Sentenza 26 ottobre 2017
Massime • 1
Qualora nella notificazione all'imputato della citazione per il giudizio, venga erroneamente indicato che la stessa è eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. e non ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (stante la inidoneità del domicilio dichiarato), si verifica una mera irregolarità, priva di effetti pregiudizievoli per l'imputato e la difesa, e non una nullità di ordine generale, prevista dall'art. 178, comma 1 lett. c) del codice di rito, in quanto in entrambe le ipotesi il destinatario dell'atto si identifica con il difensore di fiducia.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2017, n. 52274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52274 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2017 |
Testo completo
SND 52274-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 26.10.2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N. SEZ. 2536/2017 AN DIOTALLEVI Presidente Ugo DE CRESCIENZO - Consigliere - Rel. Consigliere REGISTRO GENERALE Piero MESSINI D'AGOSTINI N. 51360/2016 US COSCIONI Rel. Consigliere Consigliere Sandra RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LI SC nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 13/06/2016 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dai consiglieri Piero Messini D'Agostini e US Coscioni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per MI Ог 1 UM AN e AN TO e l'inammissibilità dei ricorsi di tutti gli altri ricorrenti;
uditi i difensori: - avv. NT Rocco per l'imputato CE AG e, in sostituzione dell'avv. Piero Ippoliti Martini, per l'imputato CE RA, che ha concluso per l'accoglimento di tutti i motivi dei ricorsi;
- avv. Luca Monti per l'imputato AN MI, che ha concluso associandosi alla richiesta del Procuratore generale e riportandosi ai motivi del ricorso;
- avv. AN Aricò e avv. Matteo Murgo per l'imputato TO AN, che hanno concluso riportandosi ai motivi dei ricorsi, chiedendone l'accoglimento; -avv. Domenico Lombardo per l'imputato RG OM, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
- avv. Pietro Chianese per gli imputati UA TO e IM EN, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/6/2016, la Corte di appello di Bologna confermava, in punto di responsabilità, la sentenza in data 20/12/2014 con la quale il Tribunale di Rimini aveva condannato alle pene ritenute di giustizia AN MI, RG OM, TO AN, UA TO, CE UO, IM EN, US MA, CE AG e CE RA per vari delitti di estorsione (aggravati ex artt. 629, secondo comma, cod. pen. e 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché per - AN e UO - dalla recidiva specifica), il primo dei quali consumato e gli altri tentati, reati tutti rubricati al capo A) dell'imputazione. In particolare MI, OM e AN venivano ritenuti responsabili del delitto di estorsione consumata in concorso, per avere costretto IC GA, debitore verso un terzo della somma di 10.000 euro, a consegnare loro un assegno dell'importo di 3.000 euro, dopo averlo percosso (lettera b); TO, UO, EN e MA di estorsione tentata in concorso, per avere cercato di ottenere con violenza e minaccia il versamento di altri 10.000 euro da GA, sempre in relazione al suddetto debito (lettera c); TO, UO, EN, AG e RA di estorsione tentata in concorso, per avere richiesto con minacce a GA la consegna di 1.500 euro, da utilizzare 2 per il pagamento delle spese legali di TO, e di ulteriori 5.000 euro, asseritamente destinati a detenuti siciliani (lettera d seconda parte); il solo UO di tentata estorsione per avere lo stesso cercato di ottenere con minaccia da GA il pagamento della somma di 40.000 euro, quale residuo del suo debito nei confronti dell'impresa RO, del quale l'imputato si era dichiarato cessionario (lettera d terza parte). La Corte di appello confermava le statuizioni del Tribunale anche in tema di trattamento sanzionatorio, fatta eccezione per la pena inflitta ad TO AN, che riduceva in ragione dell'esclusione della recidiva, e riformava la sentenza di primo grado su un ulteriore punto, condannando gli imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile associazione A.L.L.A.C.C.O.- S.O.S. IMPRESA, da liquidare in separato giudizio (avendo il Tribunale, per contro, rigettato la domanda di risarcimento).
2. Propone ricorso per cassazione AN MI, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della suddetta sentenza sulla base dei seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen.: si deduce la nullità della notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., pur in presenza di un domicilio eletto (rectius: dichiarato dall'imputato presso la propria residenza in RR, ove furono eseguite le notifiche degli atti precedenti, fra i quali anche l'avviso di deposito della sentenza di primo grado. L'eccezione di nullità, proposta dalla difesa con due memorie difensive e, in limine, alle udienze del 5/2/2016 e 19/5/2016, é stata disattesa dalla Corte con ordinanze che con il ricorso vengono impugnate unitamente alla sentenza, da ritenere nulla a causa della nullità della notificazione del decreto emesso ex art. 601, comma 3, cod. proc. pen., non sanata in ragione della tempestiva deduzione del vizio. Sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte di appello, pur richiamando la nota pronuncia delle Sezioni Unite sul tema (la n. 19602 del 2008), ha ritenuto infondata l'eccezione, non avendo la difesa dedotto la perdita di contatto con il proprio assistito;
ciò sull'assunto che la nullità, a regime intermedio, sarebbe sanata nei casi in cui non risulti dimostrato che tale modalità di notificazione abbia effettivamente impedito la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. 3 m In questo modo, però, si assisterebbe ad un'inversione dell'onere probatorio, in virtù del quale incomberebbe al difensore l'onere di dimostrare la causa patologica del rapporto fiduciario che ha impedito all'imputato la conoscenza effettiva dell'atto.
2.2. Erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 185 cod. pen., 187 cod. proc. pen., 2043 cod. civ., 2055 cod. civ., 2059 cod. civ., 2697 cod. civ., con riferimento all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte civile, anche in punto di solidarietà di tutti gli imputati.
