Sentenza 11 luglio 2001
Massime • 3
In tema di azione penale, qualora il pubblico ministero, dinanzi a un atto contenente una notizia di reato, abbia omesso l'iscrizione nel registro mod. 21 ovvero l'abbia eseguita nel registro mod. 45 delle cd. pseudonotizie di reato, il Procuratore Generale ha facoltà di avocare le indagini preliminari.
Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso provvedimento abnorme decorre dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto effettiva conoscenza e che, in difetto di prova contraria, va identificato in quello indicato dal ricorrente. (Fattispecie concernente ricorso del Procuratore Generale della Repubblica contro provvedimento, non comunicato, di diretta trasmissione in archivio, da parte del P.M., di atti ritenuti penalmente irrilevanti).
I provvedimenti del P.M., in quanto atti di parte, non hanno natura giurisdizionale e, come tali, non sono ne' qualificabili come abnormi (caratteristica esclusiva degli atti di giurisdizione), ne' impugnabili, quantunque illegittimi. (Fattispecie concernente ricorso del Procuratore Generale della Repubblica avverso provvedimento di diretta trasmissione in archivio, da parte del P.M., di atti ritenuti penalmente irrilevanti).
Commentari • 2
- 1. Indagato archiviato non ha diritto di vedere copia del fascicolo (Cass. 14999/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 giugno 2022
L'indagato che abbia avuto visione di gran parte degli atti non ha diritto a vedere il fascciolo a suo carico una volta archiviato: è peraltro manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 116 e 408 c.p.p., sollevata in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonchè 6 CEDU, in quanto il problema della tutela del diritto di difesa della persona sottoposta si pone solo in caso di opposizione alla richiesta di archiviazione e in tal caso l'udienza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell'art. 410 c.p.p., comma 3, assicura congruamente il diritto di difesa anche dell'indagato ed appare in linea con il principio del giusto processo. Deve escludersi che il diniego …
Leggi di più… - 2. GIP non accoglie la richiesta di archiviazione e restituisce gli atti al PMDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 marzo 2022
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti, perché effettui nuove indagini consistenti nell'interrogatorio dell'indagato, anche se afferente ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta l'archiviazione. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona rigettava una richiesta di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/07/2001, n. 34536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34536 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 25
Dott ALDO VESSIA PRESIDENTE REG. GENERALE
1. Dott. PASQUALE TROIANO COMPONENTE N. 503/2000
2. " CO RO "
3. " SC MO "
4. " NA NZ "
5. " ED GL "
6. " SC ZA "
7. " NI ZI "
8. " LO PP "
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova nel procedimento riguardante gli atti relativi all'esposto di:
VA IR;
avverso il decreto in data 28.4.1992 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo;
Udita la relazione del cons. Dr. Marrone;
Letta la requisitoria del Procuratore Generale presso questa Corte dr. Vincenzo Geraci che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Il ricorso del Procuratore Generale
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova propone ricorso avverso il provvedimento del Procuratore della Repubblica di Sanremo che ha disposto la trasmissione al proprio archivio del fascicolo concernente il decesso di IN AS.
Premesso:
- che in data 21 dicembre 1991 VA IR aveva presentato al Procuratore della Repubblica di Sanremo un esposto concernente il decesso della AS, (sua nonna) deceduta anni prima, nel 1973, all'età di 83 anni;
e che, all'esito delle indagini dei CC il P.M. aveva, il 28 aprile 1992, disposto la trasmissione nell'archivio del proprio ufficio del fascicolo in questione.
Il ricorrente sostiene: che "in presenza del decesso di un soggetto anziano affetto da occlusione intestinale e ... di interrogativi e sospetti avanzati da un parente su possibili ritardi nelle terapie d'urgenza si imponevano indagini preliminari approfondite, specie di natura medico legale;
che, in ogni caso, anche in ipotesi di accertata esclusione di responsabilità colposa di terzi, esclusivamente l'organo giurisdizionale avrebbe potuto emettere il provvedimento di archiviazione"; e che "il provvedimento di archiviazione" emesso dal P.M. non solo impedisce alla "sovraordinata Procura Generale ogni verifica della ritualità della procedura" ma sottrae al giudice "quanto di sua esclusiva competenza con la ulteriore conseguenza, nel caso in cui il G.I.P. non accogliesse la richiesta di archiviazione del P.M., di privare il Procuratore Generale della facoltà di avocazione"; donde la natura abnorme del provvedimento impugnato.
