Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 giugno 1943 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 marzo 1961 |
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Giurisprudenza • 428
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- art. 2087 c.c.·
- responsabilità amministrativa·
- esposizione amianto·
- giudicato civile·
- danno non patrimoniale·
- risarcimento danni·
- translatio iudicii·
- verificazione·
- onere della prova·
- danno patrimoniale
Versioni del testo
- Art. 1.
L'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'art. 3 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e' estesa alla silicosi ed all'asbestosi, sempre che esse siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge, ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste dall'art. 1 del decreto medesimo.
La tabella predetta puo' essere modificata o completata con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni di intesa col Ministro, per l'interno, sentiti i competenti organi corporativi.
- Art. 2.
Per la silicosi e l'asbestosi, ferma l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni concernenti gli infortuni e le altre malattie professionali, valgono le disposizioni particolari contenute nella presente legge.
- Art. 3.
Agli effetti della presente legge per silicosi deve intendersi una fibrosi polmonare complicata o non a tubercolosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di biossido di silicio allo stato libero, si manifesta particolarmente con bronchite ed enfisema e ripercussione sull'apparato circolatorio ed all'esame radiologico con disseminazione diffusa di ombre nodulari miliariformi, confluenti o non.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 21 luglio 1960, n. 1169 ha disposto (con l'art. 1, comma 1 del Regolamento allegato) che "Per silice libera, o biossido di silicio allo stato libero, di cui all' art. 3 della legge 12 aprile 1943, n. 455 , ed alla tabella annessa al decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648 , si intende sia quella a struttura cristallina, sia quella allo stato amorfo".