Sentenza 22 aprile 2014
Massime • 1
L'incertezza circa le generalità dell'imputato, della cui identità fisica si abbia però certezza, non legittima né la pronuncia di assoluzione "per non aver commesso il fatto", né la dichiarazione di non doversi procedere "per essere rimasti ignoti gli autori del reato", trattandosi di formule che presuppongono un'assoluta incertezza sulla identità fisica dell'imputato e non una semplice incertezza circa le sue generalità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2014, n. 45513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45513 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente - del 22/04/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 568
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 5739/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze;
avverso la sentenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze in data 20.6.2013;
nei confronti di:
AM NE, nata a [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'AM, l'avv. Passero Cinzia, del Foro di Roma, in sostituzione del difensore di fiducia, avv. Mandrella Francesco, che ha concluso per l'inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 20.6.2013 in sede di udienza preliminare il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze dichiarava non doversi procedere nei confronti di AM NE, imputata dei reati di cui agli artt. 341 bis c.p. (capo A) e 582, 585, 576, in relazione all'art. 61 c.p., n. 10,
commesso in danno di CI NI (capo B), addetta al controllo del biglietto sul convoglio ferroviario in cui l'AM stava viaggiando, con la formula perché il fatto non costituisce reato, in ordine al delitto di cui al capo A), e per non aver commesso il fatto, con riferimento al reato di cui al capo B).
2. Avverso tale decisione, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Firenze, lamentando il vizio di violazione di legge, in quanto il giudice per le indagini preliminari ha erroneamente prosciolto l'imputata in relazione al delitto di cui al capo B), non perché vi sia dubbio sulla identità fisica della suddetta imputata, ma solo perché non vi è certezza in ordine alle sue generalità, con ciò violando il consolidato principio di diritto, secondo cui l'incertezza circa le generalità dell'imputato, della cui identità fisica si abbia però certezza, non legittima una pronuncia di proscioglimento.
3. Il ricorso è fondato.
4. Costituisce, invero, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, in tema di verifica della identità personale dell'imputato, l'art. 66 c.p.p., comma 2, esclude che l'incertezza sulle generalità dello stesso -anche quando essa derivi da false dichiarazioni che egli abbia reso alla competente autorità- possa far ritenere ignoto l'autore del reato, quando ne sia certa l'identità fisica.
Ciò anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art 130 c.p.p., le false generalità possono sempre essere corrette (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 5^, 5.2.1999, n. 643, rv. 212623). Ne consegue che il giudice per le indagini preliminari non può adottare la formula di proscioglimento "per essere rimasti ignoti gli autori del reato", ne' pronunciare sentenza di assoluzione "per non aver commesso il fatto", tutte le volte in cui egli ritenga che non vi sia corrispondenza tra le generalità dichiarate e l'identità fisica dell'imputato, trattandosi di formule che presuppongo un'assoluta incertezza sulla identità fisica dell'imputato e non una semplice incertezza circa le sue generalità (cfr. Cass., sez. 1^, 21.4.1995, n. 5472, rv. 201651; Cass., sez. 2^, 17.11.2005, n. 29558, rv. 235304).
Orbene, nel caso in esame, il giudice procedente, in violazione dei principi innanzi indicati, ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto proprio sul presupposto della incertezza sulle generalità dell'imputata, in quanto identificata con documento non valido (una copia di un ricorso al tribunale di Torino) e privo di fotografia, pur non essendovi incertezza, invece, sulla identità fisica della persona che ha colpito la CI con un pugno e che ha declinato alla polizia giudiziaria le generalità sulla cui autenticità il giudice per le indagini preliminari nutre dei dubbi, non escludendo, come scritto in motivazione, che il documento esibito possa riferirsi ad un terzo estraneo.
6. Sulla base delle svolte considerazioni l'impugnata sentenza va dunque, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Gip del tribunale di Firenze per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2014