Sentenza 21 febbraio 2002
Massime • 1
In caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro colposo (art. 449 cod. pen.), il danno morale soggettivo lamentato da coloro che, trovandosi in una particolare situazione con tale ambiente (nel senso che ivi abitano e/o svolgono attività lavorativa), provino in concreto di avere subito un turbamento psichico (sofferenze e patemi d'animo) di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all'integrità psico - fisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all'offesa all'ambiente ed alla pubblica incolumità, anche l'offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/02/2002, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICOLA MARVULLI - Primo Presidente -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ICMESA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREVESA 11, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SIGILLÒ, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GERARDO BROGGINI EVA LENSKI, giusta procura speciale del Notaio Dott. Sergio Barenghi, depositata in data 4 luglio 1996, in atti;
- ricorrente -
contro
TI GI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 10644/96 proposto da:
TI GI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D. CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato VERONI FABIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANCARLO DE MARTINI, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ICMESA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREVESA 11, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SIGILLÒ, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GERARDO BROGGINI EVA LENSKI, giusta procura speciale del Notaio Dott. Sergio Barenghi, depositata in data 4 luglio 1996, in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 2005/95 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 27/06/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Eva LENSKI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13 giugno 1981 GI TI conveniva dinanzi al Tribunale di Monza la s.p.a. in liquidazione ICMESA chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti per la chiusura della sua ditta, L'EUROSTYLE s.a.s., a seguito del grave e noto fatto di polluzione chimica causato dall'esplosione delle caldaie della società convenuta, che aveva investito la zona del comune di Seveso, ove era insediata la sua attività produttiva, nel luglio 1976.
Precisava che la cessazione dell'attività era stata determinata dall'inquinamento che aveva reso non più commerciabili i manufatti da lui prodotti (cosicché aveva dovuto cedere a prezzo vile l'azienda) e dal fatto che, essendo stato investito direttamente dalla nube tossica, aveva subito danni diretti alla salute che gli avevano impedito di occuparsi del suo lavoro.
Peraltro, con altro atto di citazione, notificato il 16 luglio 1983, il TI conveniva nuovamente in giudizio l'ICMESA per ottenere il risarcimento dei danni psico-fisici sofferti per lo stesso episodio di fuoriuscita della nube di diossina. In entrambi i giudizi si costituiva la convenuta chiedendo preliminarmente la sospensione del giudizio per la pendenza di quello penale e, nel merito, opponendosi alle avverse domande. Concessa la sospensione, il giudizio veniva riassunto all'esito della formazione del giudicato penale di condanna a carico dei responsabili tecnici della società per il reato di cui all'art. 449 c.p.c., dato corso all'istruttoria con l'espletamento della prova orale e della C.T.U. medico-legale sulla persona del TI, l'adito Tribunale, con sentenza 28 maggio19 dicembre 1992, riteneva sostanzialmente fondate le domande dell'attore e dichiarata la responsabilità della convenuta in ordine ai danni patrimoniali e morali sofferti dal TI, la condannava al pagamento, a favore di quest'ultimo, di L. 74.000.000, per la perdita del valore della sua quota di partecipazione alla società EUROSTYLE, di L. 20.000.000 per danno biologico e di L. 20.000.000 per danno morale, con gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Avverso tale decisione proponevano gravame l'ICMESA ed in via incidentale il TI e la Corte di Appello ambrosiana, con sentenza 27 giugno 1995, previa riunione, accoglieva quelle principale e, per l'effetto, rigettava le domande del TI tranne quella per danno morale, liquidato in complessive L.
4.000.000 all'attualità, con gli interessi legali dalla pronuncia al saldo, compensando per metà le spese del doppio grado e ponendo l'altra a carico dell'appellante.
