Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 giugno 1943 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 marzo 1961 |
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- 1. Mesotelioma maligno epitelioideo da polveri di amianto, eredi risarcitiRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 23 febbraio 2021 · 0.9323358
Il lavoratore era affetto da un mesotelioma maligno epitelioideo con pattern solido, deciduoide e trabecolare, a causa delle esposizioni alle polveri di amianto (Tribunale di Ancona, Sez. lavoro, sentenza n. 262 del 18 febbraio 2021) Con ricorso depositato in data 13 dicembre 2019, moglie, figlia e fratello del defunto lavoratore, citano a giudizio la società datrice di lavoro al fine di sentir dichiararne la responsabilità relativamente al decesso per mesotelioma maligno epitelioideo del proprio congiunto, a causa dell'attività lavorativa svolta presso i cantieri dei Cantieri Navali Riuniti con esposizione di polveri di amianto. Si costituisce in giudizio la Società datrice eccependo …
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Giurisprudenza • 430
- 1. TAR Catania, sez. III, sentenza 08/10/2025, n. 2877Provvedimento: Pubblicato il 08/10/2025 N. 02877/2025 REG.PROV.COLL. N. 00961/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA NON DEFINITIVA sul ricorso numero di registro generale 961 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Ezio Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149; …Leggi di più...
- art. 2087 c.c.·
- responsabilità amministrativa·
- esposizione amianto·
- giudicato civile·
- danno non patrimoniale·
- risarcimento danni·
- translatio iudicii·
- verificazione·
- onere della prova·
- danno patrimoniale
Versioni del testo
- Art. 1.
L'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'art. 3 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e' estesa alla silicosi ed all'asbestosi, sempre che esse siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge, ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste dall'art. 1 del decreto medesimo.
La tabella predetta puo' essere modificata o completata con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni di intesa col Ministro, per l'interno, sentiti i competenti organi corporativi.
- Art. 2.
Per la silicosi e l'asbestosi, ferma l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni concernenti gli infortuni e le altre malattie professionali, valgono le disposizioni particolari contenute nella presente legge.
- Art. 3.
Agli effetti della presente legge per silicosi deve intendersi una fibrosi polmonare complicata o non a tubercolosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di biossido di silicio allo stato libero, si manifesta particolarmente con bronchite ed enfisema e ripercussione sull'apparato circolatorio ed all'esame radiologico con disseminazione diffusa di ombre nodulari miliariformi, confluenti o non.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 21 luglio 1960, n. 1169 ha disposto (con l'art. 1, comma 1 del Regolamento allegato) che "Per silice libera, o biossido di silicio allo stato libero, di cui all' art. 3 della legge 12 aprile 1943, n. 455 , ed alla tabella annessa al decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648 , si intende sia quella a struttura cristallina, sia quella allo stato amorfo".