2.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 e 119, secondo comma, cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991, con riferimento alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, al suo perimetro di estensione ed alle norme che regolano il concorso del reato, ed in relazione alla omessa motivazione in punto di sussistenza dell'aggravante in capo a AN MI.
2.4. Manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.), in relazione agli artt. 192, 533 e 546 cod. proc. pen., con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa IC GA, sulle quali si è fondata essenzialmente la condanna di MI.
2.5. Violazione di legge penale e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 63, quarto comma, cod. pen., con riferimento al diniego delle attenuanti generiche ed all'applicazione dell'aumento facoltativo per il concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale.
3. Propone ricorso per cassazione, personalmente, RG OM, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione di sette motivi.
3.1. Violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., essendosi verificata una nullità assoluta nel corso del giudizio di primo grado, quando la prima udienza dibattimentale, nel corso della quale fu sentito il teste principale IC GA, fu celebrata nonostante non fosse stata disposta la traduzione di OM, agli arresti domiciliari. Il processo nei suoi confronti fu stralciato, per essere poi riunito a quello principale alla successiva udienza, quando fu nuovamente esaminato lo stesso teste, circostanza che ad avviso del ricorrente non avrebbe fatto venir meno la violazione del principio del contraddittorio.
3.2. Inosservanza di norme processuali (artt. 157 e 161 cod. proc. pen.). Il motivo ricalca, nella sostanza, quello proposto dal ricorrente MI: RG OM già nella fase delle indagini preliminari dichiarò il domicilio presso la propria residenza, ove poi vennero eseguite le notifiche degli atti precedenti, fra i Fin 4 quali anche l'avviso di deposito della sentenza di primo grado;
ciò nonostante, la notificazione dell'atto di citazione per il giudizio di appello è stata effettuata al proprio difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., con il quale egli ha ripreso i contatti solo dopo la celebrazione dell'ultima udienza del 13/6/2016, essendo stato scarcerato il 25/7/2016. 3.3. Erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 629 cod. pen., con riferimento alla sussistenza del reato di estorsione, anche considerato il travisamento della prova in ordine alla data ed alle modalità di consumazione del reato.
3.4. Erronea applicazione della legge penale, travisamento delle prove e omessa motivazione, in relazione agli artt. 110 e 629 cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991, avuto riguardo alla specifica posizione di RG OM, la cui condotta sarebbe stata penalmente irrilevante, in quanto sostanziatasi in una connivenza non punibile.
3.5. Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso prevista dall'art. 7 legge n. 203 del 1991. 3.6. Erronea applicazione della legge penale, in quanto la condotta eventualmente ascrivibile al ricorrente andrebbe ricondotta nell'alveo dell'art. 393 cod. pen.; in seguito alla richiesta riqualificazione giuridica l'azione penale sarebbe improcedibile per difetto di querela.
3.7. Manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. .
4. Nell'interesse di TO AN i suoi difensori hanno presentato distinti ricorsi, chiedendo l'annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello.
4.1. Nel ricorso dell'avv. Murgo si deduce in primo luogo la nullità della sentenza ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in relazione alla inosservanza dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., norma ai sensi della quale è stata effettuata la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, pur in presenza di un domicilio dichiarato dall'imputato presso la propria residenza in RR. L'eccezione di nullità della suddetta notificazione, tempestivamente proposta dalla difesa alle udienze del 5/2/2016 e 19/5/2016, é stata disattesa dalla Corte di appello con motivazione contrastante con la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è nulla la notificazione eseguita ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. qualora l'imputato abbia dichiarato od eletto domicilio per le notificazioni. Kin 5 film Non sarebbe condivisibile, poi, l'ulteriore argomento utilizzato nella seconda ordinanza della Corte, secondo la quale sarebbe stato impossibile notificare il decreto di citazione per il giudizio di appello presso il domicilio dichiarato dall'imputato, stante l'inidoneità dello stesso, accertata in occasione di una precedente notificazione avvenuta in data 30/4/2013, con la conseguenza che in ogni caso il decreto sarebbe stato notificato al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. L'imputato, infatti, ha sempre mantenuto la propria residenza in RR, come emerge dal certificato di residenza storica, prodotto alla prima udienza del giudizio di appello, dal quale risulta che l'unica modifica ha riguardato il cambio per toponomastica del nome della via, avvenuto in data 22/7/2014, circostanza non correlabile all'asserita impossibilità della notificazione del 30/4/2013; in ogni caso la notificazione è stata illegittimamente effettuata ex art. 157, comma 8- bis, cod. proc. pen., quando, nell'ipotesi di una sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato, la stessa sarebbe dovuta avvenire ai sensi dell'art. 161, comma 4, del codice di rito.
4.2. Lo stesso difensore, con il secondo motivo, deduce violazione della legge penale e conseguente vizio motivazionale in punto di responsabilità, non avendo la Corte di appello correttamente applicato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, incorsa in plurime contraddizioni, tra le quali quelle relative alla presenza di TO AN nel bar ove sarebbe avvenuto il primo incontro con GA ed alla collocazione temporale dell'evento di cui all'imputazione. Quali riscontri alle dichiarazioni della persona offesa, poi, sarebbero state utilizzate quelle rese da altri due testi nonché le risultanze delle intercettazioni e dei servizi di o.p.c. relative ad un periodo successivo al fatto contestato, con una "illegittima trasposizione probatoria". La Corte ha utilizzato quale ulteriore riscontro l'acquisizione dell'assegno da 3.000 euro, incassato da GI AN il 30/6/2010, che invece smentisce in modo evidente le accuse di IC GA, in quanto questi ha dichiarato di aver consegnato quel titolo successivamente all'incontro avvenuto nell'albergo Quo Vadis in un periodo successivo, nel luglio del 2010. Nella sentenza impugnata, inoltre, sono state trascurate le allegazioni difensive volte a fornire un ricostruzione alternativa dei fatti, suffragata dalle dichiarazioni rese dai coimputati AN MI e GI AN.