Riteneva il giudice di appello, per quanto ancora possa interessare: che il TI non aveva legittimazione a chiedere il risarcimento per la svalutazione delle quote sociali, trattandosi di danno indiretto e riflesso rispetto al pregiudizio subito dal patrimonio della Società, che solo quest'ultima poteva fare valere;
che non doveva essere riconosciuto il danno biologico poiché, a seguito della C.T.U. ritualmente espletata, la sintomatologia accusata dal TI non risultava collegata causalmente al fatto illecito ascritto all'ICMESA; che non risultava il nesso eziologico neppure con riguardo al danno lamentato per la cessazione o limitazione dell'attività lavorativa;
che invece poteva riconoscersi, pur in assenza di un danno biologico, il risarcimento del danno morale, ravvisabile nel perturbamento psichico conseguente ai numerosi e documentati accertamenti sanitari ai quali il TI aveva dovuto sottoporsi;
- che tale danno, già liquidato in prime cure per l'ammontare di 20 milioni, andava contenuto nella misura, prossima al minimo ma non meramente simbolica, di 4 milioni all'attualità. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'ICMESA s.p.a. in liquidazione, affidandolo a tre motivi di censura. Ha resistito il TI con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di tre motivi, contrastati dall'ICMESA con controricorso e memoria. I ricorsi, chiamati all'udienza del 24/3/2000, davanti alla 3^ Sezione Civile, sono stati rimessi, con ordinanza di pari data, al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rinvenendosi una questione di massima (la risarcibilità del danno morale in assenza di danno biologico) ritenuta di "particolare importanza". L'ICMESA ha depositato ulteriore memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, avverso la stessa sentenza, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Come già accennato, la causa è stata rimessa all'esame di queste Sezioni Unite per la decisione della seguente questione di massima di particolare importanza: se il danno morale soggettivo, verificatosi in occasione della compromissione, anche grave, della salubrità dell'ambiente a seguito di disastro colposo (art. 449 c.p.), sia risarcibile anche se non derivi dalla menomazione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) dell'offeso o di altro evento produttivo di danno patrimoniale. Nella presente controversia il giudice di appello ha dato risposta positiva al quesito;
ne consegue che prima di procedere all'esame della questione, che forma oggetto del primo motivo del ricorso principale dell'ICMESA, occorre valutare i primi due motivi del ricorso incidentale, con i quali il TI impugna le statuizioni del suddetto giudice che hanno negato sia il danno biologico che quello patrimoniale. Tali censure, infatti, si pongono come necessario antecedente logico e giuridico rispetto alla questione di massima suindicata, che risulterebbe assorbita da un loro eventuale accoglimento.
Orbene, con il primo mezzo il ricorrente incidentale, denunciando la violazione di norme di diritto (art. 101, 2^ co. Cost. e 113 c.p.c.) nonché l'insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si duole del mancato riconoscimento del danno patrimoniale derivante dal diminuito valore delle sue quote di partecipazione alla società EUROSTYLE, già liquidatogli in prime cure.
La doglianza è infondata. La Corte ambrosiana ha negato al TI la legittimazione a proporre siffatta domanda risarcitoria sul rilievo che "la svalutazione della quota del socio è solo una circostanza indiretta e riflessa della lesione aquiliana del diritto...della società" e che il mancato accertamento di tale lesione, in contraddittorio con la società stessa, preclude la domanda del socio. Trattasi di motivazione corretta perché la società EUROSTYLE, essendo una accomandita semplice, ha una soggettività giuridica distinta da quella dei soci ed il danno lamentato da questi ultimi per l'eventuale pregiudizio arrecato da terzi alle singole quote si pone come una conseguenza mediata ed indiretta del danno cagionato al patrimonio sociale, danno quest'ultimo che solo la società è legittimata a fare valere. Infatti il risarcimento dovuto al danneggiato riguarda, anche in tema di responsabilità aquiliana, solo le conseguenze immediate e dirette del fatto illecito (art. 1223, richiamato dal primo comma dell'art. 2056 c.c.) e, nella specie, il pregiudizio lamentato dal TI e consistente nella svalutazione delle sue quote di partecipazione societaria ha indubbiamente un carattere riflesso ed indiretto. Il primo motivo va, pertanto, rigettato.
