Articolo 59 del Codice civile
Articolo 58Articolo 60
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19 aprile 1942
Art. 59.

(Termine per la rinnovazione dell'istanza).

L'istanza, quando e' stata rigettata, non puo' essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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