Sentenza 11 novembre 1994
Massime • 1
La mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen., compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità: in tali ipotesi si è in presenza, di una causa di inammissibilità originaria del gravame, la quale impedisce di rilevare e dichiarare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., eventuali cause di non punibilità; nel caso in cui, viceversa, l'atto contenga tutti i requisiti di legge, esso è idoneo a produrre l'impulso necessario per originare il giudizio di impugnazione, con la conseguenza che le ulteriori cause di inammissibilità ricollegabili alla manifesta infondatezza dei motivi ovvero all'enunciazione di motivi non consentiti o non dedotti in appello sono da considerare sopravvenute e quindi non ostative all'operatività della disposizione dell'art. 129 cod. proc. pen.. (Nella specie la Corte, rilevando che gli atti con i quali era stata censurata la sentenza impugnata contenevano tutti i requisiti indicati dall'art. 581 cod. proc. pen., a fronte della richiesta del pubblico ministero di una pronuncia di inammissibilità per infondatezza dei motivi ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato).
Commentari • 8
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/11/1994, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1994 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Antonio BRANCACCIO Presidente Udienza in Camera
1. Dott. Gaetano LO COCO Componente di Consiglio in
2. " LD ES " data 11.11.1994
3. " PI AL " SENTENZA N. 21
4. " LD VA " REGISTRO GENERALE
5. " VA LA " N. 1214/94
6. " PA JA "
7. " UN LA EN "
8. " Giorgio LATTANZI (Rel.) "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CR LU, n. l'1.1.1947 a Sassari;
EL PP, n. 11.2.1944 a S. Silvestro;
avverso la sentenza emessa dalla C.A. di Roma in data 14.9.1993;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio LATTANZI Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. - LU CI e PP ON hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 28 settembre 1993 con la quale la Corte di appello di Roma ha confennato la condanna alla pena di sei mesi di arresto e lire quaranta milioni di multa pronunciata nei confronfi dei ricorrenti dal Pretore di Roma per il reato di cui all'art. 20 lett. b) l. n. 47 del 1985. Il Procuratore generale ha chiesto alla Corte di cassazione di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per la manifesta infondatezza dei motivi e in seguito a questa richiesta i ricorrenti hanno dedotto che nel frattempo era intervenuta la prescrizione del reato.
La terza sezione penale ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite avendo riscontrato un contrasto nella giurisprudenza della Corte di cassazione sulla possibilità di emettere una declaratoria di estinzione del reato, a norma dell'art. 129 c.p.p., quando il ricorso è inammissibile. La terza sezione ha rilevato che mentre secondo alcune decisioni nei casi come quello in esame ci si trova in presenza di un'inammissibilità che non preclude la dichiarazione di estinzione del reato, in altre decisioni, in seguito alla "entrata in vigore del nuovo codice di rito, che ha modificato sostanzialmente la struttura della impugnazione (art. 581 c.p.p.), prescrivendo la formulazione della dichiarazione e dei motivi in un unico atto, si è ritenuto che, al di fuori del caso di rinuncia, le cause di inammissibilità dell'impugnazione abbiano comunque natura originaria, talché il provvedimento che le dichiara ha sempre carattere ricognitivo di un'irrevocabilità della sentenza impugnata, derivante dalla inammissibilità dell'impugnazione e contestualmente ad essa verificatasi (cfr. Sez. III, 8 marzo - 30 aprile 1994, ric. Di Maio)".
