Sentenza 17 ottobre 2014
Massime • 1
Per effetto dell'espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del comma primo bis, dell'art. 75, d.P.R. n. 309/1990, come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309/1990.
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- 1. A seguito della riforma introdotta nel sistema della legislazione in tema di stupefacenti dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 maggio 2020
(Annullamento parziale senza rinvio) Il fatto La Corte di appello di Catanzaro confermava integralmente la sentenza di primo grado con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato era stato dichiarato colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4 e ciò per aver illecitamente coltivato in un terreno di sua proprietà ed in un altro contiguo in suo uso 1087 piante di canapa indiana nella fase di maturazione “dalle quali era possibile ricavare 71.165,4 dosi medie singole” con l'aggravante di cui al cit. D.P.R., art. 80, comma 2, per la quantità ingente della sostanza stupefacente coltivata nonché veniva riconosciuta la recidiva reiterata specifica di …
Leggi di più… - 2. Marijuana, ingente quantità solo oltre 2 kg di principio attivo (Cass., SSUU, 14722/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 maggio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2014, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 17/10/2014
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 1930
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 10145/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA IN N. IL 09/02/1958;
avverso la sentenza n. 3517/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 19/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. DONI Federico il quale si riporta al ricorso ed insiste per il suo accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 26.4.2011 AL IN veniva posto in stato di arresto perché colto nella flagranza del reato di illecita detenzione di un ingente quantitativo di cocaina (kg. 69,56 con principio attivo pari a 80,50%) che veniva rinvenuto a bordo di un autoarticolato con rimorchio guidato dal AL: il mezzo trasportava 25 pallets di prodotti farmaceutici e la droga era custodita in quattro scatole sui pallets, diverse per dimensioni e tipo da quelle presenti sugli altri pallets.ln sede di udienza di convalida, l'imputato si avvaleva della facoltà di non rispondere. Tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Monza, l'imputato, all'esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, veniva assolto "per non aver commesso il fatto" ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p.. 2. A seguito di rituale impugnazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, la Corte d'Appello di Milano dichiarava il AL colpevole del delitto ascrittogli e, con la ritenuta aggravante dell'ingente quantitativo di stupefacente, e la diminuente per la scelta del rito, lo condannava alla pena di 8 anni di reclusione ed Euro 60.000,00 di multa.
3. Ricorre per cassazione l'imputato, con atto sottoscritto personalmente.
Lamenta innanzi tutto il ricorrente l'illogicità della motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., laddove la Corte distrettuale avrebbe ancorato il proprio convincimento a mere congetture, valorizzando in senso accusatorio elementi fattuali quanto meno di neutro significato o comunque compatibili con l'estraneità di esso ricorrente al fatto delittuoso addebitatogli, secondo la motivazione resa dal giudice di prime cure che la Corte territoriale non avrebbe efficacemente contrastato: sarebbe comprensibile il silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio all'indomani di un sequestro di ben 70 chili di cocaina, disponendo di difensore di ufficio mai visto prima ed al quale non aveva potuto spiegare le proprie ragioni;
un trasporto tanto rilevante da non poter essere affidato se non ad un soggetto consenziente, costituirebbe regola di esperienza logicamente smentibile così come osservato dal Tribunale con la sentenza di primo grado;
sostanzialmente il carico di droga sarebbe stato attribuito all'imputato solo per aver guidato il veicolo;
il controllo eventualmente imposto all'autista avrebbe potuto al massimo limitarsi ad una sommaria verifica della sussistenza di tutti i 25 pallets ma mai estendersi ad una verifica scatola per scatola;
