Sentenza 10 novembre 1999
Massime • 1
Il PM procedente nel presentare la richiesta di rinvio a giudizio, a norma degli artt. 416, secondo comma, cod. proc. pen. e 130 disp. att. cod. proc. pen., deve trasmettere al g.i.p. tutti gli atti noti al suo ufficio relativi alle indagini espletate per quel reato, attinenti all'imputato ed ai capi d'imputazione per i quali il giudizio è richiesto, pur se acquisiti in una fase conclusasi con decreto di archiviazione per essere ignoti gli autori del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il P.M. dovesse trasmettere al Gip tutti gli atti raccolti nello stesso procedimento conclusosi in fase iniziale con l'archiviazione per essere ignoti gli autori del reato).
Commentario • 1
- 1. Fascicolo PM caotico, quali conseguenze? (Corte Cost. 142/2009)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 luglio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/1999, n. 14588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14588 |
| Data del deposito : | 10 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 10/11/1999
1. Dott. MACRII GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. MOCALI PIERO " N. 966
3. Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 20960/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) CC IO n. il 19.04.1961
avverso sentenza del 19.02.1999 CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MABELLINI ANNA
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Oscar Cedrangolo Udito il difensore Avv. Andrea Ricci che chiede l'accoglimento del ricorso
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I - Con sentenza 30.1.99 la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza 20.10.93 del Tribunale di Bergamo, che aveva dichiarato HI CL colpevole dei reati ascrittigli (rapina aggravata dall'uso di una pistola ai danni di RA RA, titolare di gioielleria, al quale era stata sottratta una catena d'oro; lesioni aggravate dal nesso teleologico ai danni dello stesso, colpito al capo;
tentato omicidio, per aver cercato più volte di far fuoco contro il gioielliere alzando il cane dell'arma, senza peraltro che i colpi esplodessero;
detenzione e porto illegali della pistola utilizzata).
Disattendeva il motivo d'appello concernente la mancata trasmissione dal P.M. al G.i.p. nella fase delle indagini preliminari del fascicolo relativo al reato commesso da ignoti aperto immediatamente dopo la rapina, contenente dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dal RA e dalla moglie, che la difesa avrebbe potuto utilizzare. Considerava che nessuna norma impone tale trasmissione, che comunque dalla mancata trasmissione di atti in genere da parte del P.M. deriva, solo la inutilizzabilità degli stessi, e che l'eventuale trasmissione avrebbe comportato la necessità del dibattimento per individuare le discordanze tra le varie versioni ipotizzate dalla difesa, situazione incompatibile con il rito abbreviato dalla stessa difesa richiesto. Aggiungeva che l'ipotizzata trasmissione degli atti in questione non avrebbe potuto comportarne l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento, non costituendo le dichiarazioni del RA e della moglie atti irripetibili. Escludeva fosse stato violato l'art. 507 c.p.p. in considerazione del motivato rigetto della tardiva richiesta difensiva di sentire quale teste la moglie del RA, e confermava la propria ordinanza di rigetto della corrispondente richiesta di rinnovazione del dibattimento sul punto a norma dell'art. 603 c.p.p. proposta dalla difesa, motivando con la piena credibilità e attendibilità del RA in ordine al riconoscimento avvenuto, tenuto conto delle circostanze dei suoi incontri con il HI, che già in precedenza per due volte aveva visitato il negozio regolarmente. Riteneva giustificato il diniego opposto dal P.M. alla richiesta del rito abbreviato in conseguenza dell'apporto conoscitivo dato in dibattimento dalla testimonianza del RA anche in ordine alla pistola utilizzata.
II - Ha proposto ricorso il difensore dell'imputato per i seguenti motivi.
1) Nullità ex art. 178 lett. c) del decreto che dispone il giudizio per violazione da parte de P.M. dell'obbligo imposto dall'art. 416 c.2 c.p.p. di porre a disposizione il fascicolo concernente la rapina aperto contro ignoti. La rilevanza di quegli atti era emersa anche in dibattimento, quando il RA aveva dichiarato che sua moglie era certa di aver riconosciuto in una persona diversa dall'imputato il rapinatore, e la violazione aveva comportato pregiudizio per la difesa, non posta in grado di attuare le contestazioni di cui all'art. 500 c. 1 c.p.p. Fonda la propria tesi sulla sentenza costituzionale n. 145 del 1991, che in via interpretativa ha affermato l'obbligo del P.M. di trasmettere al G.u.p. l'intera documentazione in suo possesso.
