Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/1999, n. 14588
CASS
Sentenza 10 novembre 1999

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Il PM procedente nel presentare la richiesta di rinvio a giudizio, a norma degli artt. 416, secondo comma, cod. proc. pen. e 130 disp. att. cod. proc. pen., deve trasmettere al g.i.p. tutti gli atti noti al suo ufficio relativi alle indagini espletate per quel reato, attinenti all'imputato ed ai capi d'imputazione per i quali il giudizio è richiesto, pur se acquisiti in una fase conclusasi con decreto di archiviazione per essere ignoti gli autori del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il P.M. dovesse trasmettere al Gip tutti gli atti raccolti nello stesso procedimento conclusosi in fase iniziale con l'archiviazione per essere ignoti gli autori del reato).

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  • 1Fascicolo PM caotico, quali conseguenze? (Corte Cost. 142/2009)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 luglio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/1999, n. 14588
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14588
Data del deposito : 10 novembre 1999

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