Articolo 26 della Legge 11 marzo 1953, n. 87
Articolo 25Articolo 27
Versione
15 marzo 1953
Art. 26.
Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente il Presidente della Corte nomina un giudice per la istruzione e la relazione e convoca entro i successivi venti giorni la Corte per la discussione.
Qualora non si costituisca alcuna parte o in caso di manifesta infondatezza la Corte puo' decidere in Camera di consiglio.
Le sentenze devono essere depositate in cancelleria nel termine di venti giorni dalla decisione.
Entrata in vigore il 15 marzo 1953
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