il possesso di 4 telefoni cellulari ed 8 schede SIM sarebbe del tutto plausibile e spiegabile avuto riguardo all'attività di autotrasportatore svolta da circa un trentennio dal AL con viaggi in tutta Europa, e tenuto conto dell'opportunità di continui cambi di schede a seconda della convenienza della tariffa praticata dall'operatore; l'imputato aveva preso il carico il 20 aprile 2013 ed era poi tornato al proprio domicilio per festeggiare la Pasqua lasciando il mezzo incustodito in parcheggio per cinque giorni, posto che era stato poi fermato il 26 aprile dopo un viaggio via mare (al riguardo sono state allegate al ricorso le bolle di carico): la consapevolezza di un carico del valore di circa 10 milioni di Euro sarebbe logicamente incompatibile con tale condotta;
la Corte distrettuale non avrebbe valutato adeguatamente le lacune istruttorie evidenziate dal primo giudice;
gli investigatori non avevano svolto alcuna indagine sul mittente dei prodotti farmaceutici e sui destinatari, pur avendo utili elementi al riguardo, ed avevano omesso qualsiasi controllo sul traffico telefonico relativo alle schede trovate in possesso dell'imputato; con il ricorso si deduce poi vizio di motivazione sulla ritenuta aggravante dell'ingente quantità e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. CONSIDERATOI IN DIRITTO
1. Il ricorso, quanto alle doglianze concernenti la ritenuta colpevolezza, si fonda essenzialmente sul difetto di motivazione circa la ricostruzione della vicenda, sotto il profilo della dedotta illogicità manifesta degli argomenti della decisione, nella parte in cui, mediante inferenze di massime di esperienze - dal ricorrente valutate come assertive e prive di una plausibile giustificazione - è stato ribaltato il ragionamento assolutorio svolto dal primo giudice.
1.1. Tutti i motivi, ivi compresi quelli relativi al trattamento sanzionatorio, per come proposti ed articolati, sono infondati.
2. Come costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. 27.6.1995 n. 8009; Cass. 16.12.1994 n. 1381; Cass.
9.6.1994 n. 9425; Cass.
9.2.1990 n. 4333), in relazione al vizio di legittimità previsto dall'art. 606 c.p.p., lett. e), il giudice di appello è certamente libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato ed il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, ma ha tuttavia l'obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, le ragioni del suo convincimento, obbligo che, in caso di decisione difforme da quella del giudice di primo grado, impone anche l'adeguata confutazione delle ragioni poste a base della sentenza riformata. Infatti, l'alternatività della spiegazione di un fatto non attiene al mero possibilismo, quale mera esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma a specifici dati fattuali che rendano verosimile la conclusione di un iter logico cui si perviene senza affermazioni apodittiche. Nel caso di contrasto (come nella specie, totale) tra due decisioni di merito in ordine allo stesso fatto, e cioè tra la sentenza di primo grado e quella di appello, il giudice di secondo grado deve analizzare congruamente ed analiticamente le argomentazioni della sentenza appellata, e spiegare perché ritenga che le ragioni ivi addotte non siano condivisibili, ed altro sia il ragionamento in direzione della verità. Il giudice di legittimità, in tale situazione di contrasto da parte dei giudici di merito, ben può esaminare la sentenza di primo grado e valutare se il secondo giudice, nel sostituire il proprio modo di vedere a quello risultante dalla sentenza appellata (sorretta, fino a quel momento, da una presunzione di giustizia), abbia tenuto nel debito conto, sia pure per disattenderle, le argomentazioni esposte da quest'ultima: la valutazione del giudice di secondo grado, soprattutto se la difformità concerne l'affermazione o l'esclusione della responsabilità dell'imputato, non può essere infatti superficiale o arbitraria, e tale invece si rivelerebbe qualora disattendesse in modo irragionevole o se omettesse persino di prendere in esame i contrari argomenti del primo giudice. Trattasi di principio autorevolmente avallato dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno avuto modo di precisare quanto segue: "In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato" (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 Ud. - dep. 20/09/2005 - Rv. 231679).
3. Ciò posto, occorre ora verificare se, nel caso in esame, la Corte distrettuale, nel ribaltare il verdetto del primo giudice, abbia adempiuto all'onere motivazionale quale precisato da questa Corte con i principi teste ricordati. La risposta è affermativa: la Corte territoriale ha offerto una diversa lettura del compendio probatorio già vagliato dal Tribunale, svolgendo considerazioni rigorosamente ancorate a quanto accertato in punto di fatto.