2) Nullità della sentenza ex artt. 606 lett. c), in relazione all'art. 178 lett. c) per violazione diritto di difesa, e, in relazione all'art. 507 c.p.p., per illogicità della motivazione in ordine al rigetto della istanza di audizione di testi la cui rilevanza era emersa in dibattimento;
corrispondentemente, violazione di legge e vizio di motivazione del diniego della Corte di Appello di rinnovare il dibattimento.
3) Violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento all'imputato della diminuente del rito abbreviato, ingiustamente negato: il dibattimento aveva portato al riconoscimento attuato dal RA, viziato dalla precedente visione della fotografia dell'imputato, e alla indicazione da parte del teste della pistola brunita in sequestro, anziché dell'altra cromata mostratagli, come quella usata contro di lui, senza che ciò comportasse un riconoscimento individualizzato dell'arma. III - 1) Il primo motivo pone il rilevante problema delle conseguenze che derivano dalla mancata trasmissione dal P.M. al G.i.p. a norma dell'art. 416 c. 2 c.p.p., al momento della richiesta di rinvio a giudizio, di tutti gli atti concernenti le indagini espletate. a) La norma citata è chiara nello stabilire che "con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari". Il dettato non lascia spazio a scelte discrezionali del pubblico ministero, che potrebbero escludere dalla conoscenza del g.i.p. o dalla difesa degli atti o documenti a quest'ultima favorevoli. L'obbligo del p.m. di trasmettere al g.i.p. l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini è stato autorevolmente affermato, in via interpretativa, dalla Corte Costituzionale con la sentenza 5.4.1991 n. 145, con la quale si è esclusa la illegittimità dell'art. 416 c. 2 c.p.p., denunziata per violazione degli artt. 24, 101 e 102 Cost., rispettati proprio in quanto la norma in contestazione prevede che "da un lato, nessun atto inerente alle indagini espletate fino all'udienza preliminare possa essere sottratto alla conoscenza delle parti;
dall'altro, che nessuna indebita limitazione possa essere apposta alla cognizione del giudice per le indagini preliminari ai fini dell'adozione delle determinazioni allo stesso spettanti". (in Cass. Pen 1991, II, p. 489).
L'interpretazione suggerita si fonda, esplicitamente, sulla "Relazione al progetto preliminare", nella quale si prevede che con la richiesta di rinvio giudizio debba essere trasmessa "l'intera documentazione degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero"; sull'art. 130 c. 1 disp. di atti al c.p.p., che prevede, nel caso che gli atti di indagine riguardino più persone e la richiesta di rinvio a giudizio una sola, la trasmissione degli atti indicati dall'art. 416 c. 2 "per la parte che si riferisce alle persone ed alle imputazioni per cui viene esercitata l'azione penale", confermando in tal modo la inesistenza di un potere discrezionale di scelta in capo al p.m.; sulla prescrizione dell'art.419 c. 3 c.p.p., che disponendo l'invito del giudice al p.m., in sede di fissazione di udienza preliminare, di "trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio", conferma che il g.i.p. debba disporre degli atti nella loro completezza;
sulla formazione ai sensi degli artt. 431 e 433 di due diversi fascicoli, del dibattimento e del pubblico ministero, ad opera del g.i.p. che dispone il giudizio, il quale evidentemente deve disporre della documentazione nella sua integralità.
L'interpretazione suggerita dalla Consulta, in coerenza alle norme costituzionali e con particolare riferimento al diritto di difesa, è consona al criterio fondamentale al quale il codice del 1988 si ispira, stabilito dall'art. 2 c. 1 n. 3 della legge delega, che prevede la "partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento"; ed è tanto più da condividersi attualmente, in conseguenza del principio della necessità che giudice ed indagato conoscano "tutti gli elementi a favore dell'imputato", introdotto in tema di richiesta di misure cautelari nell'art. 291 c.p.p. dall'art, 8 c. 1 legge n. 332 del 1995. Se al p.m. è imposto di rendere noti gli elementi favorevoli alla difesa nell'ambito di un procedimento incidentale, tanto più quest'obbligo deve valere nel corso del procedimento principale, destinato a sfociare nella, decisione definitiva.