4.3. Con il medesimo ricorso si deduce la violazione di legge penale ed il connesso vizio di motivazione sul contributo concorsuale in ipotesi fornito da TO AN. Tin Ammesso che fosse stato presente nell'albergo ove si verificò l'episodio estorsivo, l'imputato avrebbe mantenuto un comportamento passivo, con una condotta riconducibile alla connivenza non punibile.
4.4. Con un quarto motivo il ricorrente sostiene che nella sentenza sono ravvisabili la violazione della legge penale ed il conseguente vizio di motivazione anche sulla qualificazione giuridica del fatto, che andrebbe al più configurato quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.): GA consegnò a GI AN (concorrente nel reato, giudicato separatamente) un assegno di 3.000 euro in quanto aveva un debito di 10.000 euro nei suoi confronti.
4.5. Nello stesso ricorso, poi, viene contestata la violazione della legge penale, con connesso vizio motivazionale, anche in ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, per la configurabilità della quale è necessario qualcosa di più del semplice uso della violenza o della minaccia: nel caso di specie GA si sarebbe convinto a consegnare l'assegno di 3.000 euro solo dopo essere stato schiaffeggiato ed in ragione della imponenza fisica di MI e non già di una forza intimidatrice conseguente al vincolo associativo.
4.6. Con l'ultimo motivo, poi, il difensore deduce la violazione della legge penale ed il connesso vizio di motivazione anche sul diniego delle attenuanti generiche, ingiustificato in ragione del ruolo marginale rivestito dall'imputato, del suo atteggiamento collaborativo e dell'impegno profuso nell'attività lavorativa.
4.7. L'avv. Aricò, con distinto ricorso, ha sviluppato ed arricchito i motivi inerenti il vizio di violazione della legge penale e quello della contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della motivazione in ordine alla dimostrazione della condotta ascritta ad TO AN e della sua idoneità sotto il profilo del contributo causale nel reato concorsuale, alla sua qualificazione come delitto di estorsione, alla sussistenza dell'aggravante ex art. 7 legge n. 203 del 1991, al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.
5. Ha presentato ricorso personalmente UA TO, condannato per i reati di cui alla lettera A) sub c) e d) seconda parte: si tratta degli episodi di tentata estorsione ai danni di IC GA relativa al debito nei confronti di LE AI di € 10.000 e della intimazione a GA di consegnare in favore di UA TO la somma di € 1.500 nonché di ulteriori € 5.000 asseritamente destinati ai detenuti siciliani.
5.1. Il ricorrente deduce con un primo motivo la violazione degli artt. 392 e 192 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 lett. b) ed e), limitandosi a riportare, nel corpo del motivo, il capo di imputazione;
eccepisce poi la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 606 lett. c) ed e), in quanto i gin 7 flimm giudici di appello hanno collazionato le dichiarazioni rese da GA in sede di incidente probatorio con quelle rese in sede dibattimentale, superando ogni contraddizione: all'udienza del 2/12/2011, in sede di incidente probatorio, GA aveva evidenziato una partecipazione di TO completamente diversa da quella dedotta dalla Corte di Appello, che ha escluso, senza fornire alcuna motivazione, che i rapporti tra TO e GA fossero soltanto imprenditoriali;
assenti dalla motivazione sono le dichiarazioni della LE, che aveva detto di non riconoscere TO e di non aver mai avuto con lui rapporti di alcun genere.
5.2. Il ricorrente, inoltre, contesta la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso: la tesi descritta dalla Corte di appello, secondo la quale nel gruppo vi sarebbe stata una recita di ruoli tra "nemici" e "finti amici" in modo da far cadere nella trappola GA, sembra più indicativa di un vero e proprio raggiro che di una coartazione di tipo mafioso.
6. Propone ricorso il difensore di CE UO, condannato per i reati di cui al capo A) sub c) e d) terza parte: si tratta degli episodi di tentata estorsione ai danni di IC GA relativa al debito nei confronti di LE AI di € 10.000 e della sottrazione di un abito dall'esercizio commerciale di LE EL e della intimazione di consegnare € 1.500 a TO UA ed € 5.000 (asseritamente destinati ai detenuti siciliani), e la somma di € 40.000 quale residuo debito (a fronte dell'originario importo di € 70.000) dovuto all'impresa RO di RO GN ed oggetto di cessione in favore di CE UO, con violenza e minaccia consistite nel costringere IC GA, alla presenza di RO VO, IM EN, UA TO, ad assistere al pestaggio di NT Di ZO.
6.1. Il difensore eccepisce che, al di là delle generiche ed apodittiche affermazioni circa il ruolo che UO avrebbe avuto nel contesto criminale costituito da due gruppi operanti nella zona di Rimini, quello degli RRni e quello dei Casalesi, le sue condotte erano irrilevanti sotto il profilo penale;
il vestito che egli avrebbe presuntivamente prelevato aveva un valore di 660 e non di 1.500 euro, come precisato dai giudici di merito, ma non era stata apportata alcuna modifica nel capo di imputazione, con violazione dell'art. 516, comma 1, cod. proc. pen.; UO era semplicemente la persona che aveva ritirato l'abito, oggetto di un accordo tra GA e MA, al quale egli era del tutto estraneo;
dalle dichiarazioni rese dalla commessa del negozio, in uno con il contenuto delle telefonate, emergeva che la persona offesa era tutt'altro che spaventata e che UO nulla sapeva della questione dell'abito; risultano travisate anche le dichiarazioni rese da GA relative all'atteggiamento 8 Solumn Qin tenuto da UO per indurlo a pagare il debito verso AI (UO si era infatti limitato a presentare GA a MA). Il difensore contesta anche il ruolo avuto da UO nella vicenda relativa al recupero del credito che GA doveva alla società RO.
