Versione
19 agosto 1990
19 agosto 1990
Art. 7. Protezione dei lavoratori 1. Il decreto legislativo in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro sara' informato ai seguenti princi'pi e criteri direttivi, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare:
a) prevedere la riconduzione, in attesa del riassetto della normativa generale sulla sicurezza del lavoro, alle disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 , recante norme generali per l'igiene del lavoro, per quanto riguarda il campo di applicazione, i soggetti tutelati, gli obblighi generali e particolari;
b) fissare gli obblighi generali per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori diretti a garantire in modo coordinato l'impiego dei mezzi, l'osservanza delle condizioni e le altre finalita' di prevenzione e di tutela dei lavoratori;
c) prevedere la definizione delle competenze, dei requisiti professionali e delle responsabilita' del medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
d) disciplinare l'obbligo di notifica, ovvero di far luogo ad altre forme di comunicazione, da parte del datore di lavoro alle autorita' competenti per attivita' che possano comportare rischi particolari di esposizione a determinati agenti chimici, fisici o biologici, da coordinarsi con analoghi obblighi previsti dalla normativa vigente.
2. Le infrazioni alle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 1 sono punite con l'ammenda da lire duemilioni a lire cinquantamilioni, se commesse da datori di lavoro e dai dirigenti; con l'ammenda da lire unmilione a lire diecimilioni, se commesse dai preposti.
Nota all' art. 7:
- Il D.P.R. n. 303/1956 reca: "Norme generali per l'igiene del lavoro".
a) prevedere la riconduzione, in attesa del riassetto della normativa generale sulla sicurezza del lavoro, alle disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 , recante norme generali per l'igiene del lavoro, per quanto riguarda il campo di applicazione, i soggetti tutelati, gli obblighi generali e particolari;
b) fissare gli obblighi generali per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori diretti a garantire in modo coordinato l'impiego dei mezzi, l'osservanza delle condizioni e le altre finalita' di prevenzione e di tutela dei lavoratori;
c) prevedere la definizione delle competenze, dei requisiti professionali e delle responsabilita' del medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
d) disciplinare l'obbligo di notifica, ovvero di far luogo ad altre forme di comunicazione, da parte del datore di lavoro alle autorita' competenti per attivita' che possano comportare rischi particolari di esposizione a determinati agenti chimici, fisici o biologici, da coordinarsi con analoghi obblighi previsti dalla normativa vigente.
2. Le infrazioni alle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 1 sono punite con l'ammenda da lire duemilioni a lire cinquantamilioni, se commesse da datori di lavoro e dai dirigenti; con l'ammenda da lire unmilione a lire diecimilioni, se commesse dai preposti.
Nota all' art. 7:
- Il D.P.R. n. 303/1956 reca: "Norme generali per l'igiene del lavoro".
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Giurisprudenza • 191
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- estinzione del giudizio·
- mancato versamento imposta·
- art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973·
- cartella di pagamento·
- onere di motivazione·
- comunicazione di irregolarità·
- principio di emendabilità dichiarazione·
- legittimazione passiva·
- controllo automatizzato