Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2017, n. 52274
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Sentenza 26 ottobre 2017

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Qualora nella notificazione all'imputato della citazione per il giudizio, venga erroneamente indicato che la stessa è eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. e non ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (stante la inidoneità del domicilio dichiarato), si verifica una mera irregolarità, priva di effetti pregiudizievoli per l'imputato e la difesa, e non una nullità di ordine generale, prevista dall'art. 178, comma 1 lett. c) del codice di rito, in quanto in entrambe le ipotesi il destinatario dell'atto si identifica con il difensore di fiducia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2017, n. 52274
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 52274
    Data del deposito : 26 ottobre 2017

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