Versione
1 luglio 1931
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25 maggio 1945
25 maggio 1945
Art. 427.
(Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga)
Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, e' punito, se dal fatto deriva il pericolo di un'inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il disastro si verifica, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.
((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale , sono aumentate da un terzo alla meta'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.
(Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga)
Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, e' punito, se dal fatto deriva il pericolo di un'inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il disastro si verifica, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.
((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale , sono aumentate da un terzo alla meta'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.
Commentari • 4
- 1. Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valangaAvv. Daniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 23 novembre 2020 · 34.775013
Il testo dell'art. 427 c.p. […]
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Giurisprudenza • 8
- 1. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/09/2024, n. 3173Provvedimento: […] Con ordinanza del 13.6.2023, a resa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 29.3.2023 il Giudice dispone il mutamento del rito da locatizio ad ordinario ex art. 427 c.p. […]Leggi di più...
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