7. Propone ricorso il difensore di IM EN, condannato per i reati di cui alla lettera A) sub c) e d) seconda parte: si tratta degli episodi di tentata estorsione ai danni di IC GA relativa al debito nei confronti di LE AI di € 10.000 e della intimazione a GA di consegnare in favore di UA TO la somma di € 1.500 ed € 5.000 asseritamente destinati ai detenuti siciliani.
7.1. Il difensore eccepisce la violazione di legge ed il difetto ed erronea motivazione in relazione agli artt. 110 e 629 cod. pen.; la Corte di appello non ha considerato che le stesse persone offese avevano dichiarato in dibattimento di non aver ricevuto alcuna richiesta estorsiva dal ricorrente e la semplice presenza di EN in un bar molto frequentato non era sintomatica di un suo effettivo contributo causale nel reato di tentata estorsione;
la Corte ha poi sostenuto erroneamente che fossero stati EN e TO a prelevare la persona offesa e a condurla nel bar di Miramare, così travisando la dichiarazione di GA, che all'udienza del 5/6/2014 aveva dichiarato di essere stato lui a chiedere a TO di accompagnarlo al bar Miramare;
erroneamente la Corte ha ritenuto che era stata la "fama di uomo pericoloso di EN" ad impedire a GA di chiamare in causa il ricorrente nei fatti contestati, circostanza non supportata da alcun elemento ed in contrasto con l'incensuratezza di EN;
anche per il reato contestato al capo A) sub d) la Corte ha erroneamente ritenuto che la semplice presenza di EN con gli altri coimputati potesse costituire condotta agevolatrice del reato di tentata estorsione, non considerando che EN aveva avuto un atteggiamento di contrasto degli aggressori di Di ZO, accompagnandolo presso i carabinieri per sporgere denuncia.
7.2. Il difensore contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203 del 1991, mancando una specifica motivazione sul punto: il ricorrente non aveva partecipato ad alcun episodio di violenza o minaccia che potesse forzare la volontà della persona offesa di cedere i beni.
8. Propone ricorso per cassazione uno dei difensori di US MA, condannato per il reato di cui al capo A), lettera c): si tratta della intimazione fatta a GA della restituzione del debito di € 10.000 nei confronti di AI nel corso dell'incontro avvenuto in un bar di Miramare e Din film della sottrazione di un abito nel negozio della LE da parte di UO, che era destinato a MA.
8.1. Il difensore eccepisce inosservanza o erronea applicazione legge penale ovvero contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 629 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 192 cod. proc. pen., 133 e 62 bis cod. pen., 91 cod. proc. pen.; evidenzia che nel corso dell'incontro MA non aveva tenuto una condotta minacciosa o violenta né aveva mai utilizzato una appartenenza criminale, che era stata comunque smentita dall'assoluzione relativa alla sua adesione ad un'associazione camorrista;
le prove acquisite in dibattimento sono state del tutto travisate.
8.2. Il difensore, inoltre, osserva come la condotta di MA, che aveva evocato il fatto che gli uomini d'onore rispettano i pagamenti, non poteva certo considerarsi idonea a coartare psicologicamente la persona offesa e quindi ad integrare l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991; mancava poi il dolo specifico di agevolare l'associazione mafiosa.
8.3. Il difensore deduce altresì che sono stati male applicati gli artt. 133 e 62 cod. pen., posto che il fatto non poteva certo definirsi grave e che non erano stati considerati il corretto comportamento processuale di MA, la sua incensuratezza e l'assenza di carichi pendenti.
8.4. Il difensore, infine, eccepisce come non vi sia alcuna motivazione sulla prova dell'esistenza di un danno all'associazione costituitasi parte civile: la società della persona offesa operava a San Marino e non in Italia e non erano emersi danni diretti ed autonomi cagionati all'associazione diversi da quelli subiti dalle vittime, e nemmeno una lesione all'immagine.
9. Propone ricorso per cassazione difensore di CE AG, condannato per il reato di cui al capo A) lett. d) seconda parte: si tratta della intimazione fatta in data 6/11/2010 a GA di consegnare € 1.500 in favore di TO UA ed altra persona, nonché di ulteriori € 5.000 asseritamente destinati ai detenuti siciliani.
9.1. Il difensore eccepisce la manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione;
nei motivi di appello la difesa aveva lamentato come mancassero riscontri alle dichiarazioni di GA, che aveva motivi di risentimento nei confronti di AG, alla luce della relazione sentimentale tra quest'ultimo e la LE.
9.2. Il difensore lamenta inoltre la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. per mancata acquisizione di una prova decisiva;
i verbali del processo di Pesaro e le trascrizioni telefoniche, di cui si era chiesta l'acquisizione, erano indispensabili per comprendere quale fosse la posizione dell'imputato rispetto 10 し alle realtà richiamate;
inoltre era stata chiesta anche l'acquisizione di un verbale di dichiarazioni rese da GA, che aveva riferito di non temere AG.
