Sentenza 13 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di avocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale può esercitare l'azione penale anche in relazione a reati emersi a seguito del provvedimento di avocazione. (In motivazione la Corte ha aggiunto che il principio enunciato è conforme alle esigenze di ragionevole durata del procedimento, in quanto consente di evitare la separazione di parte del procedimento e la sua rimessione al P.M. già rimasto inerme).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2017, n. 27971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27971 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2017 |
Testo completo
V 279 7 1-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 13/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 56/2017 MATILDE CAMMINO - Presidente - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N.48202/2016 SE BELTRANI LUCIA AIELLI ALBERTO PAZZI GIUSEPPE SGADARI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IO RI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] contro la sentenza del 20/06/2016 della Corte di appello di Torino. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Sergio Beltrani;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
uditi: per l'imputato IO l'avv. Franco Carlo Coppi (che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso, facendo presente che nelle more si sono prescritti alcuni reati) e l'avv. Andrea Aliprandi (che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso); per l'imputato SC l'avv. Michele Alessio Forneris (che ha concluso associandosi alle argomentazioni esposte dall'avv. Coppi, e chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso); per l'imputato RU l'avv. Giampaolo Mussano (che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso, a sua volta rilevando l'intervenuta prescrizione di alcuni reati); rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 18 febbraio 2015, aveva dichiarato: SC IO, in atti generalizzato, colpevole [con RU e IO] dei reati di cui ai capi di imputazione n. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 19-bis, 27-bis, 70-septies (riqualificato ai sensi degli artt. 56/640-bis c.p.), 85-bis, 111, nonché [da solo] di cui ai capi 70-quater, 70-sexies, 90-bis (riqualificato ai sensi degli artt. 56/640-bis c.p.), 132; RU SE NN, in atti generalizzato, colpevole [con SC e IO] dei reati di cui ai capi di imputazione n. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 19-bis, 27-bis, 70-septies (riqualificato ai sensi degli artt. 56/640-bis c.p.), 85-bis, 111, nonché [da solo] di cui ai capi 11-bis a, 12-bis, 15-bis, 41-bis, 51, 58, 59, 62, 70-sexies, 76, 77, 128, 133; IO RI, in atti generalizzato, colpevole [con SC e RU] dei reati di cui ai capi di imputazione n. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 19-bis, 27-bis, 70-septies (riqualificato ai sensi degli artt. 56/640-bis c.p.), 85-bis, 111, nonché [da solo] di cui ai capi 10-bis, 11-bis d, 34, 61-bis, 61-ter, 75-bis, 75- ter, 80, 81, 82-bis, 82-ter 1, 82-quater (riqualificato ai sensi degli artt. 56/640-bis c.p.), 82-quinquies 2, 82-sexies, 84, 85, 90-bis (riqualificato ai sensi degli artt. 56/640-bis c.p.), 91, 97, 112, 132, 133; CH BI, in atti generalizzato, colpevole [da solo] dei reati di cui ai capi 64-bis, 65, 68, 68-bis, 69-bis, 69-ter. Tutti i reati erano stati ritenuti, per ciascun imputato, unificati dal vincolo della continuazione. Ciascun imputato era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, previo riconoscimento a tutti delle attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza alle concorrenti aggravanti per ciascuno ritenute;
erano state, inoltre, disposte le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili NP s.p.a. e REGIONE PIEMONTE in persona dei rispettivi legali rappresentanti pp. tt.
2. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 20 giugno 2016, su appello dei soli imputati quanto alle affermazioni di responsabilità, con appello incidentale del P.M. territoriale (quanto al complessivo trattamento sanzionatorio relativo al RU, alle attenuanti generiche ritenute in favore del IO ed all'aumento di pena operato per i reati satellite nei confronti del SC), ha: -nei confronti del SC, dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui ai capi 12, 90-bis, 132, ed assolto l'imputato dal reato di cui al capo 70-sexies perché il fatto non sussiste;
~3~ nei confronti del RU, dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui ai capi 12, 12-bis, 41-bis, 51, 62, 76, 128, assolto l'imputato dal reato di cui al capo 70-sexies perché il fatto non sussiste, e qualificato come delitti meramente tentati i fatti di cui ai capi 11-bis a, 15-bis e 59; -nei confronti del IO, dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui ai capi 90-bis, 12, 82-quater, 112, 132 ed, in accoglimento dell'appello incidentale del P.M., escluso le già ritenute attenuanti generiche;
nei confronti del CH, dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui ai capi 64-bis, 65, 68, 69-bis, 69-ter. Sono state conseguentemente rideterminate, per ciascuno, le pene, rimodulando le statuizioni accessorie disposte in primo grado e disponendo quelle del grado di appello.
3. Contro tale provvedimento, gli imputati (tutti con l'ausilio di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione) hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo plurimi motivi che saranno enunciati nell'ambito delle Considerazioni in diritto che seguiranno, imputato per imputato, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
4. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi degli imputati sono tutti integralmente inammissibili.
1. In considerazione dell'elevato numero di imputazioni contestate agli imputati, appare preliminarmente opportuno riepilogare la complessa situazione processuale sottoposta all'odierno sindacato di legittimità: - SC IO è stato conclusivamente dichiarato colpevole [con RU e IO] dei reati di cui ai capi di imputazione n. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 19-bis, 27-bis, 70- septies (riqualificato ai sensi degli artt. 56/640-bis c.p.), 85-bis, 111, nonché [da solo] di cui al capo 70-quater; RU SE NN è stato conclusivamente dichiarato colpevole [con SC e IO] dei reati di cui ai capi di imputazione n. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 19- bis, 27-bis, 70-septies (riqualificato ai sensi degli artt. 56/640-bis c.p.), 85-bis, 111, nonché [da solo] di cui ai capi 11-bis a (riqualificato ai sensi degli artt. 56/640-bis c.p.), 15-bis ~4~~ (riqualificato ai sensi degli artt. 56/640-bis c.p.), 58, 59 (riqualificato ai sensi degli artt. 56/640-bis c.p.), 77, 133; - IO RI è stato conclusivamente dichiarato colpevole [con SC e RU] dei reati di cui ai capi di imputazione n. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 19-bis, 27-bis, 70-septies (riqualificato ai sensi degli artt. 56/640-bis c.p.), 85-bis, 111, nonché [da solo] di cui ai capi 10-bis, 11-bis d, 34, 61-bis, 61-ter, 75-bis, 75-ter, 80, 81, 82-bis, 82-ter 1, 82-quinquies 2, 82-sexies, 84, 85, 91, 97, 133; - CH BI è stato conclusivamente dichiarato colpevole [da solo] del reato di cui al capo 68-bis.
1.1. Tutti i predetti capi di imputazione hanno ad oggetto truffe, consumate o tentate, in danno della Regione Piemonte, finalizzate ad ottenere indebitamente, con l'impiego dei raggiri ed artifizi compiutamente descritti per ciascun capo, in un periodo in origine compreso tra il 2003 ed il marzo 2011 (ma per gli episodi più risalenti sono già intervenute le declaratorie di estinzione dei reati per prescrizione), finanziamenti (in gran parte consistenti in contributi a fondo perduto, ed in qualche caso in crediti agevolati) destinati ad attività imprenditoriali di varia natura [riconducibili al bando DOCUP 2000-2006 Linea 2.4 C relativo alla promozione dell'e-commerce, della linea di finanziamento per promozioni fieristiche e dei finanziamenti per certificazione di qualità, finalizzate ad un più agevole accesso al credito bancario, c.d. voucher Basilea II], erogati dall'ente territoriale, con fondi propri, statali o europei, tramite NP s.p.a.
