Articolo 124 del Codice di procedura penale
Articolo 140Articolo 142
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24 ottobre 1989
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1 novembre 2022
Art. 124. Obbligo di osservanza delle norme processuali 1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari ((e collaboratori)) del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullita' o altra sanzione processuale.
2. I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilita' disciplinare.
Entrata in vigore il 1 novembre 2022
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