b) La "documentazione relativa alle indagini espletate", indicata dall'art. 416 c. 2 comprende sia gli atti compiuti quando ancora si procedeva contro ignoti , sia quelli formati o acquisiti quando già sul registro previsto dall'art. 335 c.p.p. è iscritto il nome della persona alla quale il reato è attribuito. Le indagini preliminari costituiscono infatti una attività unitaria, che comprende anche il periodo in cui sono ignoti gli autori del fatto. Ciò risulta dalle due norme citate, che non prevedono frattura tra una fase e l'altra;
è confermato dagli artt. 109 e 110 disp. di att. al c.p.p., per i quali la conoscenza del nome della persona alla quale il reato attribuito costituisce soltanto un possibile sviluppo operativo di uno stesso procedimento per i cui atti sono previste annotazioni e attestazioni facenti capo al medesimo registro;
è ribadito dall'art. 16 norme regolamentari al c.p.p., per il quale devono essere annotati dalla cancelleria del giudice per le indagini preliminari "in apposito registro, sotto un unico numero d'ordine, tutti i provvedimenti relativi ad un medesimo procedimento adottati nel corso delle indagini preliminari o a seguito della chiusura di queste". Ragioni di buon senso comune vietano d'altra che l'organo inquirente disperda elementi sul fatto, acquisiti quando ne era ignoto il possibile autore, possono assumere rilievo in ordine all'accertamento responsabilità dell'indagato successivamente individuato. La unitarietà delle indagini dal momento della acquisizione della notizia di reato, senza fratture dipendenti dalla per essere ignoti gli autori del reato, dalla individuazione del possibile autore di esso e dalla riapertura delle indagini a norma dell'art. 415 c.p.p, trova conferma nella, giurisprudenza di questa Corte, per la quale nella ipotesi descritta non è necessaria per la instaurazione della nuova fase l'autorizzazione del g.i.p., a differenza di quanto avviene dopo i casi di archiviazione disciplinati negli articoli precedenti, richiamati dall'art. 414 (Cass. Sez. I, 28.1.98, Ligato, RV. 209520; Sez. VI, 9.6.98, Di Piazza, RV. 211085; Sez. V, 11.6.99, Ambrosi, RV. 213625).
Si deve dunque ritenere che il pubblico ministero procedente, nel presentare la richiesta di rinvio a giudizio, a norma degli artt. 416 c. 2 c.p.p. e 130 disp. Di att. al c.p.p. deve trasmettere al g.i.p. tutti gli atti noti al suo ufficio relativi alle indagini espletate per quel reato, attinenti all'imputato ed ai capi d'imputazione per i quali il giudizio è richiesto, pur se acquisiti in una fase conclusasi con decreto di archiviazione per essere ignoti gli autori del fatto.
c) La questione delle conseguenze desumibili dalla inottemperanza dell'obbligo predetto non può essere soltanto con riguardo all'assenza di una norma specifica che la sanzioni, assenza in conseguenza della quale può solo escludersi la nullità del decreto che dispone il giudizio qui sostenuta, dalla difesa (nel senso che l'unica conseguenza da trarsi sia quella relativa alla. inutilizzabilità degli atti in questione, Cass. Sez. VI, 19.10.93, Carnazza ed altri, RV. 196015; Sez. VI, 19.4.96, Cariboni ed altri, RV. 204434; Sez. VI, 11.5.98 Pareglio ed altri, RV. 210523; Sez. I. 14.4.99, Montanti ed altri, Rv, 213025). L'art. 178 lett. c), che prevede una nullità di ordine generale nel caso di inosservanza delle prescrizioni concernenti l'intervento e l'assistenza dell'imputato, può costituire la chiave interpretativa dell'art. 416 c. 2, ogni qual volta risulti che l'attività difensiva è in concreto compromessa dalla mancata conoscenza di elementi di indagine, conseguente alla mancata trasmissione di parte degli atti dal p.m. al g.i.p. con la. richiesta di rinvio a giudizio. Poiché la nullità predetta si verifica solo quando sia impedito lo "intervento", inteso anche come attività nell'ambito del procedimento, dell'imputato o del suo difensore, la trasmissione incompleta degli atti non vale da sola a configurarla, ma si profila solo quando effettivamente a causa di essa sia venuta meno la possibilità di una specifica iniziativa processuale, che altrimenti il difensore avrebbe potuto svolgere nell'interesse del suo assistito.
Nel ricorso in esame il problema è impostato correttamente, nei termini predetti, in quanto si sostiene che nel corso delle prime indagini, i cui atti furono archiviati, la moglie della parte lesa riconobbe in una persona diversa dall'attuale imputato l'autore del fatto;
e che, se il verbale di quel riconoscimento fotografico attuato in sede di polizia giudiziaria fosse stato depositato, la donna sarebbe stata indicata quale teste, e nel corso della sua testimonianza le sarebbero fatte le contestazioni opportune fondate sul verbale predetto, al fine di dimostrare la innocenza dell'imputato. Il ragionamento ha una sua logica, e le argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello per contrastarlo non possono essere condivise. Non è infatti rilevante che la difesa abbia chiesto il rito abbreviato, poiché è presumibile che tale via, comportante la rinuncia a sentire testi, non sarebbe stata seguita se dagli atti fosse emersa la opportunità di accertare il riconoscimento espletato dalla moglie contrastante con quello attuato dal marito, indicando la prima quale teste a difesa. Neppure ha rilievo la considerazione che il verbale in questione non sarebbe stato comunque inserito nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p, poiché esso avrebbe dovuto essere incluso nel fascicolo del pubblico ministero ex art. 433 c.p.p. e sarebbe stato conosciuto dalla difesa la quale, con la dinamica delle contestazioni prevista dall'art. 500 c.P.P., ne avrebbe potuto ottenere l'acquisizione al dibattimento in un momento successivo, dopo l'audizione quale teste della moglie della parte lesa, alla quale potevano essere contestate le dichiarazioni in precedenza rese.