Con il secondo mezzo il TI, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 32 Cost e 2043 c.c. oltre alla contraddittorietà della motivazione su altro punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamenta il mancato riconoscimento del danno biologico, pur in presenza di adeguata documentazione medica.
Neppure l'esposta censura può essere accolta. Essa si infrange contro l'accertamento con cui il giudice di appello, premesso che la suddetta documentazione - tutta proveniente dallo stesso interessato - risaliva al 1981 (e cioè ad oltre 5 anni dopo l'evento) ed evidenziava comunque una sindrome psico-nevrotica "del tutto generica", rilevava che "il collegamento tra i disturbi psico-fisici accusati dal TI ed intossicazione di diossina è del tutto apodittico" e concludeva perentoriamente che "detta sintomatologia, nel suo insieme od anche solo in uno dei suoi aspetti specifici, non può essere messa in relazione con il fatto illecito ascritto all'appellante".
Anche questa motivazione appare priva di errori giuridici e raggiunge sotto il profilo logico un grado di completezza e di ragionevolezza da renderla incensurabile in sede di legittimità. Il motivo di doglianza va, pertanto, respinto.
A questo punto può procedersi all'esame del primo motivo del ricorso principale con cui l'ICMESA, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2059 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., contesta la tesi che il danno morale possa essere risarcito anche in assenza di danno biologico (o di altro evento produttivo di danno patrimoniale), che è appunto la questione di massima determinante l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite;
questione che dopo la pronuncia della Corte ambrosiana ha ricevuto risposta negativa da parte della 3^ Sezione Civile di questa Corte, con le sentenze 24 maggio 1997 n. 4631 e 20 giugno 1997 n. 5530, fondamentalmente sulla base delle sentenze n. 184 del 1986 e n. 37 del 1994 della Corte Costituzionale, affermando che "il danno morale soggettivo inteso quale transeunte turbamento psicologico è, al pari del danno patrimoniale in senso stretto, danno-conseguenza, risarcibile solo ove derivi dalla menomazione dell'integrità fisica dell'offeso o da altro tipo di evento produttivo di danno patrimoniale. Pertanto nel caso di compromissione anche grave della salubrità dell'ambiente, derivante da immissioni di una sostanza altamente tossica (nella specie: diossina) a seguito di disastro colposo, il turbamento psichico subito dalla generalità delle persone costrette a sottoporsi a periodici controlli sanitari a seguito dell'esposizione a quantità imprecisate della detta sostanza, con conseguente limitazione della propria libertà di azione e di vita, non è risarcibile in via autonoma quale danno morale sopportato in eguale misura da ciascuno dei soggetti coinvolti nel disastro, ove non costituisca conseguenza della menomazione specificamente subita da ciascuno di essi nella propria integrità psico-fisica".
