato ed è diretto ad impedire che comunque il condannato possa trarre un utile dal reato commesso (cfr. Cass, Sez. II, n. 881 F
del 1999; Id., Sez. I, 17 settembre 2004, Piedimonte). Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass., Sez. I,
20 gennaio 2004, La Mastra), la peculiare natura della confisca prevista da questa norma non richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di
"pertinenzialità” dei beni da confiscare con uno dei reati indicati nella disposizione, o, più genericamente, con un'attività delittuosa della persona condannata, sicché la confisca non è esclusa per il fatto che i beni siano stati acquistati in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (cfr. Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2003, n. 31, Montella). Nel caso dell'art. 12-sexies I. n. 356/92, il legislatore opera una presunzione di illecita accumulazione, senza distinguere se detti beni siano o meno derivati dal reato per il quale è stata inflitta condanna. Così congegnata, la norma in esame costituisce una deroga, in ragione della specialità, rispetto ad altre ipotesi normative similari, e in particolare a quella dettata dall'art. 240 c.p., perché il nesso di pertinenzialità è qui peculiare e più lato, essendo stabilito tra il bene e l'attività delittuosa facente capo a un soggetto e non tra il bene e uno specifico fatto delittuoso
(Cass., Sez. V, 22 settembre 1998, n. 5111, Sibio, in Cass. pen. mass. ann.,
1999, n. 1881, p. 3552).
Problemi di trattamento sanzionatorio.
Doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio hanno formulato MB,
De AR IO e FU. MB si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma i giudici di merito hanno fornito al riguardo una congrua ed adeguata motivazione, richiamandosi alla veste di indiscutibile rilievo da lui ricoperta nell'intera vicenda e ai suoi numerosi precedenti penali soprattutto per delitti contro il patrimonio e in materia di ami (p. 81), facendo quindi un uso corretto del potere discrezionale ad essi conferito dall'art. 132
c.p.
Anche De AR IO lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, concesse ad altri ricorrenti che avevano concordato la pena ai sensi dell'art. 599 comma 4 c.p.p. e a lui negate illogicamente sulla base della "condotta tenuta nel periodo successivo rispetto alla lettura del dispositivo della sentenza”. La doglianza è infondata, avendo la corte territoriale ritenuto di poter condividere la determinazione della pena fatta dal primo giudice, discostandosi dai minimi edittali e negando le attenuanti generiche "in ragione del ruolo di indubbio rilievo rivestito dal prevenuto (p. 56). Solo, ad abundantiam, i giudici di appello hanno fatto quindi riferimento alle reiterate violazioni degli obblighi connessi agli arresti domiciliari ottenuti dal ricorrente e poi revocati. FU contesta l'affermazione di una continuità della sua militanza mafiosa nella "sacra corona unita" attiva a EL AN AR, già oggetto di giudicato (sentenza della corte di appello di Lecce del 13 maggio 1999), e nella "sacra corona libera" per il periodo compreso tra il 6 maggio 1998 e l'agosto k 29
1999 (capo E), che ha portato al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due reati associativi e quindi a una rideterminazione della pena complessivamente inflittagli. La doglianza non è fondata.
La prova di tale continuità è fornita, come si è già avuto modo di precisare, dalle dichiarazioni di RE, TA e RA, che lo indicano come
“ragazzo di fiducia" o "rappresentante" del TE, facendo riferimento ad episodi tutti successivi al 6 maggio 1998: si fa menzione infatti di un episodio di importazione di cocaina attraverso il canale tedesco-olandese verificatosi in data 4-5 gennaio 1999, ad uno scambio droga-denaro del 26 febbraio 1999 e a incontro tra lui, TE e SI avvenuto il 18 marzo 1999 (pp. 86-87).
Concludendo: vanno dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da di
OL, D'TO, De IS, LI e AN;
rigettati quelli proposti da MB, De AR IO, De AR EL, RE, UZ, SI, NI,
RA, OL e FU. Alla declaratoria di inammissibilità e al rigetto seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo. Peraltro, con riferimento alla declaratoria di inammissibilità, segue, avuto riguardo al carattere meramente dilatorio e pretestuoso dei ricorsi proposti, anche la condanna al versamento di una somma pecuniaria pari a 1000 euro a favore della Cassa delle ammende.
La sentenza impugnata deve essere invece annullata nei confronti di
RT e ZO e gli atti rinviati ad altra sezione della corte di appello di Lecce, la quale dovrà uniformarsi alla sentenza di annullamento per un nuovo e più approfondito giudizio.
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 616, 623 c.p.p.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di RT e ZO e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Lecce.
dichiara inammissibili i ricorsi di OL, D'TO, De IS, LI e AN e
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rigetta ricorsi di MB, De AR IO, De AR EL, RE, UZ,
SI, NI, RA, OL e FU
condanna i ricorrenti, ad eccezione di RT e di ZO, in solido al pagamento delle spese processuali e OL, D'TO, De IS, LI e AN anche al versamento della somma di 1000,00 euro ciascuno alla cassa delle Ammende.
Così deciso il 20 dicembre 2004.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Giorgio ANtacroce SE Chieffi
Fiorgio forticias 1 Chie Mi
(DEPOSITATA IN CANCELLERIA
27 GEN 2005
IL CANCELLIERE
NN PA
O
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