Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 aprile 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2018 |
Commentari • 133
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Giurisprudenza • +500
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- esposizione amianto·
- inammissibilità appello·
- art. 2697 c.c.·
- consulenza tecnica d'ufficio·
- compensazione spese·
- art. 31 c.g.c.·
- giurisdizione Corte dei Conti·
- art. 13 legge 257/1992·
- prova testimoniale
Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni generali
- Art. 1. Finalita' 1. La presente legge concerne l'estrazione, l'mportazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonche' l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.
2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto. ((Previa autorizzazione espressa d'intesa fra i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', e' ammessa la deroga ai divieti di cui al presente articolo per una quantita' massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni non sostituibile con prodotti equivalenti disponibili. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantita' sopra indicate, nonche' determina le modalita' operative conformandosi alle indicazioni della commissione di cui all'articolo 4)) . (4)
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo 1 ha efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge. - Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) amianto: i silicati fibrosi di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 ; b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto; c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attivita' estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonche' qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 23 del D.Lgs. n. 277/1991 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE , n. 82/605/CEE , n. 83/477/CEE , n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE , in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell' art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212 ) e' il seguente:
"Art. 23 (Definizioni). - 1. Ai sensi del presente decreto il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:
actinolite (n. CAS 77536-66-4);
amosite (n. CAS 12172-73-5);
antofillite (n. CAS 77536-67-5);
crisotilo (n. CAS 12001-29-5);
crocidolite (n. CAS 12001-78-4);
tremolite (n. CAS 77536-68-6)".