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19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
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29 aprile 2026
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Art. 2380.
(( (Sistemi di amministrazione e di controllo). )) .
((Lo statuto adotta per l'amministrazione e per il controllo della societa' uno dei sistemi di cui ai successivi paragrafi 2, 3 e 4 della presente sezione, nei quali, rispettivamente, le funzioni sono attribuite a uno o piu' amministratori e a un collegio sindacale, a un consiglio di gestione e a un consiglio di sorveglianza, a un consiglio di amministrazione e a un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno.
Salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data della riunione dell'organo competente convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.
Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente paragrafo che fanno riferimento al consiglio o agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione o ai rispettivi componenti.))
(( (Sistemi di amministrazione e di controllo). )) .
((Lo statuto adotta per l'amministrazione e per il controllo della societa' uno dei sistemi di cui ai successivi paragrafi 2, 3 e 4 della presente sezione, nei quali, rispettivamente, le funzioni sono attribuite a uno o piu' amministratori e a un collegio sindacale, a un consiglio di gestione e a un consiglio di sorveglianza, a un consiglio di amministrazione e a un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno.
Salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data della riunione dell'organo competente convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.
Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente paragrafo che fanno riferimento al consiglio o agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione o ai rispettivi componenti.))
Commentari • 115
- 1. comitato esecutivohttps://www.brocardi.it/ · 218.41719
Consulenza legale Q202127530 (Articolo 2381 Codice Civile - Presidente) «Come stabilito dall' art. 2380 del c.c. , primo comma, la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali devono compiere le operazioni...»
Leggi di più…
Giurisprudenza • 187
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 04/11/2003, n. 16496Provvedimento: […] nel contesto della norma, l'eventualità che l'atto costitutivo non abbia stabilito il numero degli amministratori, ma si sia limitato ad indicare un numero massimo ed numero minimo, costituisce un postulato della disciplina con essa specificamente dettata: non è nel terzo comma dell'art. 2380 c.c., cioè, che deve essere rinvenuto il fondamento normativo alla possibilità che l'atto costitutivo di una s.p.a. si limiti ad indicare un numero massimo ed un numero minimo di amministratori, giacché l'art. 2380, […]Leggi di più...
- contenuto della relativa clausola·
- organo amministrativo·
- designazione di un amministratore unico o di un consiglio di amministrazione·
- legittimità·
- attribuzione del potere di scelta all'assemblea ordinaria·
- previsione nello statuto·
- struttura e composizione·
- fondamento·
- società a responsabilità limitata·
- organi sociali·
- amministrazione·
- di capitali·
- società