Articolo 29 della Legge 11 marzo 1953, n. 87
Articolo 28Articolo 30
Versione
15 marzo 1953
Art. 29.
La sentenza con la quale la Corte si pronunzia sulla questione di illegittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge o l'ordinanza con la quale e' dichiarata la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalita', vengono trasmesse, entro due giorni dal loro deposito in cancelleria, unitamente agli atti, all'autorita' giurisdizionale che ha promosso il giudizio, a cura del cancelliere della Corte.
Entrata in vigore il 15 marzo 1953
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