3.1. Innanzitutto, in tema di valutazione della prova, e per risalente giurisprudenza, va operata una netta differenza tra "massima di esperienza" e "mera congettura", nel senso che "nel primo caso il dato è stato già, o viene comunque, sottoposto a verifica empirica e quindi la massima può essere formulata nella scorta dell'"id quod plerumque accidit", mentre nel secondo caso tale verifica non vi è stata, ne' può esservi, ed essa resta affidata ad un nuovo calcolo di possibilità, sicché la massima rimane insuscettibile di verifica empirica e quindi di dimostrazione. Pertanto, poiché il giudizio che viene formulato a conclusione del processo penale non può mai essere di probabilità, ma di certezza, possono trovare ingresso, nella concatenazione logica di vari sillogismi in cui si sostanzia la motivazione, anche le "massime di esperienza" non certo le mere congetture (cfr. in termini: sez. 1^, 00 329/1991, Grilli ed altri, RV. 186149). In tale prospettiva il controllo della Corte di Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, a meno che non ricorrano le seguenti due circostanze:
1) che la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo non corretti criteri di metodo e senza l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento;
2) che la motivazione non abbia fornito una spiegazione - plausibile e logicamente corretta - delle scelte operate. Inoltre, va rilevato che la censura di illogicità risulta meritevole di accoglimento solo se il ragionamento non sia stato basato su di una reale massima di esperienza (cioè: su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse e valevole per nuovi casi), ma si limiti, al contrario, a valorizzare una illazione congetturale, cioè una ipotesi non legata all'"id quod plerumque accidit" ed insuscettibile di verifica empirica, oppure abbia utilizzato una pretesa regola generale che risulti però priva di qualunque e pur minima plausibilità esperienziale: "Il controllo della Corte di cassazione sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere proposta quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza - cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi - e valorizzi piuttosto una congettura, cioè una ipotesi non fondata sullo "id quod plerumque accidit", insuscettibile di verifica empirica, od anche una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità." (Sez. 6^, n. 16532 del 13/02/2007 Ud. - dep. 24/04/2007 - Rv. 237145). In tale ottica, le asserzioni dei giudici di seconda istanza, circa la ritenuta inverosimiglianza della tesi dell'affidamento di un carico di 70 chili di cocaina di elevato grado di purezza - per un valore di circa 10 milioni di Euro - a soggetto totalmente ignaro della natura della merce trasportata, non denotano alcun deficit argomentativo, posto che le derivate deduzioni e conclusioni, in punto di responsabilità, hanno comportato l'impiego corretto di una massima di comune esperienza, sostenuta da intuibile e persuasiva verifica, empirica e logica;
basti pensare infatti, come evidenziato dalla Corte territoriale, ai rischi connessi al trasporto di merci tramite autoveicoli, mezzi di trasporto soggetti a controlli nonché possibili obiettivi di furti e rapine (a volte anche con la complicità dello stesso autista): con la conseguenza che il corriere assume anche il compito di adottare le dovute cautele. Ed è non solo massima di esperienza, ma anzi regola commerciale, come opportunamente sottolineato dalla Corte d'Appello, che il corriere non accetti un carico senza eseguire alcun controllo preventivo, sussistendo una sua responsabilità in caso di ammanchi;
lo stesso imputato all'udienza del 21 febbraio 2013 aveva dichiarato di aver fatto un controllo ma di non aver visto la droga poi rinvenuta dagli Agenti operanti in occasione dell'ispezione della merce effettuata all'interno del veicolo: affermazione palesemente mendace, non essendo credibile che potessero sfuggire al controllo del AL 4 scatole contenenti 70 chili di droga.
3.2. È altresì jus receptum che il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa. La sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sè, ma va posto in relazione agli altri. Tanto che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Cass. Sez. 5^, sent. n. 8411 del 21/05/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487).