2.- Effettivamente dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale si è verificato in giurisprudenza un contrasto circa i casi di inammissibilità dell'impugnazione cui deve riconoscersi carattere pregiudiziale rispetto alle cause di non punibilità regolate dall'art. 129 c.p.p. Numerose decisioni, dopo aver ribadito la tradizionale distinzione tra cause originarie e cause sopravvenute d'inammissibilità, hanno ritenuto che "mentre il codice previgente, distinguendo sotto l'aspetto ontologico e temporale, tra dichiarazione d'impugnazione e presentazione dei motivi, configurava la mancata presentazione dei motivi come causa sopravvenuta d'inammissibilità dell'impugnazione ritualmente proposta, il nuovo codice processuale, unificando in un unico atto la dichiarazione d'impugnazione ed i motivi (art. 581 c.p.p.), configura la mancata enunciazione di questi ultimi come causa originaria d'inammissibilità, intrinseca alla dichiarazione stessa perché incompleta nei suoi elementi essenziali" e tale quindi da rendere l'impugnazione "inidonea ad introdurre il nuovo grado di giudizio" (Sez. VI, 11 gennaio 1991, Cataldo, in Foro it., 1991, 283; ved. anche Sez. IV, 24 febbraio 1992, Vignoli, in Cass. pen., 1993, p. 354); ed hanno concluso che in presenza di un atto d'impugnazione privo dei motivi il giudice dell'impugnazione non ha il potere di rilevare una causa di estinzione del reato (Sez. II, 4 luglio 1991, Toccasio, in C.E.D. Cass., n. 189395), una nullità insanabile (Sez. 1, 7 ottobre 1991, Mattia, in Cass. pen., 1993, p. 872; Sez. VI, 15 febbraio 1991, Sakka, in C.E.D. Cass., n. 187447) o la sopravvenuta abolitio criminis (Sez. VI, 21 dicembre 1993, Colagrossi, in CE.D. Cass., n. 196637). Un'altra decisione ha aggiunto che anche la mancanza del requisito della specificità dei motivi (art. 581 lett. c) c.p.p.) "sanzionata dall'art. 591 lett. c) c.p.p., si risolve ancora in un vizio intrinseco all'atto, privo di un elemento essenziale, e, dunque, in una causa di inammissibilità originaria, con le conseguenze ora cennate" (Sez. III, 8 marzo 1994, Di Maio, in Cass. pen., 1994, p. 2736).
L'orientamento giurisprudenziale opposto è espresso da Sez. I, 8 ottobre 1990, Martino, in Cass. pen., 1992, p. 1533, la quale ha sostenuto che la distinzione tra cause originarie e cause sopravvenute d'inammissibilità" - di cui la dottrina ha già messo in luce il difetto di aderenza alla disciplina dell'irrevocabilità delle sentenze risultante dall'art. 576 c.p.p. 1930 - non può ... essere ulteriormente condivisa di fronte alla diversa e più chiara formulazione dell'art. 648 c.p.p. del 1988" ed ha aggiunto che in base a questa disposizione, "fuori dell'ipotesi in cui l'impugnazione o l'opposizione a decreto di condanna siano state proposte dopo la scadenza del termine all'uopo stabilito, la sentenza o il decreto di condanna diventano irrevocabili solo dopo che sia divenuto irrevocabile il provvedimento con cui è stata dichiarata l'inammissibilità" e che "fino al momento in cui la sentenza o il decreto di condanna non siano divenuti irrevocabili, il processo non può considerarsi ancora definitivamente concluso, con la conseguenza che il giudice, davanti al quale il processo stesso è pendente, ha il potere-dovere, in presenza dei relativi presupposti, di pronunciare la sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 129 c.p.p. o di rilevare una nullità assoluta a norma dell'art. 179 dello stesso codice o una nullità di ordine generale, diversa dalle nullità assolute, verificatasi nel grado precedente".
A ben vedere questa decisione, pur criticando la distinzione tra cause originarie e cause sopravvenute d'inammissibilità, giunge alle stesse conclusioni cui sulla base di quella distinzione era giunta nel vigore del codice abrogato la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale la presentazione tardiva della dichiarazione d'impugnazione dava luogo ad una causa originaria d'inammissibilità, mentre, se era stata effettuata una valida dichiarazione, la mancanza della presentazione dei motivi o la presentazione di motivi privi dei requisiti prescritti dava luogo ad una causa sopravvenuta d'inammissibilità, "come tale non ostativa alla costituzione del rapporto processuale" d'impugnazione (Sez. VI, 15 novembre 1989, Maraventano, in CED Cass., n.183685), nell'ambito del quale sulla dichiarazione d'inammissibilità erano destinate a prevalere le pronunce relative alle cause di non punibilità (art.152 c.p.p. 1930) (Sez. IV, 12 dicembre 1988, Benetollo, in C.E.D.
