Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2006, n. 7629
CASS
Sentenza 24 gennaio 2006

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Massime1

L'art. 434 cod. pen. si configura come norma di chiusura nel quadro della categoria dei delitti di disastro, e pertanto l'espressione "fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti" rinvia solo a quelli che prevedono delitti di disastro e non anche al delitto di incendio previsto dall'art. 423 cod. pen. Quando entrambi i reati siano posti in essere mediante la stessa condotta materiale ed arrechino un'identica offesa agli interessi tutelati, sussiste tuttavia tra essi un rapporto di sussidiarietà o di consunzione, nel senso che, se il reato di crollo viene commesso cagionando un incendio, trova applicazione soltanto la norma che incrimina il crollo doloso aggravato in quanto reato più grave.

Commentario1

  • 1Rassegna di giurisprudenza civile, penale, amministrativa
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 18 ottobre 2006

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2006, n. 7629
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7629
Data del deposito : 24 gennaio 2006

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