Versione
16 settembre 2010
16 settembre 2010
Art. 5
Tribunali amministrativi regionali
1. Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i tribunali amministrativi regionali e il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige.
2. Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In mancanza del presidente, il collegio e' presieduto dal magistrato con maggiore anzianita' nel ruolo.
3. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige resta disciplinato dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
Tribunali amministrativi regionali
1. Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i tribunali amministrativi regionali e il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige.
2. Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In mancanza del presidente, il collegio e' presieduto dal magistrato con maggiore anzianita' nel ruolo.
3. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige resta disciplinato dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
Commentari • 283
- 1. La competenza del giudice amministrativoMaria Dolores Iacuzio · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 253.55858
[…] che ‹‹la giurisdizione amministrativa è esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del presente codice›› mentre gli articoli 5 e 6 c.p.a . entrano nello specifico: l'art. 5 comma 1 c.p.a . sancisce che ‹‹sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i tribunali amministrativi regionali e il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino – Alto Adige›› e l'art. 6 comma 1 c.p.a. dispone che ‹‹il Consiglio di Stato è organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa››[7]. […] fermo restando quanto disposto dal comma 7.” [ 5] Art. 16 c.p.a . – Regime della competenza: Il regolamento di […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Milano, sez. IV, sentenza 27/01/2020, n. 182Provvedimento: […] Visto l'art. 34/5, c.p.a.; […] Ritenuto di dover prendere atto della cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34/5 c.p.a., avendo conseguito il ricorrente, nelle more del giudizio, il bene della vita oggetto della controversia, con compensazione delle spese, tenuto conto dell'ammissione del ricorrente stesso al patrocinio a spese dello Stato (con provvedimento della competente Commissione n. -OMISSIS-);Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- art. 52 del D.Lgs. 196/2003·
- Regolamento (UE) 2016/679·
- art. 34/5 c.p.a.·
- tutela della privacy·
- annullamento decreto rigetto ricorso assegnazione alloggio ERP·
- patrocinio a spese dello Stato·
- cessazione della materia del contendere