Cass., n. 180468) o alle nullità insanabili (art. 185 comma 2 c.p.p. 1930) (Sez. III, 22 settembre 1989, Tomasello, in C.E.D. Cass., n. 182449), che il giudice era tenuto ad emettere d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. E il fatto che la sentenza Martino criticando la distinzione tra cause originarie e cause sopravvenute d'inammissibilità abbia raggiunto quella conclusione che nel vigore del codice abrogato in giurisprudenza era divenuta pacifica non deve meravigliare perché alcune decisioni avevano posto a fondamento di quella distinzione proprio l'art. 576 c.p.p. 1930, sostanzialmente uguale al vigente art. 648 c.p.p. (ved. Sez. 1, 8 maggio 1954, Burani, in Giust. pen., 1954, II, c. 399; Sez. un., 14 novembre 1964, Guarnaschelli, in Cass. pen., 1965, p. 319), al quale anche alcuni autori avevano fatto riferimento nel declinare i rapporti tra cause di inammissibilità dell'impugnazione e cause di non punibilità.
Il riferimento all'art. 576 c.p.p. 1930 però non era incontrastato. In dottrina altri autori avevano rilevato che l'art. 576 era diretto a regolare l'esecuzione delle sentenze e che a questo fine la disposizione aveva parlato di irrevocabilità, sicché da essa non potevano trarsi argomenti sui rapporti tra cause di inammissibilità e cause di non punibilità; in giurisprudenza si era consolidato l'orientamento che non dava rilevanza all'art. 576 ma si rifaceva alla distinzione tra cause originarie e cause sopravvenute esposta dopo l'entrata in vigore del codice del 1930 da un noto autore, il quale, dopo aver rilevato che "le cause che rendono giuridicamente inesistente l'impugnazione sono quelle che ne viziano l'origine, cioè la dichiarazione, in quanto questa riguardi un procedimento inoppugnabile, o non impugnabile con il gravame proposto, o sia stata proposta da chi non ne aveva il diritto, od oltre il termine legale", aveva aggiunto: "allorché, invece, la dichiarazione d'impugnazione risulta validamente proposta, mentre il gravame apparisce inammissibile per una causa sopravvenuta (omessa o irrituale presentazione dei motivi;
... rinuncia al gravame), essendo tuttora in corso il procedimento per effetto della detta regolare dichiarazione, l'art. 152 deve essere applicato anche d'ufficio senza prendere in considerazione la questione riguardante l'ammissibilità della impugnazione". Era questa la costruzione alla quale generalmente si rifaceva la giurisprudenza nell'operare la distinzione tra cause originarie e cause sopravvenute di inammissibilità.
3.- Anche le Sezioni unite ritengono che gli artt. 576 c.p.p. 1930 e 648 c.p.p. non possano essere utilizzati per individuare,
nell'atnbito della cognizione del giudice d'impugnazione, il rapporto tra le cause di inammissibilità e le cause di non punibilità: le due disposizioni in questione, come risulta dalla loro collocazione, sono dirette a disciplinare il giudicato ed a segnare l'inizio della fase esecutiva mentre è dalle norme che regolano il processo che deve trarsi la disciplina dei rapporti tra cause di inammissiblità e cause di non punibilità (tutte rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a norma degli ara. 129 e 591 comma 4 c.p.p.) per stabilire quale tra esse debba prevalere sull'altra.
Come si è detto, secondo la giurisprudenza che si era consolidata sotto il vigore del codice abrogato, la dichiarazione d'únpugnazione, essendo regolata come atto separato dai motivi, aveva da sola un effetto d'impulso processuale, che dava inizio al giudizio d'impugnazione e quindi consentiva al giudice dell'impugnazione di rilevare le cause di non punibilità e le nullità assolute, anche se i motivi poi non venivano presentati. Ed è da notare che quando la dichiarazione di impugnazione concerneva la sentenza nel suo complesso, come avveniva generalmente, il giudice dell'impugnazione aveva la possibilità di emettere una declaratoria di non punibilità a norma dell'art. 152 c.p.p. anche rispetto ai capi che non avevano formato oggetto dei motivi (ved. Sez. 1, 15 febbraio 1991, Amante, in C.E.D. Cass., n. 187965). Resta solo da chiedersi se, ed eventualmente come, abbiano inciso le modifiche apportate alla disciplina delle impugnazioni dal vigente codice di rito e non può non condividersi il rilievo, contenuto in numerose decisioni, che la nuova struttura dell'atto d'impugnazione non consente più di distinguere tra dichiarazione e motivi e di riconoscere ad un atto contenente una mera dichiarazione di impugnazione l'effetto di consentire la cognizione delle cause di non punibilità e la declaratoria prevista dall'art. 129 c.p.p.. L'art. 581 c.p.p. infatti stabilisce che l'impugnazione si propone con un atto scritto nel quale, tra l'altro, devono essere enunciati:
a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) le richieste;
c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta", sicché un atto privo dei requisifi prescritti, che si limiti ad esprimere la volontà di impugnare senza indicare i capi o i punti cui intende riferirsi e senza enunciare i motivi, non può costituire una valida forma d'impugnazione e quindi non può produrre quegli effetti introduttivi del giudizio d'impugnazione cui si collega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inaccessibilità. Del resto se si ritenesse il contrario si perverrebbe ad una conclusione assurda, perché si dovrebbe riconoscere ad una generica ed invalida dichiarazione d'impugnazione l'effetto di consentire al giudice una cognizione ai fini dell'art. 129 c.p.p. estesa a tutti i capi della sentenza, mentre lo stesso effetto non potrebbe riconoscersi ad un'impugnazione proposta validamente ma con riferimento solo ad alcuni capi della sentenza, dato che per gli altri capi, e per i relativi reati, la vicenda processuale dovrebbe ritenersi conclusa. Deve quindi Ritenersi che la mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., compreso quello della specificità dei motivi, impedisca di rilevare e dichiarare eventuali cause di non punibilità e quindi, secondo la distinzione tradizionale, dia luogo ad una causa di inammissibilità originaria. Ciò però non signífica che, come ha prospettato l'ordinanza di rimessione alle Sezioni unite, "al di fuori del caso di rinuncia, le cause d'inammissibilità dell'impugnazione abbiano comunque natura originaria" e che in particolare abbia natura originaria la causa d'inammissibilità per la manifesta infondatezza dei motivi.
È da notare che non risultano precedenti di questa Corte che abbiano ricondotto alla categoria della cause originarie l'inammissibilità per la manifesta infondatezza dei motivi o per l'enunciazione di motivi di ricorso per cassazione non consentiti o concernenti violazioni di legge non dedotte in appello (art. 606 comma 3 c.p.p.), e la mancanza non può ritenersi casuale. La
giurisprudenza infatti ha ritenuto correttamente che se sono assenti i requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p. si verifica un'inammissibilità per causa originaria, mentre se quei requisiti sono presenti l'atto produce l'impulso processuale necessario ad originare il giudizio di impugnazione, con la conseguenza che le ulteriori cause di inammissibilità devono considerarsi sopravvenute. Del resto se si pone mente all'attività cognitiva occorrente per rilevare che i motivi sono manifestamente infondati, non consentiti o non dedotti in appello ci si avvede che essa comporta un esame, a volte anche approfondito, degli atti processuali e che nel caso in cui questo esame faccia emergere una causa di non punibilità non ci sono ragioni logiche per negare operatività alla disposizione dell'art. 129 c.p.p. È da aggiungere che il discrimine tra manifesta infondatezza e (semplice) infondatezza dei motivi è incerto e pone il giudice di fronte a una scelta talvolta opinabile, che però agli effetti pratici non è fonte di conseguenze radicalmente diverse se concerne solo l'alternativa tra inammissibilità e rigetto del ricorso, mentre diventerebbe assai impegnativa se l'inammissibilità per manifesta infondtezza dovesse considerarsi preclusiva di un proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p. 4. - Ciò chiarito resta da stabilire se nel caso in esame debba o meno accogliersi la richiesta degli imputati diretta ad ottenere una dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e la conclusione non può che essere affermativa.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con atti separati ed entrambi hanno censurato la sentenza impugnata per il diniego delle attenuanti generiche e per la conferma dell'ordine di demolizione delle opere abusive;
la CI inoltre ha denunciato un vizio di motivazione circa l'affermazione della sua responsabilità. Si tratta dunque di atti forniti dei requisiti stabiliti dall'art.581 c.p.p. e la manifesta infondatezza dei motivi, dedotta dal
Procuratore generale presso questa Corte per chiedere una pronuncia di inammissibilità, non preclude, come si è detto, la rilevabilità della prescrizione.
In conclusione, poiché non risulta l'esistenza delle condizioni occorrenti per un proscioglimento nel merito a norma dell'art. 129 comma 2 c.p.p., la Corte deve rilevare la prescrizione e pronunciare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto pre prescrizione.
Roma 11 novembre 1994.