Sentenza 23 febbraio 2005
Massime • 1
Il rinvio del dibattimento disposto per impedimento dell'imputato o del difensore e su loro richiesta non necessita di un formale provvedimento di sospensione della prescrizione; infatti, la sospensione del corso della prescrizione è normativamente ancorata all'ipotesi di sospensione del procedimento penale, equiparabile, a tal fine, al rinvio, con la conseguenza che essa è produttiva di effetti per tutti coloro che hanno commesso il reato, ex art. 161, comma primo, cod. pen., e quando si procede congiuntamente per reati connessi, per tutti gli imputati, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., non necessita di un formale provvedimento di sospensione e comprende tutto il periodo durante il quale il dibattimento è rinviato per impedimento o su richiesta dell'imputato o del difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2005, n. 12453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12453 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 23/02/2005
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - N. 448
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo AN - Consigliere - N. 042977/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA PE, N. IL 18/06/1925;
2) TA NT, N. IL 16/02/1954;
3) ND NT, N. IL 22/11/1925;
4) RE CONCETTA, N. IL 14/04/1927;
5) UL NUNZIATA, N. IL 22/07/1921;
avverso SENTENZA del 15/06/2004 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per rigetto dei ricorsi di CI SE e CI AN e annullamento senza rinvio quanto agli altri ricorrenti, con formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato";
Udito, per la parte civile, l'Avv.to BARBERA Francesco AN, per la parte civile DA NI, che chiede il rigetto dei ricorsi pei CI;
Udito il difensore Avv.to .... (illeggibile) Carmelo, per il ricorrenti CI e Avv.to Francesco Mauro Barbera per i ricorrenti DA, ND e LI, entrambi chiedono l'accoglimento per i rispettivi ricorsi.
La Corte:
OSSERVA
Con sentenza 14.6.2002 e per la parte che qui interessa, il Tribunale di Patti ha condannato CI SE e CI NI alle rispettive pene (sospese) di mesi uno e mesi quattro di reclusione quali entrambi responsabili del reato di cui all'art. 393 cod. pen., ed il secondo altresì del reato di cui all'art. 582 cod. pen., nonché DA NI, ND ET e LI Annunziata ciascuno alla pena (sospesa) di gg. 20 di reclusione quali concorsualmente responsabili del medesimo reato di cui all'art. 393 cod.pen.; fatti tutti (originariamente contestate le violenze personali come violazione dell'art. 610 cod. pen.) provocati da una situazione conflittuale, già sfociata in iniziative giudiziarie ed interventi del giudice civile, fra i CI e gli altri imputati circa il diritto dei primi ad eseguire lavori di allacciamento alla conduttura fognaria transitando sulla proprietà DA, e tradottisi in condotte penalmente rilevanti in data 18.10.1995, ascritte all'DA, alla ND ed alla LI, ed in data 17.7.1996, ascritte ai due CI.
Investita del gravame degli imputati, la Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 15.6.2004, dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta dai CI in punto di assoluzione di altro imputato (AR Carmelo) cui era stato contestato il reato in concorso con DA, ND e LI - perché non rispettosa dei requisiti previsti dall'art. 576 codice di rito e, nel resto, confermava integralmente la pronuncia di primo grado. Ricorrono per Cassazione, a mezzo dei difensori, tutti gli imputati. I CI deducono: 1) erronea applicazione dell'art. 576 cod.proc.pen., in ordine alla declaratoria di inammissibilità
dell'impugnazione avverso la statuizione assolutoria del AR;
2) erronea applicazione dell'art. 192 cod.proc.pen., in ordine al giudizio di attendibilità di testimoni al tempo stesso imputati;
3) erronea applicazione degli artt. 157 e 159 cod.pen., perché avrebbe dovuto dichiararsi la prescrizione del reato, sia per essere decorsi i cinque anni iniziali senza interruzione sia i sette anni e sei mesi quale termine massimo.
DA, ND e LI denunciano: 1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione per avere fondato il giudizio di colpevolezza sul solo dato della "presenza in loco" ovvero valorizzando dichiarazione rese da soggetti interessati;
2) erronea applicazione art. 393 cod.pen. perché la sentenza avrebbe apprezzato una condotta di resistenza passiva, dunque inidonea a configurare il reato contestato per difetto del requisito della violenza o della minaccia alla persona.
Preliminarmente, deve disporsi la separata trattazione dei ricorsi proposti da CI SE e CI NI, quali parti civili, in ordine alla pronuncia assolutoria del AR Carmelo (motivo sub 1 nel ricorso dei CI), in difetto di notifica dell'avviso dell'udienza al difensore (la notifica riguarda l'Avv.to F. Barbera unicamente come difensore di DA, ND e LI);
con rinvio a nuovo ruolo del relativo procedimento.
Ciò premesso, i ricorsi degli imputati debbono essere tutti dichiarati inammissibili.
Il motivo sub 2) dei CI, invero, è manifestamente infondato laddove denuncia una violazione di legge nella valutazione delle dichiarazioni delle persone offese in quanto al tempo stesse soggetti imputati di reato, non essendo prevista da alcuna norma una preclusione di un tal tipo di prova.