1.2. Secondo l'ipotesi d'accusa, il RU sarebbe stato coinvolto in azioni truffaldine poste in essere da una pluralità di imprese che, in genere, avvalendosi della consulenza del IO (titolare dello studio FASI) e confidando nella "elasticità" dei bandi di finanziamento regionali, oltre che nell'incapacità e/o impossibilità di NP (e, per essa, del comitato tecnico presso la stessa istituito) di effettuare un puntuale e penetrante controllo dell'effettivo valore delle prestazioni ammesse a contributo, aveva chiesto ed in ampia parte ottenuto finanziamenti per decine di migliaia di euro, a fronte dell'apprestamento di beni o servizi di valore ben più esiguo. Parte delle fatture all'uopo allegate (spesso relative a prestazioni per la realizzazione di siti in internet) erano state emesse da società direttamente od indirettamente riconducibili al RU;
le imprese che effettivamente eseguivano le prestazioni o i servizi oggetto delle richieste di finanziamento (sovente facenti capo all'imputato SC) avrebbero prestato la loro opera per compensi sensibilmente inferiori rispetto a quelli indicati nelle fatture prodotte a NP;
il danno complessivo cagionato alla Regione Piemonte ammonterebbe a circa 2 milioni e mezzo di euro. L'emissione delle fatture relative a prestazioni in realtà non eseguite o comunque di valore sensibilmente inferiore a quello dichiarato, veniva accompagnato da altri artifizi, quali ~5~ la documentazione di false quietanze apposte sulle fatture, l'effettuazione di pagamenti con assegni e restituzione di gran parte dei relativi importi sovradimensionati, in contanti o tramite il corrispondente pagamento di fatture a debito della società emittente/creditrice per le prestazioni finanziate, in cambio di controprestazioni apparentemente di pari valore. A fondamento delle conformi affermazioni di responsabilità, venivano essenzialmente valorizzate: le dichiarazioni auto- ed etero- accusatorie rese da alcuni indagati (beneficiari di -> finanziamenti e concorrenti in talune pratiche di finanziamento, i quali ad eccezione del - RU sono stati giudicati separatamente); le consulenze tecniche del P.M. I LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITA' SULLA MOTIVAZIONE 1. E' necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.
1.1. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della prova>> (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. VI, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Rv. 253099).
1.1.1. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. intenda far valere il vizio di travisamento della prova >> deve, a pena di ~6~ inammissibilità (Sez. I, sentenza n. 20344 del 18 maggio 2006, Rv. 234115; Sez. VI, sentenza n. 45036 del 2 dicembre 2010, Rv. n. 249035): (a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
1.2. La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, sentenze n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. 214794; n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. 216260; n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. 226074). Devono tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi>> (Sez. VI, sentenza n. 14624 del 20 marzo 2006, Rv. 233621; Sez. II, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, Rv. 239789), e di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. VI, sentenza n. 27429 del 4 luglio 2006, Rv. 234559; Sez. VI, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Rv. 253099).
1.3. Il giudice di legittimità ha, pertanto, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare (Sez. VI, sentenza n. 35964 del 28 settembre 2006, Rv. 234622; Sez. III, sentenza n. 39729 del 18 giugno 2009, Rv. 244623; Sez. V, sentenza n. 39048 del 25 settembre 2007, Rv. 238215; Sez. II, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, Rv. 239789): ~7~ (a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati); (b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione); (c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto;
(d) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. travisamento del fatto>>, ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).
1.4. E' inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), c.p.p., per censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. VI, sentenza n. 45249 dell'8 novembre 2012, Rv. 254274). LA NECESSARIA SPECIFICITA' DEL RICORSO PER CASSAZIONE 2. La giurisprudenza di questa Corte è, condivisibilmente, orientata nel senso dell'inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Sez. VI, sentenza n. 32227 del 16 luglio 2010, Rv. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
Sez. VI, sentenza n. 800 del 6 dicembre 2011, dep. 2012, Rv. 251528). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame>>. La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. (a norma del quale è onere del ricorrente enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione ~8~ specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta >>) evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa sezione, a parere della quale È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame>> (Sez. II, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, Rv. 254329). Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende il ricorso inammissibile.
2.1. Secondo altro consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 2002, Rv. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno 2013, Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.
2.1.1. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584) che La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta).
2.1.2. Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta ~9~ presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente>> (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio 2013 cit.).
2.1.3. Risulta, pertanto, evidente che, se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso>>.
2.1.4. Può, pertanto, concludersi che la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione>> (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio 2013 cit.). ~-10- ~ LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA D'APPELLO 3. Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Sez. VI, sentenza n. 1307 del 26 settembre 2002, dep. 2003, Rv. 223061).
3.1. In presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. II, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 1994, Rv. 197250; Sez. III, sentenza n. 13926 del 1° dicembre 2011, dep. 2012, Rv. 252615). L'AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITA' OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO>>.
4. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione oltre ogni ragionevole dubbio>>, presente nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il ragionevole dubbio>> sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a ~ 11~ norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, Rv. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Sez. II, sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, Rv. 233785; Sez. II, sentenza n. 16357 del 2 aprile 2008, Rv. 239795). In argomento, si è più recentemente, e conclusivamente, affermato (Sez. II, sentenza n. 7035 del 9 novembre 2012, dep. 2013, Rv. 254025) che La previsione normativa della regola di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato>>. I RICORSI.
5. Alla luce di queste necessarie premesse vanno esaminati gli odierni ricorsi.
6. Le doglianze comuni.
6.1. Con il primo motivo, il SC deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità [art. 178, comma 1, lett. B), c.p.p. in relazione all'art. 51, comma 2, c.p.p.], nonché per omissione e manifesta illogicità della motivazione desumibile dal testo della sentenza, con riferimento al capo relativo all'impugnazione dell'ordinanza 30.10.2013 del Tribunale di Torino con la quale era stata respinta la questione di nullità sollevata dalla difesa in relazione alla legittimazione ad agire del Procuratore Generale della Repubblica nel procedimento.
6.2. Con il primo motivo, il RU deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 412, comma 1, c.p.p., nonché dell'art. 416, comma 1, c.p.p., norma stabilita a pena di nullità; carenza e/o manifesta illogicità della sentenza sullo specifico punto di gravame (per asserita illegittimità dell'avvenuta avocazione con riguardo ai reati diversi da quello di cui all'art. 388 c.p., ascritto al RU e confluito nel capo 75, in difetto di ragioni di connessione o collegamento, e conseguente nullità, per difetto di legittimazione, dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari e della richiesta di rinvio a giudizio, entrambi emessi dal PG distrettuale, soggetto asseritamente non legittimato);
6.3. Con il primo motivo, il IO deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità [art. 51, comma 2, c.p.p. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. B), 179 ~ 12 ~ e 180 c.p.p.], nonché omissione e manifesta illogicità della motivazione desumibile dal testo della sentenza, con riferimento al capo relativo all'impugnazione dell'ordinanza 30.10.2013 del Tribunale di Torino con la quale era stata respinta la questione di nullità sollevata dalla difesa in relazione alla legittimazione ad agire del Procuratore Generale della Repubblica nel procedimento (precisando: che trattasi di avocazione avvenuta ai sensi dell'art. 413 c.p.p. su richiesta di una p.o.; che il PG ha svolto una indagine ex novo riguardante fatti nuovi e diversi, per nessuno dei quali il ricorrente concorre con l'originaria coindagata TUGNOLO, e solo limitatamente ad alcuni dei quali concorre con RU e SC;
che gli ordinari criteri di collegamento di cui agli artt. 12 e 371 c.p.p. non opererebbero, essendo riferiti alla sola attività del PM, non anche a quella in svolta in deroga ex artt. 412 s. c.p.p.; che mancherebbe in realtà quel collegamento soggettivo valorizzato dalla Corte di appello;
sarebbe inoperante la previsione di cui all'art. 372, comma 1-bis, c.p.p., non ricorrendone alcuno dei casi tassativamente previsti: il P.G. potrebbe iscrivere notizie di reato nuove solo a seguito di un già intervenuto provvedimento di avocazione;
che del tutto non pertinenti sarebbero i rilievi della Corte di appello sulla presunta irrilevanza dell'eventuale avocazione delle norme de quibus;
che le indagini si sono svolte in concreto in difetto del benché minimo controllo fogli ottavo e seguente del ricorso, le cui pagine non recano numerazione).
6.3.1. Il ricorso IO, nell'ottavo e nel nono foglio (si ripete, non recanti numerazione) contiene doglianze non consentite, evocando presunte illegittimità non costituenti oggetto di appello, e non esaminabili di ufficio (come si vedrà) per la complessiva inammissibilità nel resto del ricorso, e comunque perché necessiterebbero di verifiche fattuali da operare ex novo per la prima volta in questa sede, ma palesemente incompatibili con il giudizio di legittimità.
