Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2007, n. 40309
CASS
Sentenza 4 ottobre 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La sospensione del corso della prescrizione è normativamente ancorata all'ipotesi di sospensione del procedimento penale ed è produttiva di effetti per tutti coloro che hanno commesso il reato, ex art. 161, comma primo, cod. pen., e quando si procede congiuntamente per reati connessi, per tutti gli imputati, ex art. 161, comma secondo, cod. pen.. Ne consegue che il rinvio del dibattimento disposto per impedimento dell'imputato o del difensore e su loro richiesta non necessita di un formale provvedimento di sospensione della prescrizione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2007, n. 40309
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40309
    Data del deposito : 4 ottobre 2007

    Testo completo