Sentenza 11 ottobre 2002
Massime • 1
In materia di prescrizione, l'art. 2947, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui stabilisce che se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati nei primi due commi con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, si riferisce a tutti i fatti illeciti penalmente qualificati ed ascritti all'imputato, ciascuno dei quali costituisce il fondamento di azione di risarcimento contro lo stesso, giacché nella struttura del fatto doloso o colposo considerato dall'art. 2043 cod. civ. come generatore dell'obbligazione è da intendersi contemplata non già la sola azione od omissione del responsabile, ma anche l'evento lesivo. Ne consegue che se gli eventi o le lesioni di interessi giuridicamente protetti sono plurimi - come frequentemente accade in caso di scontro tra veicoli in cui siano coinvolte più persone - il "fatto considerato dalla legge come reato" contemplato dal capoverso della norma in questione deve essere inteso non già come comprensivo della molteplicità degli eventi derivanti anche da un'unica condotta dello stesso soggetto bensì come riferito a ciascun illecito nella sua realtà ontologica, sicché per ciascun evento sorge un'autonoma azione di risarcimento, con un distinto termine di prescrizione, e le cause interruttive o sospensive di tale termine riferite ad un "fatto - reato" non sono estensibili a "fatto - reato" diverso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/10/2002, n. 14528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14528 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO AN - Presidente -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. FABIO MAZZA - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RN IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato PANICI PIERLUIGI, difeso dall'avvocato GIOVANNELLI GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IL GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AUGUSTO AUBRY 2, presso lo studio dell'avvocato PORCU POREN BRUNO, che lo difende unitamente all'avvocato RAMPULLA SERGIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
AT GI, AT MAURIZIA, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGRE MELLINI 27, presso lo studio dell'avvocato SPINELLI GIORDANO TOMMASO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
FA AN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 315/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, sezione 4^ Civile emessa il 21/01/1998, depositata il 27/02/98; RG. 403/1995,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/02 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;
udito l'Avvocato BRUNO PORCU POREN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atti di citazione notificati il 9.7.1990 RN IO conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rovigo, FA LI e ZI GI, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni - che quantificava in L. 300.000.000 - per le gravissime lesioni subite nell'incidente stradale verificatosi in Bosaro il 25.10.1980, e dal quale era derivata anche la morte di UN LA, trasportato sull'auto che esso attore conduceva. Precisava che la Corte di Cassazione, con sentenza del 2.2. - 3.3.1988, aveva definitivamente stabilito la responsabilità, nella misura del 50%, di esso RN e del FA, che mentre guidava un escavatore di proprietà dello ZI, era venuto a collisione con la sua auto. Aggiungeva che la prescrizione, eccepita a seguito della lettera del 14.2.1990 di un suo precedente legale, avv. Del Mercato, da un legale del FA, ed interrotta il 23 dicembre 1987 con lettera di altro legale di esso attore, l'avv. Rampini, non era comunque maturata, perché non poteva decorrere prima del deposito della predetta sentenza di Cassazione. Qualora invece la prescrizione fosse stata ravvisata, la responsabilità doveva attribuirsi allo studio legale Sorgato, che era stato successivamente incaricato anche della sua difesa civile, come era desumibile dalle lettere provenienti dallo stesso, tra cui quella del 27 dic. 1988, intestata "Tribunale di Rovigo - causa civile RN/FA - ZI GI";
da quella con cui esso attore era stato invitato presso il loro studio;
da una terza, inviatagli dall'avv. Maurizia Sorgato, con cui veniva invitato al versamento di L. 800.000.
Pertanto li citava in giudizio, per ottenere, in subordine, la loro condanna al pagamento della somma chiesta nei confronti di FA e ZI.
Questi, costituitisi, eccepivano la prescrizione perché le lesioni integravano un fatto-reato distinto dall'omicidio colposo, definito dalla Cassazione con la sentenza del 2.2.1988, si che l'accertamento della responsabilità del FA e dell'RN in tale diverso giudizio era irrilevante su questo, ed aggiungevano che il danno lamentato da quest'ultimo era solo parzialmente riconducibile all'urto tra la macchina del medesimo e l'escavatore dello ZI perché anche un'altra auto, guidata da un terzo (il LÈ), era entrata in collisione con la prima, e quindi le lesioni complessive erano derivate anche da questo secondo urto. Gli avvocati Sorgato, contestando peraltro la prescrizione eccepita, escludevano comunque la loro colpa professionale non avendo ricevuto nessun mandato dall'attore per curare i suoi interessi civili, avendolo invece assistito soltanto in sede penale nella fase dinanzi alla Corte di Cassazione, mentre per la controversia civile il legale da quegli incaricato era l'avv. Rampini. Peraltro nell'agosto 1989, allorché l'RN aveva ritirato tutte le carte dal loro studio, non si era ancora verificata la prescrizione. Sulla concorde volontà delle parti il Tribunale di Rovigo, con sentenza del 4 febbraio 1994, emetteva decisione parziale sull'an e dichiarava prescritto il diritto di RN IO nei confronti del FA e dello ZI perché il fatto illecito da cui erano derivati i danni lamentati integrava il reato di lesioni colpose, da cui era stato prosciolto il FA per mancanza di querela, e la relativa sentenza era divenuta definitiva il 6.6.1983; pertanto rigettava la domanda attrice nei loro confronti. Rigettava poi la domanda anche nei confronti degli avvocati Sorgato perché i testi escussi avevano escluso che fosse stato loro conferito il mandato per l'esercizio dell'azione civile, mentre il mero esame del fascicolo dell'RN non poteva implicare nessuna accettazione della difesa civile. Tale decisione veniva da questi impugnata per il riconoscimento della non decorrenza della prescrizione prima della sentenza della Cassazione, ed in subordine per l'affermazione della responsabilità professionale degli avvocati Sorgato.
