Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2004, n. 2613
CASS
Sentenza 20 dicembre 2004

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La nullità derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado a uno dei difensori è sanata dalla circostanza che l'imputato proponga personalmente impugnazione o che a tanto provveda l'altro difensore, in quanto il diritto dell'imputato ad impugnare ha natura unitaria e fa capo esclusivamente all'interessato, anche se al difensore è attribuita facoltà di esercitarlo.

L'abitacolo di un'autovettura, essendo sfornito dei conforti minimi necessari per potervi risiedere stabilmente per un apprezzabile lasso di tempo, non può essere considerato luogo di privata dimora, ai fini dei limiti alla possibilità di disporvi intercettazioni di conversazioni e comunicazioni stabiliti dall'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen. V. Corte cost., 24 marzo 1987 n. 88

In tema di intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, allorché ricorrano casi di urgenza e neanche la polizia giudiziaria sia dotata delle necessarie apparecchiature, è legittima l'utilizzazione di impianti e apparecchiature appartenenti a privati, purché le operazioni - autorizzate con decreto motivato del P.M. - avvengano sotto il diretto controllo degli organi di polizia giudiziaria, in modo che i privati vengano ad agire come una sorta di "longa manus" o di ausiliari del P.M. e della polizia.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2004, n. 2613
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2613
Data del deposito : 20 dicembre 2004

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