Da ultimo, il ricorrente precisa di aver avuto conoscenza del provvedimento in questione solo "occasionalmente ... e recentemente (12 agosto 1999), avendo richiesto in visione il fascicolo a seguito di un ulteriore esposto del IR, con la conseguenza che, in difetto di avvisi di deposito, notificazioni ed altro ..." il ricorso sarebbe tempestivo.
Conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Il ricorso è stato assegnato alla terza sezione penale di questa Corte.
La terza sezione, ravvisando la sussistenza del contrasto, pur dopo la sentenza delle Sezioni Unite, cc 22 novembre 2000, PM in proc. Buonarroti, dep. in data 15 gennaio 2001, n. 34, rv 217244, ha ritenuto, in adesione alla richiesta subordinata del Procuratore Generale (peraltro, formulata quando la sentenza succitata non esisteva), l'opportunità di rimettere la questione alle Sezioni Unite.
Il Primo Presidente Aggiunto ha fissato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, l'udienza dell'11 luglio 2001. L'ordinanza di remissione
Secondo l'ordinanza di remissione, il ricorso del Procuratore Generale di Genova pone in questione l'esistenza del c.d. potere di "cestinazione" del Pubblico Ministero, più esattamente il potere di trasmettere gli atti direttamente in archivio senza adottare la procedura di archiviazione prevista dall'art. 408 ss cod. proc. pen.. L'ordinanza, prende atto che le Sezioni Unite con la decisione, PM in proc. Buonarroti (cit.), hanno stabilito l'esistenza del c.d. potere di "cestinazione" del Pubblico Ministero affermando, altresì, la sua autonomia in ordine alla valutazione preordinata a selezionare i fatti da iscrivere nel modello c.d. 21 e cioè delle notizie di reato (art. 335 cod. proc. pen.) e nel c.d. modello 45 ... e cioè delle pseudo-notizie. Senonché, ad avviso del Collegio remittente, le Sezioni Unite, con la succitata decisione, da un lato, si occupano di "un soggetto diverso", dall'altro, non risolvono" ... il grave problema ... dei rimedi esperibili nei confronti dell'inazione del P.M., e più specificamente, della diretta trasmissione in archivio di atti iscritti a mod. 45 per errore, per negligenza, per dolo ...", giacché un conto è ... "riconoscere il potere di cestinazione", altro "escludere che siano reperibili nell'ordinamento rimedi di carattere processuale qualora si assuma che di tal potere il P.M. abbia fatto un uso non corretto".
Ciò detto, l'ordinanza rileva che mentre alcune decisioni escludono la sindacabilità del decreto con il quale il P.M. disponga la trasmissione in archivio degli atti iscritti al mod. 45, la sentenza EL (sez. VI, cc 10 novembre 1999, dep. 28 novembre 1999, n. 3583) ha ritenuto configurabile, in tal caso, "quanto meno sotto il profilo procedimentale" l'abnormità e, pertanto, la ricorribilità in cassazione del relativo provvedimento.
Da ultimo, l'ordinanza di remissione afferma che "d'altronde" la sentenza delle Sezioni Unite, P.M. in proc. Buonarroti, "... ha chiarito che la disciplina dettata dagli articoli 408 ss e 125 disp. Att. Cod. proc. pen., concerne soltanto le notizie di reato iscritte a modello 21, mentre non sembrano configurabili rimedi processuali diversi dall'impugnazione del decreto del P.M., dal momento che anche il potere d avocazione del P.G. ... presuppone evidentemente quest'ultima iscrizione". E conclude affermando che "la sussistenza del contrasto giurisprudenziale sopra rilevato ... e la delicatezza della questione di principio, indubbiamente di fondamentale importanza ..." ne suggeriscono la rimessione, anche in adesione alla richiesta subordinata del P.G., alle Sezioni Unite "... affinché individuino i rimedi esperibili e decidano sull'ammissibilità del proposto gravame del P.G. genovese avverso il decreto di diretta archiviazione emesso dalla Procura della Repubblica di Sanremo.