9.3. Il difensore, infine, osserva che l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 è incompatibile con il delitto tentato e che comunque AG era estraneo al contesto richiamato: lo stesso GA, nelle dichiarazioni di cui si chiedeva l'acquisizione, aveva riferito che AG non faceva parte di alcun contesto criminale. 10. Propone ricorso per cassazione il difensore di CE RA, condannato per il reato di cui al capo A), lett. d), seconda parte: si tratta dello stesso episodio riguardante AG. 10.1. Il difensore eccepisce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese, da ritenere inutilizzabili;
le loro deposizioni, infatti, non erano confortate da ulteriori elementi di prova e la Corte di appello non ha motivato sulle discrasie emerse in dibattimento nelle dichiarazioni. 10.2. Il difensore lamenta poi la violazione degli artt. 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen.: a RA era imputabile solo la richiesta di € 1.500 per i detenuti siciliani, richiesta che sarebbe stata effettuata da AG, ma l'episodio non era stato contestualizzato e non era stato riferito da GA se RA fosse stato presente;
secondo quanto detto dallo stesso GA, RA non aveva mai minacciato né lui né la LE e non lo aveva mai contattato per questioni inerenti loro due, ma solo per conto di AG;
anche la LE aveva affermato di non aver mai ricevuto minacce o richieste di denaro da RA, che non era stato autore di alcuna delle condotte descritte nel capo di imputazione;
quanto all'aver costretto GA ad assistere al pestaggio di Di ZO, era stata la persona offesa ad andare a prendere RA e non viceversa ed il pestaggio, avvenuto per questioni personali tra AG, RA e Di ZO, non aveva rivestito alcuna valenza intimidatoria nei confronti di GA, tanto che dopo l'episodio i tre erano andati a pranzo insieme. 10.3. Il difensore osserva poi come ingiustamente non siano state concesse le attenuanti generiche, atteso il corretto comportamento processuale di RA, tenuto anche in costanza di misure cautelari coercitive, rilevabile dalla scelta del rito ordinario e dalla coraggiosa decisione di comparire personalmente in udienza in un processo in cui il riconoscimento personale dell'autore del reato era stato l'elemento cardine del giudizio. 10.4. Il difensore contesta anche la sussistenza delle aggravanti contestate: le persone offese non erano mai state minacciate con un'arma, il cui 11 Shum possesso poteva semmai integrare una fattispecie autonoma di reato;
l'aggravante delle più persone riunite era stata ingiustamente contestata, visto che non era stata data la prova della presenza di RA al momento della richiesta e nemmeno che questi ne fosse a conoscenza;
quanto all'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, RA non aveva mai minacciato nessuno, non aveva chiesto denaro per imputati detenuti, non aveva pronunciato la parola "casalesi" e il pestaggio di Di ZO era avvenuto per questioni personali. 10.5. Il difensore, infine, sostiene che la diminuzione di pena per l'ipotesi tentata in misura inferiore al massimo non é sorretta da adeguata motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene il Collegio che debbano essere accolti i ricorsi di AN MI, RG OM ed TO AN, nei termini che seguono, e che siano inammissibili, invece, per manifesta infondatezza dei motivi, i ricorsi presentati dagli altri sei imputati.
2. E' fondato (ed assorbente rispetto agli altri) il primo motivo d'impugnazione, in rito, proposto nel ricorso del difensore di AN MI. Dagli atti presenti nel fascicolo del giudizio di appello e da quelli allegati al ricorso risulta che la difesa ha correttamente ricostruito la vicenda processuale: l'imputato già nella fase delle indagini preliminari dichiarò il domicilio presso la propria residenza in RR (erroneamente nel ricorso si parla di "elezione di domicilio", ipotizzando un insussistente errore materiale laddove negli atti notificati successivamente si fece riferimento al domicilio dichiarato). Nel domicilio dichiarato fu notificato anche l'avviso di deposito della sentenza di primo grado, ma il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato all'imputato ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., mediante invio dell'atto al difensore di fiducia tramite posta elettronica certificata ("PEC"), modalità seguita anche per la notificazione del decreto di citazione per l'udienza in prosecuzione. Dai verbali delle udienze celebratesi il 5/2/2016 ed il 19/5/2016 risulta che l'eccezione di nullità della notificazione, tempestivamente proposta dalla difesa di AN MI, non presente, è stata rigettata dalla Corte di appello con ordinanze allegate a verbale, la seconda delle quali ampiamente motivata. Con detta ordinanza si è ritenuta sanata la nullità (come tale riconosciuta) derivante dalla notificazione del decreto di citazione, effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., pur in presenza di un domicilio dall'imputato dichiarato presso la propria residenza, sulla base del rilievo 12 55um یج richiamato dal ricorrente, che ne ha contestato la fondatezza: il difensore si è limitato ad eccepire la nullità senza neppure dedurre di avere perso i contatti con il proprio assistito.
