Articolo 190 del Codice penale
Articolo 189Articolo 201
Versione
1 luglio 1931
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Versione
24 ottobre 1989
Art. 190.

(Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile)

Le garanzie stabilite nell'articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile, limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2°, 4° e 5° del predetto articolo, qualora, per la ipoteca legale, sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell'imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capo verso dell'articolo precedente.
((116)) ----------- AGGIORNAMENTO (116)
Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 , ha disposto (con l'art. 218, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale".
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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