Ma la stessa Sezione, esaminando la presente controversia, ha dubitato dell'esattezza del principio, tenuto conto dell'ampio dibattito svoltosi in dottrina e dei rilievi critici formulati per auspicare un mutamento di indirizzo ed ha sollecitato un ulteriore approfondimento da parte delle Sezioni Unite, con ordinanza 24 marzo 2000, la cui ampia ed articolata motivazione ha precisato i motivi di perplessità attinenti:
a) alla interpretazione della dicotomia danno-evento e danno- conseguenza, dovendosi escludere che il danno-evento, delineato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 184 del 1986, si esaurisca nella menomazione psico-fisica propria del danno biologico, senza comprendere anche eventuali lesioni suscettibili di tutela aquiliana diretta ed autonoma rispetto a quella indiretta ed indifferenziata apprestata dalla legge sull'inquinamento;
b) alla eventuale strumentalizzazione della suddetta interpretazione al fine di evitare un'illimitata proliferazione di azioni risarcitorie;
c) alla autonoma risarcibilità del danno morale, secondo l'unica condizione (artt. 2059 c.c. e 185 c.p.) che esso consista nel perturbamento psichico della vittima causato da un reato;
d) alla stessa utilità o necessità, allo scopo richiesto, della dicotomia tra danni-evento e danni-conseguenza. Sempre la stessa Sezione, con un diverso collegio, ha espresso le medesime riserve, con ordinanza 18 maggio 2000, chiedendo l'intervento delle Sezioni Unite per l'esame di un ricorso analogo (chiamato anch'esso per la trattazione in questa udienza). Chiariti così i termini della questione, va subito affermato che le Sezioni Unite optano per il principio opposto a quello di cui alle citate sentenze n. 4631 e 5530 del 1997, ritenendo che il danno morale soggettivo sia risarcibile anche in assenza di danno biologico o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, in virtù delle considerazioni esposte nell'ordinanza di rimessione, completate da alcuni ulteriori rilievi.
Al riguardo, conviene prendere le mosse dalla motivazione, sostanzialmente identica, delle due sentenze n. 4631 e 5530 del 1997 che ha sviluppato, le seguenti argomentazioni:
1) la risarcibilità del danno non patrimoniale incontra nel sistema il limite dell'esplicita previsione legislativa, che, per quanto concerne il danno da reato, è realizzata con il rinvio dell'art. 2059 c.c. all'art. 185 c.p. e da questo alle singole figure di reato;
2) occorre, a tal fine, che il reato incida su una posizione soggettiva che può ben essere rappresentata, nel caso di delitto di disastro colposo ex art. 449 c.p., dal diritto alla salute nella sua esplicazione di diritto alla salubrità dell'ambiente, suscettibile di tutela aquiliana diretta ed autonoma rispetto a quella indiretta ed indifferenziata apprestata dalla legge sull'inquinamento;
3) per delimitare l'area del danno risarcibile in relazione alla possibilità che il reato produca perturbamenti psichici in un numero indeterminato di persone, risulta applicabile il criterio di cui all'art. 1223 c.c., che, richiamato dall'art. 2056, comporta che la risarcibilità dei perturbamenti psichici richiede che essi costituiscano la conseguenza diretta ed immediata del reato, nel senso, altresì, che il collegamento tra danno ed interessi protetti dalla norma penale può essere colto sia in via primaria e sia in via secondaria e collaterale.
Malgrado queste premesse, le citate sentenze hanno concluso negando la risarcibilità autonoma del danno morale, in virtù fondamentalmente del rilievo che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 184 del 1986 e con altre decisioni successive (sentenza n. 37 del 17/2/1994 ed ordinanza n. 294 dell'11/7/1996) ha identificato il danno morale soggettivo, inteso quale transeunte turbamento psicologico, come danno-conseguenza, in quanto tale risarcibile solo ove derivi dalla menomazione dell'integrità psico- fisica dell'offeso o da altro tipo di evento produttivo di danno patrimoniale. Ma questo indirizzo interpretativo ha trovato, in dottrina, la opinione contraria della prevalenza degli autori, i quali, auspicando la opportunità di un superamento, pongono, innanzitutto, in rilievo come tale interpretazione influenzata, probabilmente, dalla preoccupazione di evitare una illimitata proliferazione di azioni risarcitorie nelle ipotesi di disastri ambientali che, nella moltiplicazione dei danni, finirebbe per pregiudicare coloro che dall'evento hanno riportato le più gravi conseguenze, si basa su una lettura non corretta della giurisprudenza costituzionale, che non avrebbe affatto individuato nel danno alla salute o al patrimonio il presupposto della giuridica rilevanza del danno morale.
