Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2005, n. 12453
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Sentenza 23 febbraio 2005

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Il rinvio del dibattimento disposto per impedimento dell'imputato o del difensore e su loro richiesta non necessita di un formale provvedimento di sospensione della prescrizione; infatti, la sospensione del corso della prescrizione è normativamente ancorata all'ipotesi di sospensione del procedimento penale, equiparabile, a tal fine, al rinvio, con la conseguenza che essa è produttiva di effetti per tutti coloro che hanno commesso il reato, ex art. 161, comma primo, cod. pen., e quando si procede congiuntamente per reati connessi, per tutti gli imputati, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., non necessita di un formale provvedimento di sospensione e comprende tutto il periodo durante il quale il dibattimento è rinviato per impedimento o su richiesta dell'imputato o del difensore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2005, n. 12453
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12453
    Data del deposito : 23 febbraio 2005

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