Art. 59.
(Termine per la rinnovazione dell'istanza).
L'istanza, quando e' stata rigettata, non puo' essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.
(Termine per la rinnovazione dell'istanza).
L'istanza, quando e' stata rigettata, non puo' essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.