Si osserva tuttavia che la necessità di valutare in concreto la incidenza della omissione di cui si tratta sulle possibilità di interventì difensivi impone di tener conto della motivazione con la quale il giudice di primo grado ha. respinto l'istanza di, audizione quale teste della signora RA, proposta dalla difesa che assumeva di essere venuta a conoscenza, nel corso del dibattimento, dell'esistenza di un verbale dal quale risultava che la donna aveva attuato in positivo un riconoscimento relativo al rapinatore su persona diversa dall'imputato.
Se l'istanza fosse stata rigettata con mero riferimento all'art. 507 c.p.p. ed alla natura di non "assolutamente necessario" del mezzo di prova tardivamente richiesto, per il quale erano sollecitati i poteri d'ufficio, la nullità di cui si discute si sarebbe verificata. L'art. 495 c.p.p., che disciplina i poteri del giudice, in ordine all'ammissione della prova negli atti introduttivi al dibattimento, richiama l'art. 190 c.p.p. relativo al "diritto di prova", che può essere limitato solo in relazione alle prove "che manifestamente sono superflue e irrilevanti". La ordinanza di esclusione di una prova che la parte aveva sin dall'inizio il diritto di proporre, diritto leso dalla inosservanza dell'obbligo dettato dall'art. 416 c. 2 al pubblico ministero, se motivata con riferimento non al criterio della manifesta irrilevanza, ma a quello assai più restrittivo della assoluta necessità, sarebbe affetta da nullità generale ai sensi dell'art. 178 lett. c).
Peraltro, dalla lettura dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Bergamo ha rigettato la richiesta difensiva di audizione della signora RA emerge che la motivazione è estranea al dettato dell'art. 507 c.p.p., ed è invece consona ai criteri stabiliti dagli artt. 495 e 190 c.p.p. L'istanza è infatti respinta. per manifesta irrilevanza della testimonianza proposta poiché "la moglie del RA non era presente al momento della rapina", situazione questa spiegata nella sentenza impugnata, in quanto risultava che il riconoscimento attuato aveva per oggetto non la persona entrata nella gioielleria al momento dei fatti in contestazione, ai quali la donna non era presente, bensì persona vista nel negozio in una diversa occasione.
Il controllo correttamente attuato dal giudice a norma degli artt.495 e 190 c.p.p. sulla irrilevanza della prova offerta dell'atto non trasmesso dal P.M. al G.i.p., sul quale la richiesta verteva, esclude si sia verificata nel caso di specie la nullità ex art. 178 lett. c), ipotizzata in conseguenza della violazione dell'art. 416 c. 2 c.p.p. 2) Sul secondo motivo, si osserva che le considerazioni che precedono escludono vi sia stata illogicità nella decisione relativa alla mancata audizione quale teste della signora RA richiesta ai sensi dell'art. 507 c.p.p. Quanto alla mancata audizione dei Carabinieri, pure oggetto della doglianza, si rileva che la necessità della loro testimonianza rientra nelle valutazioni del giudice di merito, non sindacabili in questa sede, e che non è illogica la motivazione del rigetto, fondata sulla completezza degli elementi acquisiti, Analoghe considerazioni valgono in ordine alla doglianza relativa alla mancata rinnovazione del dibattimento in appello ex art. 603 c.p.p. 3) Sul terzo motivo si rileva che di merito, e in qualche modo contraddittorie, le valutazioni svolte nel ricorso sull'ammissibilità del rito abbreviato e sulla superfluità dell'audizione del RA, il cui riconoscimento viene contestato con argomentazioni che suggeriscono quanto fosse necessario approfondirlo, Quanto al "riconoscimento" della pistola, si osserva che dalla sentenza emerge soltanto come dalla testimonianza predetta sia risultato che l'arma sequestrata in altra occasione, corrispondenza della quale il giudice ha tratto conseguenze non illogiche.
Il ricorso proposto deve essere quindi respinto, con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. in ordine al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 1999.
Depositato in cancelleria il 23 dicembre 1999