2.1. La questione va esaminata avendo quale punto di partenza la sentenza delle Sezioni Unite citata anche nell'ordinanza (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396), che si pronunciarono sul tema del rapporto tra elezione o dichiarazione di domicilio e notificazione della citazione ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., statuendo che «è nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Trattasi di nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen.». La giurisprudenza successiva si è uniformata a detti principi;
tuttavia è sorto un contrasto proprio in ordine all'aspetto esaminato nell'ordinanza dalla Corte di appello di Bologna. Secondo un orientamento, il rapporto fiduciario che lega l'imputato al suo difensore, pur non realizzando un'acritica equiparazione della notificazione eseguita presso lo stesso a quella da eseguirsi presso il domicilio dichiarato od eletto, costituisce indizio di effettiva conoscenza dell'atto, imponendo al difensore l'onere di allegazione delle circostanze particolari impeditive di tale conoscenza (cfr., ad es., Sez. 4, n. 2416 del 20/12/2016, Zucchi, Rv. 268883; Sez. 3, n. 19366 del 08/03/2016, Rv. 266584; Sez. 6, n. 30897 del 06/11/2014, dep. 2015, Colucci, Rv. 265600). Secondo un diverso indirizzo, invece, l'onere di allegazione da parte del difensore di fiducia di circostanze attestanti il venir meno del contatto e dell'effettivo collegamento con il suo assistito, ricorre solo quando venga eccepita la nullità assoluta. Ne consegue che, in presenza di una nullità a regime intermedio, come quella di cui si tratta, non può maturare una sanatoria quale effetto di un'inerzia probatoria della parte che ha proposto l'eccezione: la nullità, dunque rimane configurabile e ritualmente deducibile, senza alcun "peso" probatorio a carico dell'istante (Sez. 6, n. 11954 del 15/02/2017, Emma, Rv. 269558; Sez. 1, n. 32407 del 15/06/2016, Meta, non mass.; Sez. 4, n. 18098 del 01/04/2015, Crapella, Rv. 263753). 13 S биоти Preso atto di detto contrasto, con ordinanza n. 19184 del 29/03/2017 (Sez. 4), è stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: «Se in presenza di elezione o dichiarazione di domicilio da parte dell'imputato, ove la notifica del decreto di citazione a giudizio sia stata effettuata, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., a mani del difensore di fiducia, quest'ultimo, nell'eccepire la nullità, debba allegare circostanze impeditive della conoscenza della citazione da parte dell'imputato, e se, in mancanza, la nullità rimanga sanata». La questione è stata esaminata e risolta dalle Sezioni Unite in esito alla udienza pubblica del 22 giugno 2017 (ric. Tuppi): secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data risposta negativa. Il Collegio ritiene di uniformarsi a detta recentissima statuizione (nel medesimo senso v., da ultimo, Sez. 2, n. 45774 del 29/09/2017, Bissi, non mass.). Ne consegue che l'eccezione di nullità, tempestivamente proposta in apertura delle due udienze, deve essere accolta. La nullità di notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, infatti, non è stata sanata dall'assenza di specifiche deduzioni da parte del difensore, ulteriori a quella relativa alla sussistenza (pacifica) della nullità stessa. La nullità della suddetta notificazione comporta la nullità del giudizio di appello celebratosi nei confronti di AN MI e della sentenza impugnata, che va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, ai sensi degli artt. 185, commi 1 e 3, e 623, comma 1 lett. c), del codice di rito.
3. Per il ricorso di RG OM vanno richiamate le medesime osservazioni in fatto e diritto svolte nell'esame della posizione di AN MI. Anche OM nel giudizio di primo grado dichiarò il domicilio presso la propria residenza in Cardito, ove pure gli fu notificato l'avviso di deposito della sentenza di primo grado. Il decreto di citazione per il giudizio di appello, invece, è stato notificato al ricorrente ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., mediante invio dell'atto, tramite "PEC", al difensore di fiducia, che tempestivamente ha eccepito la nullità in apertura delle udienze dibattimentali. L'eccezione è stata respinta sulla base della medesima argomentazione svolta per rigettare quella proposta dal difensore di MI, che tuttavia, alla luce della citata pronuncia delle Sezioni Unite, non può essere condivisa. 14 5.Summ Il ricorrente non ha impugnato espressamente le ordinanze della Corte di appello, come prescritto dall'art. 586 cod. proc. pen.; tuttavia, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non è motivo di inammissibilità dell'impugnazione di una ordinanza dibattimentale la circostanza che nell'atto unico d'impugnazione proposto contro la sentenza manchi l'espressa dichiarazione di gravame anche dell'ordinanza, quando nello stesso come nel - caso di specie venga denunciata l'illegittimità di questa con esposizione delle relative ragioni (Sez. U., n. 10926 del 12/10/1993, Balestriere, Rv. 195000; Sez. 5, n. 50330 del 24/09/2014, Germano, Rv. 263224; Sez. 2, n. 25313 del 20/03/2012, Zoccarato, Rv. 253071). Anche per RG OM, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio, rimanendo assorbiti gli altri motivi di ricorso nonché il rilievo, proposto contestualmente all'eccezione trattata, inerente lo stato di detenzione dell'imputato (per altra causa) al momento della celebrazione del giudizio di appello.
4. I ricorsi proposti nell'interesse di TO AN vanno accolti nei termini che seguono.
4.1. Il primo motivo proposto nel ricorso dell'avv. Murgo sarebbe fondato per le ragioni sopra esposte, se non vi fosse una situazione parzialmente diversa da quella dei ricorrenti MI e OM: come si è visto, nell'ordinanza di rigetto dell'eccezione emessa dalla Corte di appello il 19/5/2016 si è svolta una ulteriore argomentazione, censurata anch'essa dal ricorrente: "correttamente non è stata tentata la notifica del decreto di citazione a giudizio di secondo grado presso l'ormai inidoneo domicilio eletto e [...], conseguentemente, correttamente [la stessa] è stata eseguita presso il difensore di fiducia". I giudici di secondo grado hanno dedotto l'inidoneità del domicilio dall'esito negativo della notificazione avvenuta in data 30/4/2013, essendo l'imputato "risultato trasferito". Ricordato che allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), si osserva che dagli stessi risulta che: - TO AN, al momento della scarcerazione, in relazione al procedimento di cui si tratta, dichiarò il domicilio presso la propria residenza di RR (NA), in via