6.4. Deve ancora premettersi che i predetti motivi sono non consentiti nella parte in cui denunciano vizio di motivazione con riferimento ad una questione all'evidenza di diritto. Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. II, n. 3706 del 21 gennaio 2009, Rv. 242634, e n. 19696 del 20 maggio 2010, Rv. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. IV, n. 6243 del 7 marzo 1988, Rv. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto, non anche quello attinente alle questioni di diritto, giacché ove queste ultime, pur se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove la soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento ~ 13 ~ giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. IV, n. 4173 del 22 febbraio 1994, Rv. 197993). Va, in proposito, ribadito il seguente principio di diritto: nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere soltanto dall'errata soluzione delle suddette questioni, non dall'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta>>. Ne consegue che, nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dai giudici del merito.
6.5. I predetti motivi, nella parte in cui evocano violazioni della legge processuale, sono manifestamente infondati. Per la completa ricostruzione delle vicende processuali in esame si rinvia al riepilogo operato dalla Corte di appello a f. 58 ss. della sentenza impugnata.
6.5.1. Come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. un., sentenza n. 34536 dell'11/07/2001, Rv. 219599; Sez. V, n. 40 dell'11.01.1991, Rv. 186441) l'istituto dell'avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale, evocato dalla legge delega n. 81 del 16.2.1987 [che, al punto 42), conteneva la previsione del "potere di avocazione da parte del procuratore generale da esercitarsi con decreto motivato, soltanto nel caso di inerzia del pubblico ministero"], è sorretto dal favor actionis.
6.5.2. Si è inoltre già chiarito anche che, una volta intervenuta l'avocazione del procedimento, l'ufficio avocante assume tutti i poteri spettanti all'ufficio al quale si è sostituito in ordine all'esercizio dell'azione penale (Sez. I, n. 979 del 28/02/1992, Rv. 189735; Sez. VI, n. 1176 del 09/03/2000, Rv. 216413), senza incontrare alcun limite "quantitativo".
6.5.3. Deve conseguentemente ritenersi che, all'esito del compimento delle avocate indagini preliminari, il PG avocante possa esercitare l'azione penale senza limiti, in riferimento alle ipotesi di reato emerse: - in difetto di previsioni contrarie;
per evidenti ragioni di omogeneità sistematica, in sintonia con il principio della ragionevole durata del procedimento, che renderebbe irragionevole la rimessione di parte del procedimento al P.M. già rimasto inerte: in tal caso, inoltre, si renderebbe necessaria una forzata separazione processuale, fuori dai casi previsti dall'art. 18 c.p.p., che renderebbe impossibile la celebrazione del simultaneus processus del quale in ipotesi sussistano le condizioni. ~ 14 ~ 6.5.4. Nel caso in esame, solo a seguito del già intervenuto provvedimento di avocazione il PG ha iscritto per i fatti connessi, che sono man mano emersi nel corso delle indagini svolte inizialmente in riferimento al reato oggetto di avocazione, le notizie di reato de quibus, a nulla rilevando che - in ipotesi - le stesse potessero riguardare reati commessi dopo la data del provvedimento di avocazione.
6.5.5. Ciò premesso, le comuni doglianze dei ricorrenti non possono essere accolte per il decisivo ed assorbente rilievo che i vizi lamentati non risultano sanzionati, in difetto di una norma che preveda un ipotesi di nullità relativa ad hoc, e non integrando la nullità generale di cui all'art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p. (l'unica in ipotesi invocabile, ed in concreto invocata dai ricorrenti), poiché le disposizioni in ipotesi violate non concernono l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale né la sua partecipazione al procedimento. L'eventuale irritualità dell'avocazione nel corso delle indagini preliminari, e la conseguente (ed in ipotesi indebita) sostituzione, come requirente, del procuratore generale al procuratore della Repubblica, non comporta, quindi, alcuna nullità: le nullità devono, infatti, essere previste espressamente dalla legge, ma il caso in esame non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p., che concerne esclusivamente l'iniziativa e la partecipazione del pubblico ministero, riferendosi all'organo del pubblico ministero considerato unitariamente (per una affermazione di principio in tal senso, vigente l'abrogato codice di rito, mai successivamente contraddetta, nonché ancora valida, mutatis mutandis, cfr. Sez. V, n. 383 del 14/03/1973, Rv. 124364).
6.5.6. La correttezza del principio appena ribadito è indirettamente confermata da Sez. I, n. 5976 del 22/05/1996, Rv. 205110, a parere della quale, per analogia con quanto disposto dall'art. 33, comma secondo, cod. proc. pen., in ordine alle condizioni di capacità del giudice - alla cui stregua non devono considerarsi ad esse attinenti le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, giudici e collegi - egualmente deve ritenersi estranea alla materia della capacità o legittimazione del pubblico ministero, e quindi non riconducibile nell'ambito della nullità di cui all'art. 178, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di disposizioni relative alla individuazione concreta del rappresentante della pubblica accusa nel procedimento, una volta che chi svolga tali funzioni sia comunque in generale un soggetto investito delle relative attribuzioni e che sia garantita la partecipazione di detto organo al procedimento medesimo>> (la fattispecie riguardava il caso del P.M. che aveva proposto ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale nonché avverso le ordinanze emesse nel corso della relativa udienza preliminare deducendo la irritualità, con conseguente nullità, della delega, conferita ad un magistrato ~ 15~ appartenente alla Procura della Repubblica di quel tribunale da parte del Procuratore Generale che aveva a suo tempo esercitato il potere di avocazione: questa Corte, in applicazione del principio, ha rigettato il ricorso).
6.5.7. D'altro canto, le Sezioni Unite (sentenza n. 34536 dell'11/07/2001, Rv. 219599 cit.) hanno già osservato che il corretto esercizio del potere di avocazione comporta il rispetto dei limiti temporali imposti dallo stesso dall'art. 412 c.p.p. per la formulazione delle richieste (trenta giorni dal decreto di archiviazione) e delle ulteriori condizioni normativamente poste (decreto motivato, indagini preliminari indispensabili), senza, peraltro, individuare le sanzioni processuali per le eventuali violazioni, cui non potrebbe quindi attribuirsi rilievo se non nell'ambito delineato dall'art. 124 c.p.p. (ovvero, al più, in sede disciplinare).
6.5.8. Deve, infine, rilevarsi che il ristretto termine concesso al P.G. per le sue determinazioni è pacificamente ordinatorio, e la sua violazione non comporta alcuna nullità, ancora una volta non essendo questa tassativamente prevista: l'unica sanzione che può conseguirne, riguardante la fase, è quella della inutilizzabilità di singoli atti d'indagine, in ipotesi compiuti dopo la scadenza del termine (ex art. 407, comma 3, c.p.p.), ma che i ricorrenti non hanno utilmente dedotto, e che, comunque, non inficierebbe la validità e l'utilizzabilità degli elementi probatori acquisiti nel corso del dibattimento, valorizzati ai fini delle conclusive affermazioni di responsabilità. Invero, il predetto termine trova la sua ratio in funzione meramente acceleratoria, in reazione alla pregressa istanza che sola può aver legittimato l'intervenuta avocazione, e mira a consentire al P.G. di svolgere senza limiti, ma presto, tutte le attività che il P.M. in ipotesi rimasto inerte non abbia svolto, senza gravare eccessivamente sull'indagato (come osservato dalla dottrina, il legislatore ha inteso impedire che fosse l'indagato a dover subire le conseguenze, in termini di prolungamento delle indagini, dell'inazione dell'ufficio del p.m. >>).
6.6. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito che non può porsi la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, nei casi in cui il ricorso risulti in toto inammissibile, perché l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.>> (Sez. un., sentenza n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso;
conformi, Sez. un., sentenza n. 23428 del 2 marzo 2005, Rv. 231164, e Sez. un., sentenza n. 19601 del 28 febbraio 2008, Rv. 239400). ~ 16~ 6.6.1. In considerazione della rilevanza che conseguentemente può assumere la declaratoria di infondatezza o manifesta infondatezza dei motivi (quest'ultima costituente causa speciale d'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 606, comma 3, c.p.p.), vanno compiutamente illustrati i parametri ai quali il giudice di legittimità deve attenersi ai fini della relativa valutazione. Invero, come la giurisprudenza di questa Corte (Sez. un., sentenza n. 21 dell'11 novembre 1994, dep. 1995, Cresci, in motivazione) ha già avuto modo di osservare, il discrimine tra manifesta infondatezza e (semplice) infondatezza dei motivi è incerto e pone il giudice di fronte a una scelta talvolta opinabile>>, che diventa assai impegnativa, proprio perché l'inammissibilità per manifesta infondatezza, secondo l'orientamento in atto dominante, risulta preclusiva del proscioglimento dell'imputato a norma dell'art. 129 c.p.p.