La requisitoria del Procuratore Generale
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 21 luglio 2000, aveva già chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile:
- per l'inoppugnabilità oggettiva del provvedimento censurato: per giurisprudenza consolidata, impugnabili sono solo i provvedimenti del giudice e non quelli di una parte del processo, quale il P.M.;
- in quanto "la più significativa eccezione a tale indirizzo" aveva riguardato un provvedimento del P.M. "addirittura illegale" ed "incidente sulla libertà personale oggetto di tutela costituzionale rafforzata" (sez. VI, 11 dicembre 1995, Esposito) che non risulta invocabile nella specie dove "...tale profilo ... non risulta compromesso";
- giacché, il provvedimento impugnato sfugge alla classificazione di abnormità in quanto è stato adottato nell'esercizio di un potere espressamente riservato al pubblico ministero dall'ordinamento, in virtù del quale egli può "... selezionare gli atti portati a sua conoscenza" e iscriverli nei registri all'uopo predisposti, realizzando con ciò "atti interni a contenuto non giurisdizionale che, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte, sfuggono alla possibilità di impugnazione";
- sotto il profilo della sua intempestività, per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 585 vo. Proc. Pen., che secondo la giurisprudenza di legittimità valgono anche per i provvedimenti abnormi.
Con memoria 4 giugno 2001 il Procuratore Generale ha insistito nella richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando i principi affermati nelle pronunce a Sezioni Unite di questa Corte Suprema, nel frattempo intervenute (SS.UU. 21.6.2000, Tammaro e 22.11.2000, n. 34). Ha aggiunto, inoltre che ove si rifletta sul fatto che il P.M. può sempre riconsiderare la natura dell'atto iscritto nel registro delle "pseudo-notizie" e - sulla base di una diversa valutazione - procedere all'iscrizione della (a tal punto ritenuta) notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 (citata sent. S.U. 22.11.2000, n. 34), nulla vieta che a tale "riconsiderazione" lo stesso P.M. possa essere sollecitato dalla parte interessata. Tanto più che - ove quest'ultima si identifichi nel P.M. - siffatta sollecitazione sembra propiziata da quell'obbligo di cooperazione istituzionale tra uffici di cui v'è traccia nella giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. II 15.2.1996, n. 803; Sez. VI 17.12.1997, n. 1146) e della stessa Corte Costituzionale (sent. N. 420/95). MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Va premesso l'accertamento della tempestività del ricorso che risulta proposto in data 13.9.1999 avverso il provvedimento del P.M. che reca la data del 28.4.1992.
Per quanto riguarda i provvedimenti abnormi le Sezioni Unite hanno avuto occasione di precisare che le disposizioni del codice di rito concernenti i termini per la proposizione dell'impugnazione operano anche col riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi, non essendo previste deroghe alla rigorosa generalizzazione della disciplina dei termini perentori contenuta nell'art. 585 c.p.p. (Sez. Un., 9.7.1997, Quarantelli). E, però, la natura stessa
(abnorme) del provvedimento, pone il problema del dies a quo del termine che non può non coincidere con la sua effettiva conoscenza da parte del ricorrente.
Nel caso in esame, dovendosi ritenere attendibile in carenza di prova contraria, la dichiarazione del ricorrente di essere venuto a conoscenza del provvedimento solo il 12.8.1999, il ricorso è da considerare tempestivo.
2) Il ricorso non è però ammissibile in quanto proposto avverso il provvedimento di una parte processuale, il P.M. e non avverso una decisione del giudice.
La lettera dell'art. 568, 1 c.p.p. e l'interpretazione sistematica della norma non lasciano adito a dubbi: sono soggetti a impugnazione solo i provvedimenti del giudice. E, in giurisprudenza, è consolidato il principio per cui gli atti di parte, quali quelli del P.M., non sono annoverabili, nella categoria del provvedimento abnorme la quale comprende solo i provvedimenti aventi natura giurisdizionale e, quindi, i provvedimenti dotati di uno specifico contenuto giurisdizionale (sez. V, cc 9.4.1992, Ciarrapico, dep. in data 13.6.1992, n. 1055, rv. 190617; sez, VI, ud. 17.10.1994, Armanini, dep. in data 22.12.1994, n. 1823, rv. 199982). La decisione contrastante con tale principio (e, perciò, citata nell'ordinanza di remissione) è quella riguardante il caso EL (Cass., sez. VI, sent. n. 3583 del 10.11.1999), che riconnette l'intervento della Cassazione alla necessità di ovviare alla elusione del principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Costit.) che consegue all'uso improprio del registro delle pseudonotizie da parte del P.M. quando (con atto perciò abnorme) archivia direttamente una notitia criminis.