4. Orbene, la Corte di Appello di Milano ha posto alla base del giudizio di responsabilità i seguenti fatti, che, unitariamente considerati, rendono assolutamente adeguata, e priva di qualsiasi connotazione di illogicità, la motivazione posta a base dell'affermazione di colpevolezza:
1) la sostanza illecita era stata rinvenuta dalla Guardia di Finanza di Como all'esito della perquisizione del contenuto dell'autoarticolato condotto dal AL, a tal fine fermato ad Ancona al suo arrivo dalla Grecia, e scortato fino alla società cui era destinato il carico, in Burago Molgora, trattandosi di prodotti farmaceutici che dovevano essere mantenuti alla temperatura di 15 - 25 gradi centigradi all'interno del rimorchio chiuso, per impedirne il deterioramento;
2) all'interno del camion, collocate sui bancali, in fondo al rimorchio, ma non occultate all'interno dì scomparti schermati, gli agenti della Guardia di Finanza avevano individuato quattro scatole contenenti la cocaina;
3) l'indagato, era stato altresì trovato in possesso di quattro telefoni cellulari ed 8 schede Sim;
4) in sede di interrogatorio di convalida dell'arresto il AL si era avvalso della facoltà di non rispondere;
5) all'udienza preliminare l'imputato aveva dichiarato di aver controllato il carico ma di non aver visto le scatole con la droga. Si sostiene poi con il ricorso che il AL, se fosse stato consapevole della presenza dello stupefacente all'interno dell'autotreno, non avrebbe lasciato il veicolo - asseritamente incustodito - in parcheggio dal 20 al 25 aprile per fermarsi in famiglia e festeggiare la Pasqua;
trattasi di affermazione che non ha pregio posto che non sono state indicate le modalità del parcheggio - in ordine alle quali il ricorrente non ha offerto alcun concreto elemento di riscontro, essendosi limitato alla mera asserzione di aver lasciato il veicolo "incustodito" (pag. 11 del ricorso) - ed è verosimile e plausibile che, trattandosi di veicolo non vuoto, ma con un carico di merce, lo stesso sia stato tenuto in parcheggio in luogo sicuro e sotto il diretto e costante controllo del AL. Per quel che riguarda le prospettate lacune investigative, quali indicate dal ricorrente, le stesse non avrebbero comunque nessun rilievo in relazione alla specifica posizione dell'imputato.
4.1. Nè miglior sorte può avere il principio del nemo tenetur se detegere (invocato dal ricorrente), posto che sarebbe stato interesse dell'imputato fornire immediatamente spiegazioni credibili (se esistenti) a sua discolpa, di fronte all'accusa di traffico di un ingente quantitativo di stupefacente di elevato grado di purezza, accusa basata su un dato oggettivo di imponente spessore probatorio quale la guida di un veicolo al cui interno era custodita la droga:
di tal che, non pare plausibile spiegare il silenzio serbato in sede di interrogatorio di garanzia, con l'accenno all'assistenza legale affidata ad un difensore di ufficio con il quale il AL non aveva potuto colloquiare.
4.2. Nè il ricorrente potrebbe dolersi di omesso esame da parte del giudice dell'appello di eventuali risultanze probatorie favorevoli trascurate dal primo giudice (peraltro in giudizio celebrato con rito abbreviato), non segnalate al giudice dell'appello: "Nell'ipotesi di omesso esame, da parte del giudice, di risultanze probatorie acquisite e decisive, la condanna in secondo grado dell'imputato già prosciolto con formula ampiamente liberatoria nel precedente grado di giudizio non si sottrae al sindacato della Corte di cassazione per lo specifico profilo del vizio di mancanza della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), purché l'imputato medesimo, per quanto carente di interesse all'appello, abbia comunque prospettato al giudice di tale grado, mediante memorie, atti, dichiarazioni verbalizzate, l'avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e nel contempo decisive, pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia di quel giudizio, oltre quelle apprezzate e utilizzate per fondare la decisione assolutoria. In detta evenienza al giudice di legittimità spetta verificare, senza possibilità di accesso agli atti, ma attraverso il raffronto tra la richiesta di valutazione della prova e il provvedimento impugnato che abbia omesso di dare ad essa risposta, se la prova, in tesi risolutiva, assunta sia effettivamente tale e se quindi la denunciata omissione sia idonea a inficiare la decisione di merito. (Sez. Un., 30 ottobre 2003, Andreotti, RV 226093).