6.6.2. Il riferimento all'infondatezza (non mera, bensì) "manifesta" di una qualsivoglia prospettazione non può ritenersi nel vigente ordinamento occasionale: basti pensare alla disciplina prevista per le eccezioni d'incostituzionalità dagli artt. 26 e 29 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 e dall'art. 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate il 7 ottobre 2008. In questo ambito, si ritiene, con orientamento ormai tradizionalmente consolidato (cfr., fra le tante, Corte cost. n. 32 del 1963, n. 37 del 1970 e n. 8 del 1971), che sia manifestamente infondata la questione che si riveli ictu oculi priva di ogni consistenza>>, ovvero che riproponga pedissequamente una questione già dichiarata non fondata in difetto di nuovi motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione>>.
6.6.3. Analogo riferimento, e sempre come causa d'inammissibilità del ricorso, figurava nell'art. 524, comma 3, c.p.p. abr. E la giurisprudenza dell'epoca era ferma nel ritenere che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, comportando l'inammissibilità del gravame, ex art. 524, ultimo comma, cit., non solo quando sia palesemente erroneo in diritto, ma anche quando affermi, sul fatto, sullo svolgimento del processo, sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali. Tale è il caso, in particolare, del motivo di ricorso che attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso dal contenuto reale>> (Sez. II, n. 1828 del 21/03/1973, dep. 1974, Rv. 126313), o, comunque, che è inammissibile, perché manifestamente infondato, il motivo di ricorso per cassazione con cui si propone ancora una volta una questione già costantemente decisa dal Supremo collegio in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente>> (Sez. II, n. 10871 del 04/07/1975, Rv. 131225). ~ 17 ~ 6.6.4. Nella vigenza del codice di rito del 1988, il tema risulta compiutamente esaminato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 32 del 22/11/2000, D.L., in motivazione. In quella occasione si chiarì che l'attributo "manifesta" evoca la significazione di palese inconsistenza delle censure>>; e che la "manifesta infondatezza" si traduce nella proposizione di censure caratterizzate da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, il più delle volte contrastata da una giurisprudenza costante e senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l'opposta tesi, ovvero invocando una norma inesistente nell'ordinamento, solo per indicare le più frequenti ipotesi di applicazione dell'art. 606, comma 3, secondo periodo. Fino a profilare sul piano funzionale come costante la pretestuosità del gravame, non importa se conosciuta o no dallo stesso ricorrente>>.
6.6.5. D'altro canto, la Relazione al Progetto preliminare del c.p.p. (n. 171) aveva, in proposito, evocato la nozione di motivi che, pur essendo esposti in forma specifica, sono nondimeno manifestamente privi di qualsiasi base giuridica, come quando, ad esempio, si pretendesse di disconoscere l'esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge>>.
6.6.6. La stessa Corte costituzionale (sentenza n. 186 del 7 13 giugno 2000), nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 616 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della Cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha in buona sostanza ammesso che la manifesta infondatezza del motivo di ricorso possa essere contrassegnata, sempre sul piano funzionale, da una pretestuosità oggettiva, prescindente dalla deliberata volontà dell'interessato di ritardare la formazione del titolo esecutivo>> (Sez. un., sentenza n. 32 del 22/11/2000, cit., in motivazione).
6.6.7. Da queste condivise considerazioni, la giurisprudenza di questa Corte ha già correttamente desunto che il ricorso per cassazione la cui definizione presupponga la risoluzione di problema oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità non può considerarsi proposto per motivi manifestamente infondati e, come tale, non è inammissibile, sicché non preclude la rilevazione della prescrizione del reato maturata nelle more della sua discussione (Sez. VI, n. 35391 dell'11/07/2003, Rv. 226332).
6.6.8. Traendo le conclusioni di questa esposizione senz'altro doverosa (in considerazione della delicatezza della questione esaminata, e delle sue possibili implicazioni, ~18~ anche quanto al rispetto dei principi del processo equo, della presunzione d'innocenza ed, in definitiva, della certezza del diritto, garantiti dall'art. 6, §§ 1 e 2, della Convenzione EDU, ma anche dagli artt. 25, 27 e 111 della Costituzione, che sarebbe possibile ritenere violati da un sistema nel quale l'estinzione di un reato per prescrizione dipenda non soltanto dal decorso del tempo e dal susseguirsi degli eventi che possono sospenderla od interromperla, ma anche da una valutazione del giudice sulla fondatezza dei mezzi di ricorso, in ipotesi arbitraria, se non ancorata a parametri certi e predefiniti), deve ritenersi che il giudice di legittimità, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso, non sia chiamato ad una arbitraria delibazione quanto alla infondatezza (mera o manifesta) dei motivi, ma sia tenuto a valutare: A) con riferimento ai motivi che deducano inosservanza od erronea applicazione di leggi, se essi risultino caratterizzati da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, come accade nei casi in cui: si invochi una norma inesistente nell'ordinamento si pretenda di disconoscere l'esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge;
si riproponga una questione già costantemente decisa dal Supremo collegio in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l'opposta tesi;
B) con riferimento ai motivi che deducano vizi di motivazione [se consentiti e dotati della specificità necessaria ex art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p.: in difetto, opererebbe una diversa e tassativa causa d'inammissibilità del ricorso], se essi muovano, sul fatto, sullo svolgimento del processo, sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come accade, ad esempio, nel caso in cui il motivo di ricorso attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale.
6.6.9. In applicazione di questi principi, i comuni motivi dei ricorrenti SC, RU e IO risultano manifestamente infondati, in quanto privi di base legale, perché sono caratterizzati da evidenti errori di diritto nell'interpretazione dell'art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p. (che non opera in riferimento agli asseriti vizi), o comunque invocano una diversa norma sanzionatoria, inesistente nell'ordinamento.
7. Ricorso avv. Michele FORNERIS per SC.
7.1. Nell'interesse di IO SC, conclusivamente dichiarato colpevole [con RU e IO] dei reati di cui ai capi di imputazione n. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 19-bis, ~ 19 ~ 27-bis, 70-septies (riqualificato ai sensi degli artt. 56/640-bis c.p.), 85-bis, 111, nonché [da solo] di cui al capo 70-quater, sono stati dedotti due ulteriori motivi.
