Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/01/2012, n. 15444
CASS
Sentenza 18 gennaio 2012

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Massime2

La disposizione di cui all'art. 449, comma secondo, cod. pen., che prevede il raddoppio della pena in date ipotesi, tra cui nel caso di disastro ferroviario, costituisce un titolo autonomo di reato e non una circostanza aggravante dell'ipotesi prevista dal comma primo del medesimo articolo.

Ai fini della configurabilità del delitto di disastro colposo, previsto dall'art. 449 cod. pen., è necessario e sufficiente che si verifichi un accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato, nella comune esperienza, per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all'incolumità di numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile. (La Corte ha ritenuto sussistente il reato di disastro colposo nel caso di un convoglio ferroviario, fermo sui binari, che si era mosso senza governo, acquisendo progressiva velocità a causa della pendenza dei binari verso valle, sino a raggiungere 80 Km orari, immettendosi su un binario destinato al traffico ordinario e invadendo, infine, due carreggiate stradali).

Commentario1

  • 1Strage funivia Stresa-Mottarone e l’ipotesi di attentato alla sicurezza dei trasporti aggravato dal disastro colposo
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 maggio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/01/2012, n. 15444
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15444
Data del deposito : 18 gennaio 2012

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