Articolo 116 del Codice di procedura civile
Articolo 115Articolo 113
Versione
21 aprile 1942
Art. 116.
(Valutazione delle prove).

Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.

Il giudice puo' desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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