Gli appellati si costituivano chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 27 febbraio 1998, rigettava l'appello, confermando la maturata prescrizione del diritto al risarcimento del danno subito dall'RN perché l'incidente era avvenuto il 25.10.1980; il giudice penale aveva prosciolto il FA e il LÈ dal reato di lesioni colpose in danno dell'RN per mancanza di querela e la sentenza era passata in giudicato il 6 giugno 1983; il processo penale a carico dell'RN e del FA per il reato di omicidio colposo di UN LA, conclusosi con sentenza della Corte di Cassazione del 3 marzo 1988, era del tutto ininfluente, perché i due fatti illeciti erano diversi;
l'ultima interruzione della prescrizione dell'azione civile, per il predetto reato di lesioni colpose, risaliva alla lettera del 23.12.1987 dell'avv. Rampini, procuratore dell'RN, e pertanto era decorsa allorché (9.7.1990) questi aveva notificato la citazione.
Quanto alla colpa professionale degli avvocati Sorgato, dall'istruttoria svolta in primo grado non era emersa la prova del conferimento del mandato da parte dell'RN per difendere i suoi interessi civili, mentre d'altro canto vi era prova che il 3 agosto 1989 il suddetto aveva ritirato il fascicolo dallo studio Sorgato, interrompendo i rapporti professionali con il medesimo, e a tale data mancavano ancora quattro mesi al maturarsi della prescrizione, che dunque ben avrebbe potuto essere interrotta con una semplice raccomandata anche da parte del diretto interessato. Avverso questa sentenza propone ricorso per Cassazione IO RN, cui resistono GI ZI e GI e Maurizio Sorgato. Lo ZI ha altresì depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'RN denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 c.c.". Se esso ricorrente avesse proposto l'azione civile risarcitoria dopo il proscioglimento penale del FA per difetto di querela - 6 giugno 1983 - il processo sarebbe stato necessariamente sospeso fino alla sentenza definitiva sul processo penale, esauritosi nel marzo 1988 e concernente il concorso di colpa dell'RN e del FA nella causazione del sinistro. Perciò la prescrizione biennale (2947 c.c.) non può essere maturata prima di detta data. Infatti dal medesimo fatto illecito guida pericolosa sia di esso RN che del FA erano scaturite sia le lesioni con postumi permanenti a suo danno, sia la morte del LA. Quindi anche il fatto commesso dal FA era rimasto sub judice fino alla pronuncia definitiva della Cassazione, ancorché la mancata proposizione della querela contro il predetto avesse precluso l'azione penale per le lesioni personali subite. E poiché la prescrizione, ai sensi dell'art. 2947 c.c., comincia a decorrere dall'estinzione del reato più grave - l'omicidio - o dalla relativa sentenza irrevocabile, la parziale estinzione del reato meno grave - le lesioni colpose - non ha bloccato il processo penale concernente l'altro fatto "complessivo". Una diversa interpretazione dell'art. 2947 c.c. porrebbe a carico del danneggiato un onere di diligenza eccezionale ed inutile, costringendolo a proporre un'azione civile o atti interruttivi della prescrizione mentre si svolge il processo penale sullo stesso fatto posto a fondamento dell'azione civile.
Il motivo è infondato.
L'art. 2947, terzo comma c.c., nella parte in cui stabilisce che se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati nei primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, si riferisce a ciascun fatto illecito penalmente qualificato ed ascritto all'imputato, e che costituisce il fondamento dell'azione di risarcimento contro lo stesso. Ed infatti, nella struttura del "fatto", doloso o colposo, considerato dall'art. 2043 c.c. come generatore dell'obbligazione, è da intendere non la sola azione o omissione del responsabile, ma anche 19 evento lesivo, con la conseguenza che se gli eventi o le lesioni di interessi giuridicamente protetti sono plurimi - come frequentemente accade nel caso di scontro tra veicoli, in cui talora sono coinvolte più persone, come responsabili e come parti offese, per interessi giuridici diversi - il "fatto considerato dalla legge come reato", contemplato dal cpv della precitata norma, non può esser inteso come comprensivo della molteplicità degli eventi, bensì corrisponde a ciascun illecito nella sua realtà ontologica, ancorché derivati da un'unica condotta dello stesso soggetto. Pertanto per ciascuno di essi sorge un'autonoma azione di risarcimento, con un distinto termine di prescrizione, così come ai fini della prescrizione dell'azione penale (art. 157 c.p.), e di durata corrispondente a questa, se più lunga, al fine di evitare che l'autore di un reato, dichiarato responsabile e condannato in sede penale, resti esente dall'obbligo del risarcimento verso la vittima di esso in conseguenza del più breve termine per la maturazione della prescrizione dell'azione civile risarcitoria, e perciò le cause interruttive o sospensive della prescrizione riferite ad un "fatto" - reato non sono estensibili ad uno diverso, ancorché causato dalla medesima condotta.