7.2. Con il secondo motivo, il SC deduce omessa o contraddittoria motivazione desumibile dal testo della sentenza, in ordine all'affermazione di responsabilità penale riguardante i reati a lui ascritti, nonché, con riferimento ai reati di cui ai capi 2, 5, 6, 8, 9, inosservanza od erronea applicazione degli artt. 56/640-640-bis c.p. per erronea qualificazione della fattispecie come reato consumato anziché come tentativo (lamentando: inadeguata dimostrazione del fatto che il SC fosse a conoscenza del "sistema truffaldino posto in essere dal RU e dal IO", assertivamente affermata dalla sentenza impugnata senza alcun riferimento ad ipotetiche risultanze probatorie che ne corroborino la sussistenza, laddove il SC si sarebbe, secondo la difesa, limitato a fornire un inconsapevole contributo di natura esclusivamente tecnica;
che insufficienti in senso contrario sarebbero le dichiarazioni del coimputato RU valorizzate a f. 99 della sentenza impugnata: il RU avrebbe, infatti, smentito in udienza le dichiarazioni predibattimentali relative alla piena consapevolezza del SC, ed inconsistenti sarebbero le argomentazioni in virtù delle quali la Corte di appello ha ritenuto l'attendibilità delle prime, piuttosto che delle seconde;
che la sentenza impugnata trascurerebbe dato che nessun "non imputato" ha mai riferito elementi comprovanti la partecipazione del SC ad incontri o riunioni con il IO od il RU, laddove al contrario il ricorrente era sempre presente quando venivano trattate questioni tecniche;
che, considerate le assoluzioni, passate in giudicato, intervenute per 93 capi di imputazione, dovrebbe ritenersi che non tutte le richieste di finanziamento erano truffaldine, e che occorreva prova certa della consapevolezza del carattere truffaldino di ciascuna delle residue ipotesi di reato addebitate al ricorrente, asseritamente non desumibile dalla eventuale consapevolezza della truffaldinità di richieste diverse;
insufficienti sarebbero le argomentazioni a sostegno della ritenuta attendibilità di dichiarazioni rese dai CT del p.m., fatte trascurando le contrarie valutazioni del CT della difesa;
che, tra i reati ascritti al ricorrente, solo quelli di cui ai capi 7, 8, 27-bis e 85-bis hanno ad oggetto fatti sui quali si è espresso il CT del PM dr. OCCHETTI, rendendo dichiarazioni spesso contraddittorie). Segue un ulteriore elenco di censure reato per reato: · capo 2: proprio dalle valorizzate dichiarazioni del dichiarante FA si evincerebbe la mancata prova del concorso del SC, limitatosi a curare aspetti tecnici del progetto senza concorrere in alcuna attività truffaldina;
inoltre, l'incertezza sul valore del progetto sottoposto a NP non consentirebbe di ritenere raggiunta la prova della consumazione, essendosi la condotta al più arrestata allo stadio del tentativo;
-capi 5, 8, 9 (e 12, poi dichiarato prescritto): assolutamente carente si rivelerebbe la motivazione della Corte di appello, condensata in appena nove righe di argomentazioni, sia ~ 20 ~ quanto alla responsabilità del SC sia quanto alla qualificazione come delitto consumato in luogo che tentato;
I capo 6: la Corte di appello sarebbe rimasta assolutamente silente sul presunto contributo del SC ed avrebbe errato quanto alla qualificazione come delitto consumato in luogo che tentato;
capo 7: la Corte di appello avrebbe valorizzato dichiarazioni del AL dalle quali emergerebbe, peraltro, la mera partecipazione del SC a riunioni aventi ad oggetto questioni tecniche, il che costituirebbe elemento illuminante con generale riferimento all'intera vicenda processuale quanto alla vera natura dei rapporti intercorsi tra il SC, il IO ed il RU;
capo 11: come di consueto, la Corte di appello avrebbe desunto il presunto contributo concorsuale del SC dal fatto che egli, a livello tecnico, avesse realizzato una parte del progetto di e-business de quo, nonostante il fatto che il dichiarante BA, "non imputato-beneficiario", nulla avesse detto a suo carico;
per altra pratica anteriore, di cui al capo 11-bis a, sempre coinvolgente il BA, nonostante la maturata prescrizione, è stata pronunciata l'assoluzione, a riprova della regolarità dell'operato del SC, chiamato a fornire un contribuito meramente tecnico;
- capo 19-bis: assolutamente carente risulterebbe la motivazione della Corte di appello, dalla quale si evincerebbe che l'imputato avrebbe unicamente curato questioni tecniche;
capo 27-bis: ancor più carente risulterebbe la motivazione della Corte di appello, che avrebbe valorizzato una insignificante dichiarazione dello stesso ricorrente ed avrebbe errato nella qualificazione del fatto accertato come delitto consumato in luogo che tentato;
- capi 70-quater e 85-bis: assolutamente carente risulterebbe la motivazione della Corte di appello, contraddittoria quanto contraddittorie ed in parte menzognere sono le valorizzate dichiarazioni del "non imputato" NT, dalle quali nulla emergerebbe che corrobori l'assunto della consapevolezza del SC quanto alla natura fraudolenta delle operazioni alle quali l'imputato aveva prestato il proprio contributo come tecnico;
- capo 70-septies: la motivazione della Corte di appello avrebbe valorizzato una dichiarazione dello stesso ricorrente equivocandone il contenuto;
capo 111: in difetto di specifici elementi a carico dell'imputato, la Corte di appello avrebbe valorizzato l'analogia della vicenda con quelle già ritenute truffaldine;
in realtà l'episodio vede una prestazione professionale dell'imputato in favore del cliente COCCO, direttamente retribuita senza alcuna partecipazione del RU, e per nulla collegata con i successivi artifizi e raggiri posti in essere in danno di NP.
7.2.1. L'articolato motivo è in parte non consentito, in parte privo della specificità necessaria ex art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p. ~ 21-~ 7.2.2. Il motivo non è consentito nella parte in cui deduce, agli effetti penali, vizi di motivazione con riguardo a reati già dichiarati prescritti. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244273 s.) hanno già esaminato il problema dell'ambito del sindacato, in sede di legittimità, sui vizi della motivazione, in presenza di cause di estinzione del reato, del quale le stesse Sezioni Unite avevano già avuto modo di occuparsi in passato (avevano, infatti, già affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto l'inevitabile rinvio della causa al giudice di merito dopo la pronunzia di annullamento risulterebbe comunque incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato: Sez. un., sentenza n. 1653 del 21 ottobre 1992, dep. 1993, Marino ed altri, Rv. 192471). In linea con l'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza intervenuta successivamente sulla questione (Sez. V, sentenza n. 7718 del 24 giugno 1996, Rv. 205548; Sez. II, sentenza n. 15470 del 6 marzo 2003, Rv. 224290; Sez. I, sentenza n. 4177 del 27 ottobre 2003, dep. 2004, Rv. 227098; Sez. III, sentenza n. 24327 del 4 maggio 2004, Rv. 228973; Sez. VI, sentenza n. 40570 del 29 maggio 2008, Rv. 241317; Sez. IV, sentenza n. 14450 del 19 marzo 2009, Rv. 244001), il principio è stato ribadito (sostanzialmente nei medesimi termini, come è confermato dalle quasi speculari massime estratte dalle due citate decisioni delle Sezioni Unite) anche dalla sentenza Tettamanti, a parere della quale la Corte di cassazione, ove rilevi la sussistenza di una causa di estinzione del reato, non può rilevare eventuali vizi di legittimità della motivazione della decisione impugnata, poiché nel corso del successivo giudizio di rinvio il giudice sarebbe comunque obbligato a dichiarare immediatamente la sussistenza della predetta cause di estinzione del reato. Il principio opera anche in presenza di mere cause di nullità di ordine generale, assolute ed insanabili, identica essendo la ratio, fondata sull'incompatibilità del rinvio per nuovo giudizio di merito con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva. A conclusioni diverse dovrebbe giungersi nel solo caso in cui l'operatività della causa di estinzione del reato presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nei qual caso assumerebbe rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. Il principio è stato successivamente ribadito, più o meno nei medesimi termini, tra le altre, da Sez. VI, sentenza n. 23594 del 19 marzo 2013, Rv. 256625, secondo la quale Nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata, anche se questa abbia pronunciato condanna agli effetti civili, qualora il ricorso ~ 22 ~ non contenga alcun riferimento ai capi concernenti gli interessi civili>>, e merita senz'altro di essere condiviso. Vanno, pertanto, ribaditi i seguenti principi di diritto: In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di «constatazione», ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento», e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento>>. Nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata>>. I principi di diritto appena enunciati comportano la non rilevabilità in questa sede, agli effetti penali, di eventuali vizi di motivazione della decisione impugnata, evidente apparendo che la motivazione della sentenza impugnata non risulta del tutto carente né meramente apparente, e non essendo stata proposta dall'imputato valida e tempestiva rinunzia alla prescrizione.
7.2.3. Nelle residue parti (ovvero nella parte in cui deduce, con riguardo all'accertamento dei fatti verificatisi, vizi di motivazione asseritamente inerenti a reati non dichiarati prescritti, oppure a reati già dichiarati prescritti, ma in quest'ultimo caso ai soli effetti civili) il motivo è integralmente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (in quanto essenzialmente reiterativo di doglianze già esaminate e non accolte dalla Corte di appello) e comunque del tutto assertivo: il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello (che ripropone legittimamente le considerazioni del primo giudice, condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti, valorizzando a fondamento dell'affermazione di responsabilità gli elementi dettagliatamente riepilogati a f. 97 ss. della sentenza impugnata, con i richiami ad altri passi della medesima motivazione ivi contenuti, puntualmente esaminando e rigettando le censure difensive riproposte in ricorso, evidenziando l'implausibilità delle proposte ricostruzioni alternative, risultate del tutto sfornite di adeguato supporto probatorio - cfr. in particolare f. 97 ss. -), limitandosi inammissibilmente a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio acquisito e valutato conformemente dai due giudici del merito. Questa Corte, con orientamento (Sez. IV, n. 19710 del 3.2.2009, rv. 243636) che il collegio condivide e ribadisce, ha osservato che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante ~ 23 ~ l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice>>). Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunto alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato. In concreto, il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali decisivi travisamenti delle prove valorizzate.