Piave n. 61 ex civico 41; 15 Shum - con lettera raccomandata in data 8/10/2012, ricevuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna il 16/10/2012, con sottoscrizione autenticata dal difensore di fiducia avv. Matteo Murgo, egli revocò la precedente dichiarazione di domicilio in via Piave n. 61, ad RR, "a seguito dell'intervenuto cambio di residenza", e dichiarò "quale nuovo domicilio ai fini delle notificazioni quello di Corso Italia ICE-SNEI in RR (NA), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 162 c.p.p."; -detto domicilio fu indicato nel decreto che disponeva il giudizio, emesso dal G.u.p. del tribunale di Bologna in data 1/3/2013, che però fu notificato all'imputato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'altro difensore di fiducia, avv. -come si Finizio Di Tommaso: la notificazione non andò a buon fine in quanto legge nella relata di notifica in data 30/4/2013 - "l'avv. Di Tommaso [si era] trasferito"; - l'imputato fu presente al giudizio di primo grado. Da questa ricostruzione emerge l'errore in cui è caduta la Corte di appello di Bologna laddove ha ritenuto che dalla citata relata di notificazione risultasse il trasferimento dell'imputato (e non di uno dei difensori) e, quindi, l'inidoneità del domicilio dichiarato. Tuttavia, il domicilio dichiarato con la comunicazione dell'8/10/2013, ricordata anche dal ricorrente, inidoneo lo era per un'altra ragione: in essa non veniva indicato il numero civico (e/o la scala) della via (Corso Italia ICE-SNEI) di RR ove risiedeva TO AN. Dal certificato di residenza storica prodotto dallo stesso ricorrente risulta che dal 13/9/2012 al 22/7/2014 egli abitò in detta via "sc 4 int 15", mentre dopo tale data, a seguito di un cambio per toponomastica, la sua residenza risultava in via Umberto Nobile "sc 4 int 15 n 86". In sostanza, correttamente non è stata tentata la notificazione del decreto per il giudizio di appello presso un domicilio inidoneo già al momento della dichiarazione, presso il quale, per tale ragione, non era stato neppure notificato il decreto emesso ex art. 429 cod. proc. pen. . Va ribadito, infatti, che costituisce dichiarazione o elezione di domicilio insufficiente od inidonea quella che non rechi la indicazione del numero civico (Sez. 1, n. 45274 del 10/10/2013, D'Ambra, Rv. 257897; Sez. 5, n. 31962 del 25/06/2001, Troiano, Rv. 220232), con la conseguenza che la inidoneità della dichiarazione o elezione determina l'esecuzione della notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità (da ultimo v. Sez. 6, n. 24864 del 19/04/2017, Ciolan, Rv. 270031, nonché Sez. 3, n. 30132 del 05/04/2017, Z., Rv. 270622, nelle quali si dà anche conto del contrasto giurisprudenziale, 16 [Gum irrilevante nel caso in esame, in ordine alla possibilità o meno di procedere alla notificazione al difensore anche nel caso di un temporaneo allontanamento dal domicilio dichiarato od eletto). I giudici di secondo grado, dunque, sono comunque pervenuti ad una corretta valutazione in ordine alla inidoneità del domicilio dichiarato ed alla conseguente insussistenza dell'onere di effettuare la notificazione del decreto di citazione ex art. 601 cod. proc. pen. presso detto domicilio, che sarebbe stata impossibile (a maggior ragione dopo l'indicato cambio di toponomastica). Il ricorrente, tuttavia, ha poi dedotto che, "quand'anche la notifica fosse corretta, all'esito della sopravvenuta impossibilità/inidoneità del domicilio dichiarato, la stessa avrebbe dovuto espletarsi nelle diverse forme di cui all'art. 161, comma 4, c.p.p. e non già, come nel caso di specie, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p.", circostanza ritenuta irrilevante nell'ordinanza emessa dalla Corte di appello. Osserva il Collegio che indubbiamente gli artt. 157 e 161 cod. proc. pen. disciplinano, rispettivamente, le modalità della notificazione ed i luoghi della notificazione;
che dunque l'art. 157, comma 8-bis, concerne le modalità e non i luoghi della notificazione e viene in rilievo in presenza di presupposti (nomina del difensore di fiducia e notifiche successive alla prima) diversi da quelli previsti dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (impossibilità di notifica nel domicilio dichiarato o eletto); che la consegna al difensore prevista dall'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. é una modalità di notifica all'imputato di cui non risulta affatto ignoto il luogo di residenza o di domicilio, mentre la consegna al difensore prevista dall'art. 161, comma 4, é una notifica in un luogo diverso da quello in cui non è stato possibile eseguirla (Sez. 5, n. 8478 del 28/11/2016, dep. 2017, Pettinengo, Rv. 269453). Tuttavia, la forma delle due notificazioni (entrambe al difensore di fiducia dell'imputato a mezzo "PEC") sarebbe stata assolutamente identica, anche se nella mail inviata all'avv. Murgo la cancelleria avrebbe dovuto correttamente indicare l'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e non l'art. 157, comma 8-bis, del codice di rito. Non si è in presenza, dunque, di una lesione del diritto di difesa, in quanto la notificazione è stata effettuata al difensore di fiducia, che in ogni caso avrebbe dovuto riceverla: lo stesso avv. Murgo, peraltro, autenticò la sottoscrizione del proprio assistito in calce alla dichiarazione di domicilio inidonea;
verificò che già il decreto ex art. 429 cod. proc. pen., emesso dal G.u.p., fu notificato ai sensi dell'art. 161 comma 4, del codice di rito;
partecipò al giudizio di primo grado, al quale fu presente TO AN. Ju 17 Anche queste circostanze consentono di affermare che nel caso di specie l'indicazione di una norma in luogo di un'altra, nella notificazione a mezzo "PEC" del decreto per il giudizio di appello, ha costituito una mera irregolarità, priva di effetti pregiudizievoli per l'imputato e la difesa, neppure dedotti nel ricorso. Può essere enunciato, quindi, il seguente principio di diritto: Nel caso in cui nella notificazione al difensore di fiducia venga erroneamente indicato che la stessa, inerente la citazione dell'imputato, è effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. e non ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (stante la inidoneità del domicilio dichiarato), si verifica una mera irregolarità, priva di effetti pregiudizievoli per l'imputato e la difesa, e non una nullità di ordine generale, prevista dall'art. 178, comma 1 lett. c) del codice di rito, in quanto in entrambe le ipotesi il destinatario dell'atto si identifica con il difensore di fiducia». Il primo motivo di ricorso, dunque, è infondato.
