Articolo 62 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 61Articolo 63
Versione
1 settembre 1995
Art. 62. (Responsabilita' per fatto illecito) 1. La responsabilita' per fatto illecito e' regolata dalla legge dello Stato in cui si e' verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato puo' chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si e' verificato il fatto che ha causato il danno.
2. Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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