7.2.4. Deve, in particolare, evidenziarsi che il SC è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli a titolo di concorso ex art. 110 c.p.: il fatto reiteratamente invocato dalla difesa - che egli si sia interessato unicamente di aspetti tecnici inerenti alle richieste di finanziamento de quibus, non figurando mai come diretto richiedente o beneficiario, è quindi assolutamente privo di rilievo, avendo la Corte di appello motivatamente desunto la prova della sua consapevole compartecipazione alle truffe, consumate o tentate, contestate, ed in particolare della sua consapevolezza circa la non veridicità dei dati riportati nelle domande di finanziamento>> e la falsità di buona parte della documentazione allegata alle stesse >>: - dalle plurime dichiarazioni testimoniali riepilogate a f. 99 ss., incensurabilmente ritenute attendibili e concordi, in difetto di decisivi travisamenti (concretizzandosi quelli in più punti evocati dalla difesa piuttosto in difformi valutazioni di dichiarazioni in realtà dalla Corte d'appello non travisate); ~ 24~ dalle dichiarazioni del coimputato RU (f. 101 ss.), scrupolosamente vagliate anche nella parte in cui sembrerebbero non credibilmente voler escludere il contributo del SC (f. 102); dagli accertamenti eseguiti dai consulenti tecnici del P.M., ritualmente confluiti tra i materiali probatori acquisiti in dibattimento;
- dalle stesse dichiarazioni rese in sede di esame dal SC (f. 101).
7.2.5. La Corte di appello ha inoltre dettagliatamente esaminato le specifiche doglianze difensive relative ai singoli reati (f. 103 ss.), motivatamente evidenziandone l'inaccoglibilità, anche quanto alla qualificazione di singoli episodi come consumati in luogo che tentati, sempre incensurabilmente ritenuta.
7.3. Con il terzo motivo, il SC deduce carenza e contraddittorietà della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio con violazione dell'art. 133 c.p. (lamentando che nulla legittimerebbe la determinazione della pena-base con riferimento ai massimi edittali;
che il proprio ruolo sarebbe meno rilevante di quello del RU, al quale è stata peraltro applicata la medesima pena-base; che egli ha commesso meno truffe di RU;
che gli operati aumenti di pena per la continuazione si pongono in contrasto con la sentenza del Tribunale passata in giudicato nei confronti del RU, con l'effetto di portare ad un trattamento sanzionatorio peggiore per il SC, soggetto il quale ha ricoperto un ruolo decisamente più modesto del RU).
7.3.1. Anche questo motivo è privo della specificità necessaria ex art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p., perché meramente reiterativo di doglianze già disattese dalla Corte d'appello. A fondamento delle statuizioni contestate, riguardanti la complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio, oltre che del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato le gravi modalità dei plurimi reati accertati, che denotano spiccata capacità criminale, ed i consistenti danni arrecati alla PA (f. 121). E', infatti, da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 c.p., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez. un., n. 5519 del 21/4/1979, rv. 142252): invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, in tutte le sue componenti, appare necessaria soltanto nel caso in cui la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti risultare sufficienti a dare conto del corretto ~ 25 ~ - impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. espressioni del tipo pena congrua>>, pena equa>> o congruo aumento>>, come pure il richiamo alla gravità del reato oppure alla capacità a delinquere (Sez. II, n. 36245 del 26/6/2009, rv. 245596; Sez. IV, n. 46412 del 5/11/2015, rv. 265283). Né può assumere contrario rilievo il riferimento alla posizione di un coimputato, in relazione al quale la valutazione degli indici di cui all'art. 133 c.p. comporta la valorizzazione di elementi soggettivamente rilevanti, e quindi di necessità disomogenei;
al riguardo questa Corte (Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, Rv. 264020) è, infatti, ferma nel ritenere che non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali, nel caso in esame insussistenti.
8. Ricorso avv. Giampaolo MUSSANO per RU.
8.1. Nell'interesse di RU SE NN, conclusivamente dichiarato colpevole [con SC e IO] dei reati di cui ai capi di imputazione n. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 19-bis, 27-bis, 70-septies (riqualificato ai sensi degli artt. 56/640-bis c.p.), 85-bis, 111, nonché [da solo] di cui ai capi 11-bis a (riqualificato ai sensi degli artt. 56/640-bis c.p.), 15- bis (riqualificato ai sensi degli artt. 56/640-bis c.p.), 58, 59 (riqualificato ai sensi degli artt. 56/640-bis c.p.), 77, 133, è stato dedotto un motivo ulteriore.
8.2. Con il secondo motivo il RU deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 533 c.p.p. con carenza e/o manifesta illogicità della sentenza sullo specifico punto di gravame (lamenta il mancato accoglimento di una richiesta di rinnovazione dibattimentale per assumere una perizia tecnica su tutti i documenti acquisiti, poiché in difetto non potrebbe ritenersi accertata la responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio unicamente valorizzando relazione di consulenti tecnici della Procura e dichiarazioni dei titolari delle pratiche relative ai finanziamenti per i siti internet ed alle manifestazioni fieristiche, la cui attendibilità non è stata ben valutata;
i predetti soggetti erano al momento dei fatti indagati per reati connessi e mai rinviati a giudizio;
a f. 9 s. vi è poi un prolungato riferimento alle condizioni in presenza delle quali ex artt. 273 c.p.p. tali dichiarazioni possono essere valorizzate come gravi indizi di colpevolezza, che sembrerebbe riguardare in diritto il subprocedimento cautelare, mentre la sentenza impugnata è stata emessa all'esito del giudizio di cognizione;
segue un riferimento all'omessa, congrua valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca ex art. 192, comma 3, c.p.p. delle predette dichiarazioni. ~ 26 ~ 8.2.1. Il motivo è, all'evidenza, assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (in quanto essenzialmente reiterativo di doglianze già esaminate e non accolte dalla Corte di appello) e comunque del tutto assertivo: il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello (che ripropone legittimamente le considerazioni del primo giudice, condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti, valorizzando a fondamento dell'affermazione di responsabilità gli elementi dettagliatamente riepilogati a f. 81 ss. della sentenza impugnata, puntualmente esaminando e rigettando le censure difensive), limitandosi inammissibilmente a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio acquisito e valutato conformemente dai due giudici del merito. Vale anche in questo caso quanto già osservato sui limiti del sindacato di legittimità in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità (§ 7.2.3. di queste Considerazioni in diritto); ed anche con riguardo al RU la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunto alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato. In concreto, il ricorrente (che ha anche reso dichiarazioni in parte confessorie) si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali decisivi travisamenti delle prove valorizzate, senza spiegare in maniera congrua la ragione per la quale non potrebbe ritenersi accertata la responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio unicamente valorizzando relazione di consulenti tecnici della Procura e le dichiarazioni dei titolari delle pratiche relative ai finanziamenti per i siti internet ed alle manifestazioni fieristiche, la cui attendibilità è stata scrupolosamente valutata dalla Corte di appello. Assolutamente generica è, infine, la doglianza riguardante il mancato espletamento di una perizia, della quale non è neanche congruamente indicato l'oggetto, e che sembra inammissibilmente evocata con finalità meramente esplorative. D'altro canto, questa Corte (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820) ha già chiarito che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. ~ 27 - 9. Ricorso avv. Andrea ALIPRANDI ed avv. Franco COPPI per IO 9.1. Nell'interesse di IO RI, conclusivamente dichiarato colpevole [con SC e RU] dei reati di cui ai capi di imputazione n. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 19-bis, 27-bis, 70-septies (riqualificato ai sensi degli artt. 56/640-bis c.p.), 85-bis, 111, nonché [da solo] di cui ai capi 10-bis, 11-bis d, 34, 61-bis, 61-ter, 75-bis, 75-ter, 80, 81, 82-bis, 82-ter 1, 82-quinquies 2, 82-sexies, 84, 85, 91, 97, 133, sono stati dedotti ulteriori 19 motivi di ricorso. Il ricorso, redatto con tecnica inconsueta, e non auspicabile, non reca numerazione progressiva né dei motivi né delle pagine;
le numerazioni cui si farà riferimento sono ricavate dal collegio.
