Sentenza 4 maggio 2010
Massime • 1
Il delitto di evasione, che è reato istantaneo con effetti permanenti, si consuma nel momento stesso in cui il soggetto attivo si allontana dal luogo della detenzione o degli arresti domiciliari. Ne consegue che l'effetto permanente cessa quando l'evaso torna nel luogo dal quale non avrebbe dovuto allontanarsi, interrompendo in tal modo l'elusione del controllo da parte dell'autorità vigilante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2010, n. 25976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25976 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Presidente - del 04/05/2010
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 945
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 6889/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TR FR, n. a Taranto il 27.6.1962;
avverso la sentenza della Corte d'appello di CC (sez. Taranto), emessa il 19.3.2009;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del cons. Dr. F. Ippolito;
- udito la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale SALVI Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1. Il 19 marzo 2009 la Corte d'appello di CC (sez. distacc. di Taranto) ha confermato la sentenza datata 20.12.2006, con cui il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, aveva condannato FR RI alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per due reati (commessi il 25 febbraio e il 1 marzo 2003) d'evasione dal luogo in cui era ristretto in detenzione domiciliare (artt. 81 cpv. e 385 cod. pen., L. n. 354 del 1975, art. 47-ter).
2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, il quale, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), deduce inosservanza della L. n. 354 del 1975, art. 47-ter, art. 385 cod. pen. e art. 649 cod. proc. pen.. Assume il ricorrente che dalla natura di reato istantaneo ad effetti permanenti del reato d'evasione deriva che, consumato il reato con l'allontanamento del detenuto dal luogo della detenzione domiciliare, gli effetti del commesso illecito "permangono sino al momento di una nuova sottopozione ad una misura restrittiva (volontaria o coatta) a nulla rilevando il fatto che, in pari data, dopo alcuni minuti, egli sia stato visto rientrare".
Essendo già stato l'imputato condannato per evasioni commesse il 25 febbraio 2003 (accertata alle ore 22-23) e il 1.3.2003 (accertata alle ore 23), per i fatti accertati e contestati nel presente procedimento (25 febbraio 2003, ore 17.40; 1.3.2003, ore 17) la Corte avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità per precedente giudicato.
3. Il ricorso è parzialmente fondato.
3.1. Il delitto d'evasione (art. 385 c.p.) ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, sia nel caso d'evasione in senso proprio (art. 385 c.p., comma 2), sia nel caso d'allontanamento "abusivo" dal luogo della detenzione o gli arresti domiciliari (cd. evasione impropria, art. 385, comma 3).
Il reato si consuma nel momento stesso in cui il soggetto agente si allontana dal luogo della detenzione o degli arresti domiciliari, così sottraendosi alla sorveglianza diretta (o alla possibilità di sorveglianza diretta) dell'autorità vigilante.
L'effetto permanente cessa quando l'evaso torna nel luogo dal quale non avrebbe dovuto allontanarsi, quando cioè l'agente interrompe l'elusione del controllo (o della possibilità di controllo) da parte dell'autorità vigilante.
3.2. Non è condivisibile l'assunto del RI che gli effetti del commesso illecito permangono sino al momento di una nuova sottopozione ad una misura restrittiva, a nulla rilevando che egli sia ritornato nel luogo di detenzione o arresti domiciliari. Tale conclusione è desunta dal ricorrente, con ragionamento analogico, dall'applicabilità, per consolidata giurisprudenza, dell'attenuante di cui all'art. 385 c.p., u.c. soltanto a chi si allontani dagli arresti domiciliari ed abbia successivamente tenuto un comportamento assimilabile alla costituzione in carcere, quale il consegnarsi ad un'autorità che abbia l'obbligo di provvedere alla successiva traduzione del reo, e non già per il sol fatto che l'interessato sia rientrato spontaneamente nel luogo d'esecuzione della misura (cfr. Cass. Sez. U, n. 11343/1993, Ragazzoni).
Il riconoscimento dell'attenuante speciale in questione soltanto all'evaso che si sia consegnato alla pubblica autorità non c'entra con il momento sostanziale in cui si deve tecnicamente ritenere cessato l'effetto permanente della consunta evasione, ma deriva, per un verso, dalla necessità probatoria di far constare con indiscutibile certezza la cessazione dello stato d'evasione, per altro verso, da una sorta di "premio" riconosciuto all'evaso che provveda a liberare indiscutibilmente le forze dell'ordine dall'obbligo di ricerca.
3.3. Orbene, per quanto riguarda il giorno 25 febbraio 2003, nella sentenza si da atto che i Carabinieri, alle ore 17.40, constatarono l'assenza del RI dal luogo in cui dovere esser ristretto in detenzione domiciliare ed assistettero al suo ritorno in casa dopo circa dieci minuti. In tarda serata, tra le ore 22 e 23, constatarono che il RI era assente da casa, essendosene nuovamente allontanato.
In base al principio di diritto sopra indicato, l'imputato consumò quel giorno due reati d'evasione e, perciò, non può invocare il giudicato di cui alla sentenza irrevocabile pronunciata in data 9.5.2007.
3.4. Diversa è la situazione relativa al 1 marzo 2003, in cui i Carabinieri effettuarono due controlli (alle ore 17 e alle ore 23), constatando l'assenza del RI e senza mai avere accertato il suo rientro in casa, cosicché l'effetto del delitto accertato alle ore 17 deve ritenersi permanere ininterrottamente anche alle ore 23. Essendo già intervenuta condanna irrevocabile per evasione accertata alle ore 23, deve ritenersi compresa nel giudicato anche l'accertamento d'assenza verificata alle ore 17.
4. Il ricorso va, pertanto, accolto limitatamente al reato commesso il 1 marzo 2003, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, mentre va rigettato per quanto concerne il reato commesso il 25 febbraio 2003.
Il giudice di merito provvedere alla rideterminazione della pena.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente al reato commesso in data 1/3/2003 per precedente giudicato, e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di CC per la rideterminazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2010