Gli stessi autori, inoltre, sottolineano che l'art. 185 c.p. non richiede, oltre al perturbamento psichico della vittima, anche il verificarsi di un distinto evento di danno incluso nella fattispecie incriminatrice e, in detto contesto normativo, pure accogliendo del danno non patrimoniale la nozione ristretta, concludono nel senso che a favore della tesi della risarcibilità concorrono i diversi elementi della idoneità del fatto a ledere l'interesse protetto dalla norma penale;
della incidenza di esso su una posizione soggettiva;
della compatibilità del risarcimento con i reati di pericolo;
della riconosciuta possibilità di risarcire il perturbamento psichico dei titolari di interessi suscettibili di essere compromessi da reati plurioffensivi, categoria nella quale si iscrivono i reati contro la pubblica incolumità.
Si tratta di critiche sostanzialmente condivisibili ancorché debba rilevarsi, per quanto concerne le pronunce della Corte Costituzionale, che se la n. 184/1986 non lasciava adito a soverchi margini interpretativi (punto 6 delle considerazioni in diritto:
"mentre il danno biologico risulta nettamente distinto dal danno morale subiettivo, ben può applicarsi l'art. 2059 c.c., ove dal primo (e cioè dalla lesione alla salute) derivi, come conseguenza ulteriore (rispetto all'evento della menomazione delle condizioni psico-fisiche del soggetto offeso) un danno morale subiettivo...sempre che il fatto realizzativo del danno biologico costituisca anche reato"), la stessa Corte, con la successiva sentenza 24 ottobre 1994 n. 372, approfondendo la problematica, ha affermato l'autonoma risarcibilità del danno alla salute e del danno morale (punto 4 delle considerazioni in diritto: "il danno alla salute è qui il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo, e che in persone predisposte da particolari condizioni (debolezza cardiaca, fragilità nervosa, ecc.), anziché esaurirsi in un patema d'animo o in uno stato di angoscia transeunte, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente, alle cui conseguenze in termini di perdita di qualità personali, e non semplicemente al pretium doloris in senso stretto, va allora commisurato il risarcimento".
Del resto, la stessa dicotomia danno-evento e danno-conseguenza appare, quanto meno per la tematica di cui trattasi, una mera sovrastruttura teorica, dal momento che l'art. 2059 c.c. pone come unico presupposto di risarcibilità del danno morale la configurabilità di un fatto-reato, rinviando all'art. 185 c.p. che, a sua volta, rimanda alle singole fattispecie delittuose ed oltre al turbamento psichico della vittima non pone altre condizioni, tantomeno la presenza di un distinto evento di danno. Ma decisiva per la soluzione della questione è la natura del reato ex art. 449 c.p.:
delitto colposo di pericolo presunto (nel senso che il pericolo è implicito nella condotta e nessuna ulteriore dimostrazione deve essere fornita circa l'insorgenza effettiva del rischio per la pubblica incolumità) ma, soprattutto, delitto plurioffensivo, in quanto con l'offesa al bene pubblico immateriale ed unitario dell'ambiente (Corte Cost. 30 dicembre 1987 n. 641), di cui è titolare l'intera collettività, concorre sempre l'offesa per quei soggetti singoli i quali, per la loro relazione con un determinato habitat (nel senso che ivi risiedono e/o svolgono attività lavorativa), patiscono un pericolo astratto di attentato alla loro sfera individuale. Ne consegue che essendo pacifica la risarcibilità del danno morale nel caso di reati di pericolo o plurioffensivi, non sussiste alcuna ragione, logica e/o giuridica, per negare tale risarcibilità ove il soggetto offeso, pur in assenza di una lesione alla salute, provi di avere subito un turbamento psichico (che si pone anch'esso come danno-evento, alla pari dell'eventuale danno biologico o patrimoniale, nella specie non ravvisati). Conclusione, questa, in sintonia con la più recente giurisprudenza di questa Corte in materia risarcitoria;
al riguardo, è sufficiente il richiamo alle sentenze 27 luglio 2001 n. 10291, che ammette incondizionatamente il risarcimento del danno morale per i prossimi congiunti dell'offeso da lesioni colpose e 7 giugno 2000 n. 7713, secondo cui la lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sè della lesione danno-evento, indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno-conseguenza). Concludendo, il primo motivo del ricorso principale va rigettato, alla stregua del seguente principio di diritto (così decisa la questione di massima devoluta all'esame di queste Sezioni Unite): "in caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro colposo (art. 449 c.p.), il danno morale soggettivo lamentato dai soggetti che si trovano in una particolare situazione (in quanto abitano e/o lavorano in detto ambiente) e che provino in concreto di avere subito un turbamento psichico (sofferenze e patemi d'animo) di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all'integrità psico-fisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all'offesa all'ambiente ed alla pubblica incolumità, anche l'offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale".