9.2. Con il secondo motivo, il IO deduce violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., con carenza e contraddittorietà della motivazione desumibile dal testo della sentenza, in ordine all'affermazione di responsabilità del IO a titolo di concorso nel reato di truffa (lamentando che difetterebbe la prova certa della non genuinità della fatture prodotte al fine di ottenere i finanziamenti de quibus, desunta nel processo unicamente da dichiarazioni di coimputati o imputati in procedimento connesso;
censura in particolare la valutazione delle dichiarazioni di RI, CH, AL, RO, PI, NT, BA, RU, lamentandone imprecisione, non decisività, genericità, inattendibilità, personale interesse;
il RU, caposaldo dell'impianto accusatorio, nulla avrebbe detto di concreto a carico del IO, in realtà asseritamente inconsapevole del carattere fraudolento delle operazioni de quibus, e che non avrebbe tratto alcun personale vantaggio dalle condotte fraudolente de quibus).
9.3. Con il terzo motivo, il IO deduce violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., con carenza della motivazione in ordine alla condanna del ricorrente per il reato di cui al capo 2 (lamentando erronea valutazione della deposizione del teste FA).
9.4. Con il quarto motivo, il IO deduce violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., con carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla condanna del ricorrente per i reati di cui ai capi 5, 8, 9 (lamentando l'assenza di prova ed in particolare la genericità delle dichiarazioni del coimputato RU).
9.5. Con il quinto motivo, il IO deduce violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., con carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla condanna del ricorrente per il reato di cui al capo 6 (lamentando l'assoluta genericità della motivazione, che disattende le dichiarazioni del FERA richiamando accertamenti bancari dei quali non vi sarebbe traccia in atti). ~28.~ 9.6. Con il sesto motivo, IO deduce violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., con carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla condanna del ricorrente per il reato di cui al capo 7 (lamentando l'assoluta genericità delle dichiarazioni del AL e del RU).
9.7. Con il settimo motivo, il IO deduce violazione di legge (che non indica), con carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla condanna del ricorrente per il reato di cui al capo 10-bis (lamentando l'assenza di riscontri alle dichiarazioni del NT).
9.8. Con l'ottavo motivo, il IO deduce violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., con carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla condanna del ricorrente per il reato di cui al capo 11 (lamentando l'assoluta genericità delle dichiarazioni del BA, che la Corte di appello interpretrebbe in modo assolutamente opinabile).
9.9. Con il nono motivo, il IO deduce violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., con carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla condanna del ricorrente per il reato di cui al capo 11-bis d (lamentando che le dichiarazioni di NT, RO e BA non si riscontrano reciprocamente).
9.10. Con il decimo motivo, il IO deduce violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., con carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla condanna del ricorrente per i reati di cui ai capi 19-bis e 27-bis (lamentando l'assenza di riferimenti ad un eventuale ruolo del IO, che nessuno dei dichiaranti protagonisti della vicenda menziona).
9.11. Con l'undicesimo motivo, il IO deduce violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., con carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla condanna del ricorrente per il reato di cui al capo 34 (lamentando l'intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del NT).
9.12. Con il dodicesimo motivo, il IO deduce violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., con carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla condanna del ricorrente per i reati di cui ai capi 61-bis, 61-ter e 97 (lamentando che le dichiarazioni del dichiarante IO non riscontrino quelle di RO e NT).
9.13. Con il tredicesimo motivo, il IO deduce violazione dell'art. 56, comma 3, c.p., con carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla condanna del ricorrente ~ 29~ per il reato di cui al capo 70-septies (lamentando l'estraneità del IO, e comunque l'intervenuta desistenza).
9.14. Con il quattordicesimo motivo, il IO deduce violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., con carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla condanna del ricorrente per i reati di cui ai capi 75-bis, 75-ter, 80, 81, 82-bis, 83-ter 1 [ma è 82-ter 1], 82-quater [dichiarato estinto per prescrizione in appello], 82-quinquies 2, 84 (lamentando l'inattendibilità delle dichiarazioni del NT e l'asseritamente errata valutazione del corrispondente motivo di appello, inesattamente definito "scarno" dalla Corte di appello).
9.15. Con il quindicesimo motivo, il IO deduce violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., con carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla condanna del ricorrente per i reati di cui ai capi 85 e 91 (lamentando mancanza di riscontro individualizzante alle dichiarazioni del NT, non avendo il dichiarante MB fatto menzione del IO).
9.16. Con il sedicesimo motivo, il IO deduce violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., con carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla condanna del ricorrente per il reato di cui al capo 85-bis (lamentando inattendibilità delle dichiarazioni del NT, peraltro non riscontrate, ed errata valutazione del corrispondente motivo di appello, inesattamente definito "non specifico" dalla Corte di appello).
9.17. Con il diciassettesimo motivo, il IO deduce violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., con carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla condanna del ricorrente per il reato di cui al capo 90-bis (lamentando inesatta valutazione delle dichiarazioni di MB e SC).
9.18. Con diciottesimo motivo, il IO deduce violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., con carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla condanna del ricorrente per i reati di cui ai capi 111 e 112 (lamentando l'addebitabilità della condotta contestata al solo COCCO, e la propria estraneità ai fatti).
9.19. Con il diciannovesimo motivo, il IO deduce violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., con carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla condanna del ricorrente per il reato di cui al capo 133 (lamentando che il ZI, le cui dichiarazioni sono state decisivamente valorizzate ai fini della decisione, non avrebbe fatto alcun cenno al IO). 30- 9.20. Con il ventesimo motivo, il IO deduce violazione dell'art. 62-bis c.p., con carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche (lamentando che l'incensuratezza non è del tutto irrilevante, ma può essere valutata unitamente ad altri elementi;
che le proteste di innocenza non connotano negativamente il comportamento processuale, al contrario senz'altro asseritamente positivo, dell'imputato, che ha accettato di rendere l'esame ed ha in più occasioni reso spontanee dichiarazioni).
9.21. Tutti i motivi predetti, riguardanti le affermazioni di responsabilità, sono in parte non consentiti, in parte privi della specificità necessaria ex art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p.
9.21.1. I motivi sono non consentiti : nella parte in cui pongono per la prima volta in sede di legittimità questioni non dedotte nell'atto di appello (motivo XIII: cfr. atto di appello f. 19 s., limitatamente all'asseritamente intervenuta desistenza, peraltro comunque non configurabile, come incensurabilmente chiarito dalla Corte d'appello a f. 73 della sentenza impugnata, perché la rinunzia del CERIUTTI al finanziamento in oggetto era intervenuta successivamente rispetto alla sua mancata erogazione per rilevato difetto dei presupposti); nella parte in cui deducono, agli effetti penali, vizi con riguardo a reati già dichiarati prescritti (motivo XIV, in riferimento al reato di cui al capo 82-quater: cfr. § 7.2.2. di queste Considerazioni in diritto).
9.21.2. I motivi residui, nelle parti in cui deducono, con riguardo all'accertamento dei fatti verificatisi, violazioni di legge o vizi di motivazione asseritamente inerenti a reati non dichiarati prescritti, oppure a reati già dichiarati prescritti, ma in quest'ultimo caso ai soli effetti civili, sono ancora una volta, integralmente privi di specificità in tutte le loro articolazioni (in quanto essenzialmente reiterativi di doglianze già esaminate e non accolte dalla Corte di appello) e comunque del tutto assertivi: il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello (che ripropone legittimamente le considerazioni del primo giudice, condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti, valorizzando a fondamento dell'affermazione di responsabilità gli elementi dettagliatamente riepilogati a f. 60 ss. della sentenza impugnata e richiami ad altri passi della medesima motivazione ivi contenuti, puntualmente esaminando e rigettando le censure difensive riproposte in ricorso, evidenziando l'implausibilità delle proposte ricostruzioni alternative, risultate del tutto indimostrate), limitandosi inammissibilmente a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio acquisito e valutato conformemente dai due giudici del merito. ~ 31- Vale ancora una volta quanto già osservato sui limiti del sindacato di legittimità in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità (§ 7.2.3. di queste Considerazioni in diritto). Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunto alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato. In concreto, il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali decisivi travisamenti delle prove valorizzate.