Tesi non condivisibile, però, perché viola il principio fondante del processo penale per il quale tutto il sistema delle impugnazioni è imperiniato sul controllo dei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria (e aventi specifico contenuto giurisdizionale). Le decisioni e gli atti delle parti (pubbliche o private), assumono rilievo solo se e quando filtrate dal provvedimento del giudice. Di tal che non è configurabile l'abnormità degli atti e dei provvedimenti delle parti processuali.
Peraltro, ove si volesse prospettare una deroga a tale principio nei riguardi dei provvedimenti del P.M. con riferimento alla natura costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Costit.), bisognerebbe poi riconoscere che la deroga andrebbe estesa agli atti della difesa con riferimento alla norma costituzionale (art. 24) della inviolabilità del diritto di difesa. Va perciò ribadito l'orientamento per il quale i provvedimenti del P.M., in quanto provenienti da una parte processuale non hanno natura giurisdizionale, e, come tali non possono essere inquadrati nella categoria degli atti abnormi, quale che sia il tasso della loro patologia.
La natura di parte del provvedimento esclude la possibilità dell'intervento diretto del giudice di legittimità, dato che l'eventuale accoglimento del ricorso si sostanzierebbe nel sostituire alla volontà della parte (nella specie di cestinare per inesistenza della notitia crimis) quella del giudice di legittimità (di iscrivere la notizia nel registro delle notizie di reato previsto dall'art. 335 c.p.p.). Nel caso in esame, cioè, questa Corte dovrebbe sostituirsi al P.M. per stabilire se l'esposto del IR sia da configurare come notitia criminis, come sostiene il P.G. ricorrente, facendo leva sull'interrogativo posto dall'esponente sulla causa della morte dell'anziana parente;
o debba essere considerata una pseudo notizia (da archiviare senza il controllo del giudice) come deciso dal P.M., facendo leva sull'esito delle indagini dei CC che avevano riferito essere stata la donna "amorevolmente curata" da un giovane medico suo nipote.
Va rilevato, inoltre, che il controllo del G.I.P. sull'operato del P.M. è previsto dal codice di rito solo nell'ipotesi in cui il P.M. aziona la domanda (chiedendo l'archiviazione o il rinvio a giudizio) e non nell'ipotesi in cui il Procuratore della Repubblica si avvalga della facoltà ex art. 109 Disp. Att. C.p.p., di iscrivere l'atto nel registro delle pseudo-notizie (mod. 45). Come precisato nella recente decisione di queste Sezioni Unite in data 22.11.2000, n. 34, (P.M. in proc. Buonarroti), gli atti penalmente irrilevanti, non sono assoggettati alla procedura formale di archiviazione la quale concerne esclusivamente le notizie di reato, onde non è possibile estendere il controllo del giudice anche alle pseudo-notizie, stante la ineludibile correlazione tra l'archiviazione e la notizia di reato.
In conclusione, va affermato il principio che i provvedimenti del P.M., in quanto atti di parte, non aventi natura giurisdizionale non sono impugnabili davanti al giudice, neppure quando evidente appaia il loro tasso di illegalità.
Il che, naturalmente non esclude la necessità di controllo sui provvedimenti del P.M. in materia di esercizio dell'azione penale, dovendo essere assicurata l'attuazione dell'art. 112 Costit.. 3) Il ricorso del Procuratore Generale genovese, la citata sentenza sul caso EL, l'ordinanza di rimessione e la stessa requisitoria del Procuratore Generale ripropongono in realtà il problema dei rimedi esperibili avverso l'inazione del P.M.. A tale proposito il ricorrente afferma che il provvedimento di cestinazione emesso dal P.M., priva il Procuratore Generale presso la Corte di Appello della facoltà di avocazione.
Conviene, perciò, soffermare l'attenzione sull'istituto previsto dall'art. 412 c.p.p., riguardante appunto l'avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale. Il legislatore delegante (legge 16.2.1987 n. 81) aveva previsto al punto 42) il potere di avocazione da parte del procuratore generale da esercitarsi con decreto motivato, soltanto nel caso di inerzia del pubblico ministero.