Quindi dalla sentenza di proscioglimento di FA LI dal reato di lesioni colpose subite da RN IO, in conseguenza del sinistro stradale del 25.10.1980, emessa il 6.6.1983 dal giudice penale per mancanza di una condizione di procedibilità, è cessata la causa di sospensione della prescrizione dell'azione civile risarcitoria nei suoi confronti biennale ai sensi dell'art. 2947, terzo (comma. c.c. per il venir meno della pendenza del relativo procedimento penale, condizione necessaria, ai sensi dell'art. 295 cpc nella formulazione previgente - che richiamava l'art. 3 cpp per sospendere il processo pregiudicato.
Peraltro, anche se il giudice civile avesse ravvisato la rilevanza della ricostruzione degli stessi fatti materiali del giudizio penale per l'omicidio colposo, provocato anche dalla condotta del FA, in quanto concausa delle lesioni riportate anche dall'RN, per evitare l'ipotetico conflitto di giudicati sui medesimi, poteva sospendere il processo dinanzi a lui pendente, e perciò anche sotto tale profilo è da escludere l'impossibilità dell'esercizio dell'azione risarcitoria da parte dell'RN, preclusiva del decorso della prescrizione. Quindi il motivo è anche sotto tale profilo infondato.
2. - Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "Motivazione illogica. Stravolgimento dei fatti. Carenza di motivazione e/o motivazione contraddittoria. Art. 360 n. 3 e 5 cpc. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2236 c.c.". La Corte di appello ha confuso il mandato giudiziale penale con l'assistenza stragiudiziale civile. Dalle testimonianze assunte (segretaria dell'avv. Sorgato) era risultato che l'avv. Maurizia Sorgato aveva esaminato alcuni documenti relativi alla causa civile da intentare per i danni conseguenti al sinistro in questione, tant'è che aveva chiesto per iscritto un fondo spese per l'azione civile da intraprendere, e quindi vi era la prova del conferimento del relativo incarico. Sul punto la Corte non ha motivato e perciò la sentenza è illogica e contraddittoria. I professionisti hanno accettato di esaminare le carte processuali e perciò hanno assunto i relativi doveri di difesa e responsabilità, anche per il processo civile, tanto più dopo la trasmissione del fascicolo civile da parte dell'Avv. Rampini. La restituzione dei documenti, avvenuta nell'agosto 1989 da parte dello studio Sorgato, non lo ha esonerato dalla predetta responsabilità, soprattutto in assenza di un'esplicita conclusione dell'incarico, del cui affidamento vi è traccia documentale, e anche su tali punti decisivi la sentenza impugnata non ha motivato, pur avendo contraddittoriamente affermato che l'RN avrebbe dovuto essere informato del tempo occorrente per la maturazione della prescrizione.
Quindi altra violazione commessa dai giudici di appello concerne l'art. 2236 c.c. perché il thema decidendi era se l'omessa informazione dell'RN sul breve termine restante per la prescrizione - dall'agosto 1989 al dicembre dello stesso anno - integrava colpa professionale degli avvocati Sorgato, con conseguente obbligo risarcitorio.
2.1.- Anche questo motivo è infondato.
È assolutamente costante l'orientamento della Suprema Corte che limita il sindacato di legittimità all'ipotesi di deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice di merito alla formulazione del proprio convincimento o di mancanza di criteri idonei a sorreggere e a individuare le ragioni del decidere. Ne deriva che tale vizio non può consistere in un apprezzamento del fattile delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perché la norma di cui all'art. 360 n. 5 cpc non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e all'uopo valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 8270/1999). Nella specie i giudici di appello hanno interpretato la documentazione genericamente richiamata dal ricorrente alla luce delle testimonianze assunte, secondo le quali nessun incarico l'RN conferì allo studio Sorgato per la tutela degli interessi civili ed hanno perciò indicato la fonte del proprio convincimento, si che il vizio lamentato non sussiste. Pertanto è irrilevante stabilire se l'omessa informativa all'RN da parte dei legali del predetto studio dell'imminenza del maturarsi della prescrizione civile configuri colpa professionale, perché l'inadempimento ad un contratto presuppone la sua esistenza, che, per i giudici di appello, invece non è stata provata.
Concludendo il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato a pagare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare le spese del giudizio di Cassazione che liquida a favore di GI ZI in complessive euro 5148,43, di cui euro 5.000,00 per onorari, e a favore degli avvocati GI e Maurizia Sorgato in complessive euro 3064,98 di cui euro 3.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2002