Articolo 14 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 settembre 1995
Art. 14. (Conoscenza della legge straniera
applicabile) 1. L'accertamento della legge straniera e' compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi puo' avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; puo' altresi' interpellare esperti o istituzioni specializzate.
2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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