Potere che nel codice di rito previgente riguardava in generale l'istruzione sommaria (art. 392, 3° co.) ma le cui modalità di esercizio (volte in più casi rilevanti ad interrompere lo sviluppo delle indagini istruttorie) hanno indotto il nuovo legislatore a limitare tale potere alle ipotesi in cui il pubblico ministero resti inattivo.
Per quel che qui interessa, l'avocazione è prevista dall'art. 412, n. 1 c.p.p. in due casi specifici: quando il pubblico ministero non esercita l'azione penale, oppure non richiede l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice. Orbene, tenuto conto: che l'istituto è sorretto dal favor actionis (Cass., sez. V, 11.1.1991, Agnolucci); che sulla base dei principi affermati nella recente e citata sentenza Buonarroti, la valutazione dell'organo dell'accusa in ordine alla esistenza o inesistenza della notitia criminis prescinde dal dato formale della iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) o in quello delle pseudo-notizie (mod. 45); che tale valutazione compete in eguale misura al Pubblico Ministero presso il Tribunale procedente, e, in caso di sua inerzia al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, l'art. 412 è da interpretare nel senso che qualora il Pubblico Ministero iscriva un atto contenente una notizia di reato nel registro (mod. 45) delle pseudo-notizie (o non provveda affatto all'iscrizione), il Procuratore Generale ha facoltà di avocare a sé le indagini preliminari. È evidente, infatti, che se il potere di avocazione è esercitabile quando il P.M., dopo avere iscritto l'atto nel registro delle notizie di reato, pur dovendo non esercita l'azione penale, a fortiori è esercitabile quando l'inattività del P.M. si spinge al punto da non effettuare l'iscrizione nell'apposito registro o da effettuarla nel registro delle pseudo-notizie, facendo così un uso distorto del suo potere.
Se la notizia di reato non viene azionata dal P.M., si creano i presupposti per l'intervento avocativo del Procuratore Generale e per l'esercizio da parte di questi dello stesso potere di iniziativa del P.M..
A conforto di tale interpretazione, è la norma contenuta nel sesto comma dell'art. 20 D.Pr.R. 22.9.1988 n. 449 (riguardante l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale, che con l'art. 20 ha sostituito l'art. 70 del R.D. 30.1.1941 n. 12):
al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, è fatto obbligo, quando avoca un procedimento penale, di trasmettere copia del relativo decreto motivato al Consiglio Superiore della Magistratura e al Procuratore della Repubblica interessato;
obbligo originariamente collegato alle avocazioni "per inerzia del Pubblico Ministero" e successivamente, (con la soppressione di tale frase operata coll'art. 4 del D.L.
9.9.1991 n. 292, convertito nella l.
8.11.1991 n. 356) esteso a tutti i casi di avocazione previsti dal codice di rito.
La ratio di tale norma va individuata chiaramente nella necessità del più rigoroso controllo sul corretto esercizio dell'azione penale da parte del P.M., in ossequio al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale fissato nell'art. 112 Costit.; controllo che certo non può essere escluso nella ipotesi di un uso distorto del potere di cestinazione.
Pertanto, il ricorso proposto dal Procuratore Generale genovese è inammissibile perché proposto avverso un provvedimento: emesso da una parte processuale (il P.M.), non avente natura giurisdizionale e, perciò, non configurabile come abnorme.
Va, però, precisato che l'impossibilità di controllo giurisdizionale sui provvedimenti del P.M., qualificabili come espressione di inerzia nell'attività di indagine o nell'esercizio dell'azione penale, non esclude l'esistenza dei rimedi esperibili, (in gran parte indicati nella citata sentenza Buonarroti) tra i quali è da ricomprendere l'istituto dell'avocazione delle indagini da parte de Procuratore Generale, tenendo naturalmente conto dei limiti temporali imposti dallo stesso dall'art. 412 c.p.p. per la formulazione delle richieste (trenta giorni dal decreto di archiviazione) e delle condizioni poste (decreto motivato, indagini preliminari indispensabili) per il corretto esercizio del potere di avocazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Penali, in data 11 luglio 2001. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 SETTEMBRE 2001