E, peraltro, a fronte del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, in quanto riscontrate dalla certificazione medica - attestativa di una ferita sulla persona dell'DA compatibile con l'uso improprio di una zappetta riferita dai testimoni CA e AB - e valutate nell'accertato contesto della situazione di conflitto fra i soggetti, il motivo si rivela inammissibile per la parte in cui si limita a denunciare la confluenza, nei testimoni, della condizione di imputati;
tale circostanza, infatti - in ogni caso non riferibile ai testi CA e AB - non è minimamente dimostrativa di inattendibilità delle narrazioni ed il rilievo, senza misurarsi in alcun modo con i riscontri oggettivi, si risolve unicamente (addirittura prospettando una ipotesi alternativa, per uso maldestro della zappetta, circa la causa del ferimento, ex se escludente un vizio di logicità motivazionale sul punto) nella pretesa di un diverso e più favorevole apprezzamento dell'elemento di prova, notoriamente precluso nella presente sede. Manifestamente infondato è il motivo sub 3). Quanto al primo rilievo, infatti, va osservato che lo stesso ricorrente indica nel 24.10.1997 la data della la richiesta di rinvio a giudizio, tale pertanto da avere interrotto la prescrizione quinquennale (ex art. 160 comma 2 cod.proc.pen.). Quanto al secondo rilievo, poi, deve dirsi è manifestamente infondato l'assunto che i rinvii del dibattimento per impedimento dell'imputato o del difensore ed a loro richiesta, quando disposti per periodi non brevi, necessiterebbero di un formale provvedimento di sospensione della prescrizione;
ed invero, premesso che la sospensione del corso della prescrizione è normativamente ancorata alla ipotesi di sospensione "del procedimento penale" (cui deve essere, a tali fini, equiparato il rinvio del dibattimento), il motivo palesemente ignora il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità - secondo cui tale evento ((produttivo di effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, ex art. 161 comma 1 cod.pen., e, quando si procede congiuntamente per reati processualmente connessi, come nella specie, per tutti gli imputati ex comma 2 dello stesso articolo) non necessita di un formale provvedimento da parte del giudice del dibattimento (Cass. Sez. Un. 28.11.2001/11.1.2002 n. 1021, Cremonese) e comprende tutto il periodo durante il quale il dibattimento è rinviato per impedimento o su richiesta dell'imputato o del difensore (Cass. Sez. Un. 24.9.2003 n. 47289, Petrella); periodo, nella specie, complessivamente pari, come risultante dagli atti, a 17 mesi (prescrizione, dunque, successiva alla sentenza).
Inammissibili, del pari, sono i ricorsi di DA, ND e LI.
Il primo motivo, infatti, è manifestamente infondato, posto che la sentenza impugnata non ha affatto valorizzato il dato "neutro" della presenza degli imputati sul posto, bensì ha valorizzato le plurime testimonianze di segno accusatorio, ed in particolare quella di tale Campo Stefano, impedito a proseguire i lavori di allacciamento in ragione del comune atteggiamento ostruzionistico tenuto dagli imputati.
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, atteso che a condotta degli imputati, pur qualificata come "resistenza passiva", risulta di fatto descritta nella specie di condotta idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, riducendone la capacità di azione nel realizzare i lavori di allacciamento idrico e fognario commissionati alla ditta esecutrice e, ciò, non mediante un fatto di mera barriera umana bensì ostruendo la sede stradale a mezzo di oggetti vari (seggiole, fioriere) ed all'evidente scopo di impedire l'accesso; attività idonea a configurare il reato contestato, quand'anche immediatamente diretta verso soggetto non coincidente con quello in conflitto di interesse con l'agente, stante l'evidente nesso finalistico alla coartazione dei CI. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi non consente a questa Corte (come è principio noto nella giurisprudenza di legittimità) di rilevare la causa estintiva del reato, sub specie di prescrizione ex artt. 157 comma 1 n. 4 e 160 cpv. cod.pen., sopravvenuta - in ordine ad entrambi gli episodi, ed in ragione della sospensione per il periodo complessivo di 17 mesi - alla sentenza impugnata. I ricorrenti sono tenuti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento, nonché ciascuno di essi a versare la somma di euro 500,00 (così equitativamente determinata in ragione dei motivi di impugnazione) alla cassa delle ammende;
i CI, infine, sono solidalmente tenuti alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile DA NI, liquidate in complessivi euro 1.551,00 (di cui euro 1.500,00 per onorario).
P.Q.M.
La Corte, dispone la separazione del ricorso proposto da CI SE e CI NI quali parti civili nei confronti di AR Carmelo, e rinvia a nuovo ruolo detto processo separato, mancando la notifica al difensore dell'imputato AR;
dichiara inammissibili i ricorsi dei CI quali imputati, nonché quelli di DA, ND e LI, che condanna tutti in solido al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento ciascuno della somma di euro 500,00 alla cassa delle ammende;
condanna i CI in solido al pagamento delle spese di parte civile sostenute da DA NI, che liquida in complessivi euro 1.551,00 (di cui euro 1.500,00 per onorario).
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 23 febbraio 2005. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2005