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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 59.
(Termine per la rinnovazione dell'istanza).
L'istanza, quando e' stata rigettata, non puo' essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.
(Termine per la rinnovazione dell'istanza).
L'istanza, quando e' stata rigettata, non puo' essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.
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- 1. Presunzione di innocenza impedisce dichairazioni colpevoliste di pubblici ufficiali (Corte EDU, 6/2026 Marinakis)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 giugno 2026 · 37.5434
[…] Aggiunge che in ogni caso, anche prima dell'adozione di detta legge, il ricorrente aveva la possibilità di intentare un'azione basata sul suddetto articolo 105 in combinato disposto con gli articoli 57 e 59 del codice civile, relativi alle violazioni della personalità, entro un termine di cinque anni a decorrere dalle dichiarazioni in questione. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Bergamo, sentenza 25/05/2022, n. 312Provvedimento: […] La ricorrente veniva ingiustificatamente esclusa dall'elenco dei docenti aventi diritto ad accedere al meccanismo straordinario di reclutamento ex art. 59 cc. 4 ss. del DL n. 73/2021. […]Leggi di più...
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