Articolo 434 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 433Articolo 435
Versione
6 maggio 1952
Art. 434.
(Sottufficiali)


Oltre i marittimi indicati nel numero 6 dell'articolo 321 del codice, sono sottufficiali: il carpentiere, l'ottonaio, il capitano d'armi, il maestro di casa, il capo fuochista, l'operaio meccanico, l'operaio motorista, l'operaio frigoriferista, l'elettricista.
Il ministro per la marina mercantile puo', sentite le associazioni sindacali interessate, attribuire la qualifica di sottufficiale ad altri marittimi.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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