Con il secondo motivo l'ICMESA, sviluppando spunti già accennati nella precedente censura, denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2059 e 2697 c.c., 185 c.p. nonché l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione su altro punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) e lamenta che il giudice del gravame abbia ritenuto provato il danno morale sulla base di considerazioni generiche e non di circostanze specifiche riguardanti il TI.
La doglianza è infondata. Essa trova puntuale ed adeguata confutazione nella motivazione del suddetto giudice il quale non si è limitato a riferirsi a fatti notori ("la sindrome di paura che ha umiliato e comunque condizionato gli abitanti della zona in quanto soggetti sanitariamente a rischio...coinvolti di fronte all'angoscia di un rischio personale che non poteva essere neppure dissimulato davanti agli altri"), ma ha accertato che il TI, avendo la sede della sua impresa in zona anch'essa interessata alle misure sanitarie disposte dalle autorità locali, è "rimasto coinvolto nel grave clima di allarme prodotto dal disastro, riportandone un perturbamento psichico che...fu...conseguenza...della sottoposizione a controlli sanitari, resi necessari dall'insorgenza di sintomi preoccupanti". Per completezza, lo stesso giudice ha aggiunto che i "numerosi accertamenti sanitari, ampiamente documentati in causa, se non valgono...a dimostrare danni nella sfera della salute causalmente accertati, depongono a confermare quello stato di perturbamento psichico, da disagio e preoccupazione duraturi nel tempo, che è l'essenza del danno morale".
Trattasi di motivazione priva dei pretesi errori giuridici e che sotto il profilo logico non incorre nel denunciato vizio di contraddittorietà perché, lungi dal fermarsi a considerazioni di carattere generale, ha personalizzato l'accertamento nei confronti del soggetto offeso, facendo buon governo del concetto di danno morale soggettivo e delle circostanze che avevano prodotto al TI uno stato di ansia ed un notevole condizionamento nell'ordinario svolgimento della sua vita.
Anche il secondo motivo va, pertanto, rigettato.
Con il terzo ed ultimo mezzo l'ICMESA, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 92 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., si duole della compensazione di metà delle spese del doppio grado, restando l'altra metà a carico di essa ricorrente. Neppure questa censura può essere accolta. Per quanto concerne, infatti, la parziale compensazione, il relativo provvedimento è incensurabile in sede di legittimità, essendo fondato sulla reciproca soccombenza che, a sua volta, giustifica la condanna a carico dell'ICMESA, la cui soccombenza, in una valutazione complessiva dell'esito del giudizio di merito, è stata ritenuta più grave.
Alle spese attiene anche il terzo motivo del ricorso incidentale che, peraltro, così come formulato, è inammissibile, dal momento che il TI, riconosciuta la conformità a legge della relativa statuizione, auspica solo una diversa regolamentazione a seguito dell'invocata cassazione della sentenza impugnata. Tirando i fili del discorso e concludendolo, ambedue i ricorsi riuniti devono essere rigettati.
L'importanza e la delicatezza delle questioni trattate costituiscono giusto motivo per compensare le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 7 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2002