Articolo 413 del Codice di procedura penale
Articolo 406Articolo 357
Versione
24 ottobre 1989
Art. 413. Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato 1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato puo' chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione a norma dell'articolo 412 comma 1.
2. Disposta l'avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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