Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2013, n. 42343
CASS
Sentenza 9 luglio 2013

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Il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, secondo comma del D.Lgs. 3 aprile 2005, n. 152) ha natura di reato istantaneo, eventualmente con effetti permanenti. (In applicazione del principio, la Corte è pervenuta alla declaratoria di estinzione per prescrizione di una violazione verificatasi nell'anno 2006, reputando irrilevante la circostanza che i rifiuti fossero rimasti nel luogo di irregolare deposito nei due anni successivi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2013, n. 42343
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42343
    Data del deposito : 9 luglio 2013

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