9.21.3. Deve ribadirsi che la documentazione acquisita e le dichiarazioni rese dallo stesso imputato hanno dimostrato compiutamente che il IO ha curato le pratiche oggetto di imputazione in prima persona. La non veridicità dei dati riportati nelle domande di finanziamento, la falsità di buona parte della documentazione allegata alle stesse e la consapevolezza che di ciò il IO aveva, oltre alla volontà del predetto di contribuire ad indurre in errore i funzionari di NP incaricati di autorizzare le erogazioni richieste, per procurare ai suoi clienti profitti ingiusti è stata incensurabilmente desunta: - da una pluralità di soggetti coinvolti nelle vicende oggetto del presente procedimento, chiari nel delineare il ruolo del IO di ideatore promotore ed organizzatore delle truffe de quibus, le cui concordi dichiarazioni, anche confessorie, riepilogate a f. 61 ss. (tra le quali spiccano quelle del CH e del NT), sono state incensurabilmente ritenute attendibili e concordi, in difetto di decisivi travisamenti (concretizzandosi quelli in più punti evocati dalla difesa piuttosto in difformi valutazioni di dichiarazioni non travisate); dalle dichiarazioni del coimputato RU (f. 66 ss.), scrupolosamente vagliate anche nella parte in cui sembrerebbero non credibilmente voler escludere il contributo del IO;
- dalle dichiarazioni del coimputato SC e dello stesso IO (f. 68 s.); · dagli accertamenti eseguiti dai consulenti tecnici del P.M., ritualmente confluiti tra i materiali probatori acquisiti in dibattimento;
~ 32~ 9.21.4. La Corte di appello ha, inoltre, dettagliatamente esaminato le specifiche doglianze difensive relative ai singoli reati (f. 67 ss.), incensurabilmente evidenziandone l'inaccoglibilità, sia quanto agli elementi costitutivi dei singoli reati, sia quanto alla prova desunta da dichiarazioni incensurabilmente valutate attendibili e, dove processualmente necessario, assistite dai necessari riscontri individualizzanti, punto per punto enucleati, con riferimenti specifici o comunque desumibili dalla premessa esposizione del contesto generale nel quale le singole vicende andavano collocate, anche in riferimento alla documentazione acquisita (il riferimento, dove si parla di documentazione bancaria non rinvenibile in atti, evoca all'evidenza le fatture e gli altri documenti acquisiti e valutati in atti) ed alle dichiarazioni (sovente auto- ed etero-accusatorie) rese dai coimputati nel presente ed in diverso procedimento.
9.21.5. D'altro canto, il IO è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli a titolo di concorso ex art. 110 c.p.: il fatto reiteratamente invocato dalla difesa - che egli non abbia tratto un personale profitto dalle operazioni fraudolente accertate sarebbe, quindi, in ipotesi assolutamente privo di rilievo, e, peraltro, non corrisponde al vero, avendo l'imputato pur sempre incamerato compensi che gli venivano pacificamente riconosciuti proprio in relazione alle consulenze fornite, finalizzate a procurare ai clienti l'ausilio tecnico necessario al fine di ottenere le erogazioni non dovute in contestazione.
9.22. Anche il ventesimo motivo è privo della specificità necessaria ex art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p., perché meramente reiterativo di doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte d'appello (in accoglimento del ricorso del PG). La Corte di appello ha, da un lato, evidenziato che, per espressa previsione di legge, l'incensuratezza non può di per sé legittimare il riconoscimento del chiesto beneficio, dall'altro che l'evocato comportamento processuale appare privo di significativa meritevolezza, avendo l'imputato reso dichiarazioni mosse da un pur legittimo intento difensivo, ma non confessorie, e "non ha fornito un reale contributo all'accertamento dei fatti, fornendo una ricostruzione degli stessi in palese contrasto con le molteplici prove di responsabilità acquisite a suo carico" (f. 119). Ha, inoltre, altrettanto incensurabilmente valorizzato le gravi modalità dei plurimi reati accertati, insistentemente reiterati, ed il ruolo "principale" assunto, che denotano spiccata professionalità e capacità criminale, oltre ai consistenti danni arrecati alla PA (f. 119), correttamente conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere od escludere la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un ~ 33 ~ solo elemento attinente alla personalità del colpevole od all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, da ultimo, Sez. II, sentenza n. 3609 del 18 gennaio 1° febbraio 2011, CED Cass. n. 249163). 10. Ricorso avv. Pierfranco BERTOLINO per CH CH BI è stato conclusivamente dichiarato colpevole [da solo] del reato di cui al capo 68-bis. 10.1. Con il primo motivo, il CH deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 157, 159 e 161 c.p. (lamentando l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del residuo reato erroneamente condizionata dall'aver ritenuto comunicabile al ricorrente una sospensione dovuta ad impedimento di altro coimputato, senza la quale il reato sarebbe prescritto prima della sentenza di appello). 10.1.1. Il motivo è manifestamente infondato. Questa Corte (Sez. 5, n. 12453 del 23/02/2005, Rv. 231694) ha già chiarito che "Il rinvio del dibattimento disposto per impedimento dell'imputato o del difensore e su loro richiesta non necessita di un formale provvedimento di sospensione della prescrizione: la sospensione del corso della prescrizione è normativamente ancorata all'ipotesi di sospensione del procedimento penale, equiparabile, a tal fine, al rinvio, con la conseguenza che essa è produttiva di effetti per tutti coloro che hanno commesso il reato, ex art. 161, comma primo, cod. pen., e quando si procede congiuntamente per reati connessi, per tutti gli imputati, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., non necessita di un formale provvedimento di sospensione e comprende tutto il periodo durante il quale il dibattimento è rinviato per impedimento o su richiesta dell'imputato o del difensore". Il principio è stato successivamente ribadito da Sez. 4, n. 40309 del 04/10/2007, Rv. 237783, per la quale "La sospensione del corso della prescrizione è normativamente ancorata all'ipotesi di sospensione del procedimento penale ed è produttiva di effetti per tutti coloro che hanno commesso il reato, ex art. 161, comma primo, cod. pen., e quando si procede congiuntamente per reati connessi, per tutti gli imputati, ex art. 161, comma secondo, cod. pen.. Ne consegue che il rinvio del dibattimento disposto per impedimento dell'imputato o del difensore e su loro richiesta non necessita di un formale provvedimento di sospensione della prescrizione", e va ulteriormente ribadito. 10.1.2. E' opportuno precisare, in riferimento ai possibili effetti della valutazione (§ 6.6. di queste Considerazioni in diritto), che il motivo è manifestamente, e non meramente, infondato, perché ripropone una questione già costantemente decisa dal Supremo collegio in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, con orientamento che non viene 34- considerato, e senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l'opposta tesi (cfr. § 6.6.8. di queste Considerazioni in diritto). 10.2. Con il secondo motivo, il CH deduce motivazione carente quanto alla mancata assoluzione, in riferimento al primo motivo d'appello. 10.2.1. Il motivo è, in tutta evidenza, assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (in quanto essenzialmente reiterativo di doglianze già esaminate e non accolte dalla Corte di appello) e comunque del tutto assertivo: il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello (che ripropone legittimamente le considerazioni del primo giudice, condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti, valorizzando a fondamento dell'affermazione di responsabilità gli elementi dettagliatamente riepilogati a f. 114 ss. della sentenza impugnata, puntualmente esaminando e rigettando le censure difensive), limitandosi inammissibilmente a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio acquisito e valutato conformemente dai due giudici del merito. Vale ancora una volta quanto già osservato sui limiti del sindacato di legittimità in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità (§ 7.2.3. di queste Considerazioni in diritto); ed anche con riguardo al CH la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunto alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato. In concreto, il ricorrente (il quale ha anche reso dichiarazioni confessorie, che in ricorso sembrerebbe dimenticare) si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali decisivi travisamenti delle prove valorizzate. 11. Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità di tutti i ricorsi (cfr., quanto ai motivi dichiarati manifestamente infondati, §§ 6.6. ss. di queste Considerazioni in diritto). 11.1. L'inammissibilità in toto del ricorso preclude anche, in ipotesi, la possibilità di rilevare d'ufficio la prescrizione di reati eventualmente maturata prima della sentenza di appello, non rilevata in quella sede e neanche dedotta in quanto tale - nei motivi di ricorso - (Sezioni Unite, sentenza n. 12602 del 25 marzo 2016). ~ 35 ~ 12. La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità delle rispettive colpe della somma di Euro millecinquecento ciascuno in favore - della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica 13 gennaio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Beltrani Matilde Cammino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 6 GIU. 2017 IL CANCELLIERE E AU IA R P U E S T R O C ~ 36~