5. Quanto alla ritenuta aggravante dell'ingente quantitativo, il dato ponderale e la natura della sostanza (70 chili circa di cocaina) ed il grado di purezza della sostanza (80,50% di principio attivo) rispecchiano anche i criteri enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte ai fini della configurabilità dell'aggravante in argomento (Sez. Un., n. 36258 del 24/05/2012 Ud. - dep. 20/09/2012 - P.G. e Biondi). Giova poi evidenziare che, di recente, questa Corte ha condivisibilmente precisato (Sez. 4^, 20 giugno 2014, Jutaru ed altro) che per effetto dell'espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, comma 1 bis, come modificato dalla L. 16 maggio 2014, n. 79,
di conversione, con modificazioni, del decreto L. 20 marzo 2014, n. 36, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità
di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2. 5.1. Per quel che riguarda l'addebitabilità soggettiva dell'aggravante all'imputato, si sostiene con il ricorso che non sarebbe stata accertata, come invece sarebbe stato necessario, la colpevolezza del AL anche in relazione alla circostanza contestata, essendo indispensabile dimostrare che detta circostanza sarebbe stata da lui conosciuta, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa: è stata evocata al riguardo dal ricorrente la sentenza n. 20663/2008 (erroneamente indicata nel ricorso, per evidente refuso, con il n. 20633/2008). Orbene, valgono in proposito tutte le considerazioni sopra esposte in punto di responsabilità, nel senso che le modalità del fatto, il numero delle scatole ed il rilevante peso complessivo della sostanza in esse contenuta (circa 70 chili), la delicatezza del compito affidato al AL dai trafficanti della droga - avuto riguardo al rilevantissimo valore economico del carico - il reticente atteggiamento processuale dell'imputato, sono elementi univocamente convergenti nella direzione della piena consapevolezza dell'imputato anche in ordine all'aggravante "de qua", in presenza dei quali dunque la Corte territoriale ha legittimamente ritenuto, senza la necessità di ulteriore e specifica motivazione, che il AL fosse ben cosciente del quantitativo di droga affidatogli. In proposito giova evocare la recentissima sentenza n. 13087/2014 (della Sesta Sezione Penale, Rv. 258643) con la quale è stato affermato che legittimamente era stata riconosciuta dai giudici di merito l'aggravante dell'ingente quantitativo di droga in relazione ad un caso di illecita detenzione di oltre nove chili di cocaina rinvenuti all'interno dell'auto guidata dall'imputato-ricorrente, il quale aveva negato di essere a conoscenza del dato ponderale, ed aveva ammesso di aver (accettato di accompagnare altra persona - seduta in auto al lato passeggero e rivelatasi quale punto di riferimento di un'organizzazione dedita al narcotraffico internazionale - per la consegna di una partita di droga in un'altra città.
6. Priva di fondamento è, infine, la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. E Non va invero dimenticato che, secondo un principio condivisibile, in tema di circostanze) attenuanti generiche - posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile - la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, si da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale t emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
mitigazione il cui diniego risulta, per converso, adeguatamente motivato alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. In questa prospettiva, anche uno solo degli elementi indicati nell'art. 133 c.p., attinente alla personalità del colpevole o alla entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso, può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti generiche (cfr. Sezione 2^, 22 febbraio 2007, Bianchi ed altri). Nella concreta fattispecie, va in primo luogo osservato che dal verbale di udienza (19 giugno 2013) del giudizio di secondo grado non si rileva che la difesa, nel rassegnare le conclusioni, avesse fatto richiesta, per l'ipotesi di riforma della sentenza appellata dal P.M., di concessione delle attenuanti generiche adducendo specifici elementi a sostegno dell'invocato beneficio (la difesa si limitò a sollecitare la conferma della sentenza di primo grado); in secondo luogo, mette conto sottolineare che la Corte d'Appello ai fini della dosimetria della pena ha evidenziato la particolare gravita del fatto, così implicitamente dando conto del proprio convincimento circa la ritenuta non meritevolezza, da parte dell'imputato, del beneficio in argomento.
7. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2015