Sentenza 23 dicembre 2002
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- 1. Lavoro, azione di mero accertamento, prescrizione, indennità di fine rapportoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 maggio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/12/2002, n. 18255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18255 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2002 |
Testo completo
1 18 255 /02 IN OM EL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Violazione distanze. Le confensoria servitectif Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PONTORIERI Presidente Dott. Franco R.G.N. 161/00 Cron. 43036 NAPOLETANO -Rel. Consigliere Dott. Giandonato - Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Rep.4886 - Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud.16/04/02 - Consigliere - Consigliere Dott. RA Paolo FIORE ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: EZ FE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 9, presso lo studio dell'avvocato CESARE BEVIGNANI de testifend procura speciale Dott.PERENTI Enrico FU per rep. 77312, del 26/3/02, che lo difende unitamente ит ив all'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, giusta delega in atti;
B - ricorrente ж
contro
BI NA, SI NN, RS IA LE, SI ' elettivamente domiciliati in ROMA VLE MAZZINI EMMA 88, presso lo studio dell'avvocato NICOLA SCIORTINO, 2002 che li difende, giusta delega in atti;
587 -1
- controricorrenti -
avversO la sentenza n. 2383/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
FU, difensore del udito l'Avvocato Giuseppe l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito l'Avvocato IC SCIORTINO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. with -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ND Frezza, con atto di citazione notificato il 4 maggio 1988, convenne innanzi al Tribunale di Roma BO GO, ved. ER, AN ER, OL ER ed MM ER, eredi di IC ER, per sentirle condannare a ripristinare l'originaria larghezza della servitù ii passaggio costituita a vantaggio del suo fondo on atto per AR De RA del 13 agosto 1952 ed a demolire le costruzioni edificate а confine con la sua proprietà in violazione di norme di Legge e/o del Regolamento Edilizio;
in via subordinata, per sentirle condannare a risarcigli i danni, nella misura che sarebbe stata accertata, Der la riduzione e/o eliminazione di aria, luce е vista. Le convenute, costituendosi in giudizio, resistettero alla domanda, chiedendone il rigetto т siccome infondata. и L'adito Tribunale, in accoglimento della в и domanda, condannò le convenute ad eliminare una ч porzione del loro fabbricato fino al rispetto dei previsti dagli strumenti urbanisticilimiti e secondo le indicazioni date dal C.T.U. nonché a ripristinare l'originaria larghezza della servitù 3 di passaggio, con conseguente arretramento del muro di recinzione della proprietà delle convenute, a Costruire il muro di contenimento posto sul confine con altro fondo finitimo, a demolire il frontalino di un balcone affacciantesi sul vialetto per una profondità di otto centimetri ed, infine, a risarcire all'attore i danni nella misura £.81.554.000 con gli accessori. Proposero appello le convenute e la Corte d'Appello di Roma, con sentenza resa in data 21 luglio 1999, in accoglimento parziale del gravame, та rigettata la domanda di risarcimento danni, Osservando che tale domanda era stata proposta solo in via subordinata, sicchè, essendo state accolte dal primo giudice entrambe le domande proposte in via principale, essa non poteva essere esaminata. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per ssazione il Frezza, affidandosi ad un unico т и rotivo. в Resistono con controricorso la GO e 12 и ER AN, OL ed MM. ч V'è memoria difensiva per il ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo formulato il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e 4 falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 872 e sgg. cod. civ., nonché cer omessa motivazione su di punto decisivo della controversia, adducendo che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto viziata da ultrapetizione la sentenza di primo grado, non avendo considerato che la domanda principale di tutela reale, consistente ella riduzione in pristino dei manufatti costruiti in violazione delle norme codicistiche e regolamentari, non era stata accolta integralmente, sicchè, per la parte non accolta di tale domanda, era diverso esaminare la domanda risarcitoria, proposta in via subordinata. Il ricorso è fondato. La lettura della sentenza di primo grado consente di escludere che la stessa fosse affetta dal vizio di ultrapetizione denunciato in appello l'accoglimento della Calle convenute, perché domanda, subordinata, di risarcimento danni fu т и parte non accolta della disposto solo per la в и domanda, proposta in via principale, che era volta ч al conseguimento della tutela ripristinatoria. Per vero, il Tribunale, respingendo la domanda di demolizione della costruzione abusivamente edificata dalle convenute, indicata con la lettera 5 A sull'allegato n.16 delle consulenze tecniche d'ufficio, per la ragione che la stessa, insistendo sulla striscia di confine con le p.lle nn. 355-336 i altro proprietario, non invadeva la Zona di distacco minimo dal confine col fondo dell'attore quindi non violava la prescritta distanza ninima del fabbricato dello stesso attore, ebbe nodo di precisare chiaramente che tale costruzione abusiva doveva essere presa in considerazione sclusivamente ai fini della domanda risarcitoria, poiché costituiva ostacolo alla visuale del fabbricato di proprietà dell'attore. In sostanza, il primo giudice accordò la tutela reale con riferimento ai manufatti realizzati in violazione delle norme sulle distanze e, per gli alteriori abusi che, pur non realizzando violazioni di norme integrative del codice civile ai sensi in Nell'att. 873 cod.civ., consistevano violazione ит dell'art. 871 stesso codice, in quanto realizzanti в con consentiti ampliamenti di cubatura, accordò, ai и sensi dell'art. 872, co. 2°, cod.civ., la tutela ч richiesta in via risarcitoria. Tale tutela Subordinata dall'attore, potè essere disposta in conseguenza del rigetto, limitatamente a detta costruzione, della tutela reale richiesta in via 6 principale. Erroneamente, pertanto, il giudice d'appello, in accoglimento della parte del primo motivo di gravame con la quale si denunciava l'erroneo accoglimento della richiesta risarcitoria, perché bronunciato in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ha rigettato tale domanda. L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata e la causa Va rinviata, anche per il regolamento dell'onere delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, che giudicherà tenendo conto di quanto rilevato da Questa Corte, sulla domanda risarcitoria proposta Sal Frezza, con limitato riferimento alla costruzione delle convenute, in ordine alla quale il primo giudice non aveva accolto la domanda di cutela reale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. Così deciso in Roma, addì 16 aprile 2002, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. це Ригодны Je Relator IL CANCELLIERECT Grafolitans Dott.ssa Donatella D'AN 7