4.2. E' fondato, invece, il secondo motivo d'impugnazione, assorbente rispetto agli altri, articolato nel ricorso proposto dall'avv. Murgo. La Corte di appello ha motivato in ordine alla condotta posta in essere in danno di GA, intesa ad ottenere dallo stesso il pagamento del suo debito di 10.000 euro nei confronti di LE AI, anch'egli costretto come la persona -a versare la somma di 3.000 euro per l'intermediazione del sodalizio offesa criminale: in proposito le dichiarazioni del creditore, originario coimputato (assolto ad esito del dibattimento di primo grado) e di UN ON (in precedenza assolto dal G.u.p. in sede di giudizio abbreviato) sono state indicate come decisivi riscontri alle accuse di IC GA. La stessa Corte, poi, ha evidenziato la radicale diversità fra il "credito lavorativo" (per lo stesso importo: 10.000 euro) preteso da GI AN (ritenuto pacificamente esistente, sulla base delle dichiarazioni dello stesso GA) e "quello che i correi hanno tentato più volte di estorcere" alla persona offesa, oggetto delle imputazioni sub b) e c), riguardanti entrambe il credito vantato da AI, per la riscossione del quale entrarono in scena, a distanza di qualche mese, diversi soggetti, estranei al rapporto di credito/debito fra GA e AI (e, peraltro, anche a quello, diverso, fra GA e GI AN). Vi è un punto rilevante della vicenda, tuttavia, sul quale la motivazione della sentenza impugnata appare mancante, nonostante la difesa, nell'atto di appello, avesse specificamente devoluto la questione. Richiamando le dichiarazioni di IC GA (e le parziali ammissioni di AN MI e GI AN), in entrambe le sentenze di merito si é ritenuto dimostrato che la persona offesa, nell'estate del 2010 (il capo 18 Bun d'imputazione fa riferimento al mese di luglio), fu vittima della condotta minacciosa e violenta descritta nel capo A) sub b), a seguito della quale, tre giorni dopo, consegnò l'assegno di 3.000 euro emesso il 30 giugno dalla convivente. Secondo il Tribunale, quanto allo specifico episodio, l'attendibilità di GA era "supportata dall'effettiva presenza dell'assegno costituente il profitto dell'estorsione ai suoi danni, contenente nel retro la firma di girata di GI AN e che è stato acquisito agli atti, a seguito del riconoscimento in dibattimento del predetto titolo di credito". Anche la Corte di appello ha considerato, quale ulteriore riscontro obiettivo dell'estorsione sub b), l'acquisizione dell'assegno "dell'importo di 3000 euro emesso dalla SHCHEGOLEVA, datato 30.6.2010, e riscosso da NO GI", assegno che IC GA, in dibattimento, ha dichiarato di avere consegnato a GI AN tre giorni dopo l'incontro all'albergo Quo Vadis, quando MI, alla presenza dello stesso, lo schiaffeggiò mentre il fratello TO e OM stavano sulla terrazza. Nella sentenza impugnata, però, ci si è confrontati solo parzialmente con uno specifico motivo di appello proposto sul punto, pure richiamato in motivazione: "la difesa di NO TO sostiene che la presenza in atti dell'assegno per l'importo di 3.000 euro con firma di girata di NO GI - dalla stessa difesa prodotto non costituisce affatto un riscontro alle - dichiarazioni del NI, perché la dazione di quei 3.000 euro non era affatto connessa alla estorsione contestata, ma alla regolamentazione dei rapporti lavorativi in essere tra i due, in particolare dei lavori eseguiti presso il negozio della SHCHEGOLEVA, ed era stato consegnato a NO GI nel giugno 2010 presso il negozio della SHCHEGOLEVA e da lui incassato il 30.6.2010. D'altra parte la SHCHEGOLEVA ha confermato che erano stati eseguiti dei lavori di ristrutturazione del suo negozio e che l'epoca della dazione dell'assegno in atti è compatibile con il pagamento di tali lavori". Nell'atto di appello, infatti, si sosteneva che l'assegno, prodotto dalla difesa, non costituiva affatto un riscontro alle dichiarazioni di GA, essendo stato consegnato dallo stesso a GI AN nel giugno 2010 presso il negozio della sua convivente per i lavori di ristrutturazione ivi eseguiti: "tale assegno, tratto dal conto corrente della LE presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, veniva incassato da GI AN in data 30 giugno 2010, come poteva agevolmente apprezzarsi dalla nota dei ROS del 12 luglio 2010, acquisita agli atti in data 16/04/2014" (pag. 16). A fronte di questa specifica deduzione, riguardante il profilo della compatibilità temporale fra un dato documentale e le dichiarazioni della persona 19 offesa, la Corte di appello non ha fornito alcuna risposta, essendosi limitata ad affermare che "il credito lavorativo di NO GI non era la somma che i correi hanno tentato più volte di estorcere al NI;
ed infatti costui ha dichiarato che NO GI, non avendo ottenuto quei 10.000 euro che pretendeva, aveva trattenuto un suo furgone" (pag. 56). Con fondamento, dunque il ricorrente ha sostenuto che il giudice di secondo grado "non ha minimamente affrontato questa incongruenza temporale", dedotta dalla difesa nell'atto di appello e riproposta nel ricorso in esame: "la circostanza dell'assegno si pone in patente contraddizione con le dichiarazioni del GA, secondo il quale l'assegno sarebbe stato emesso e consegnato successivamente ai fatti intervenuti nell'albergo Quo Vadis nel luglio 2010: ed infatti, atteso che l'assegno è stato "emesso e bancato in data 30 giugno 2010, risulta logicamente impossibile ritenere quest'ultimo il pagamento del prezzo per l'intermediazione e quindi la conseguenza di una minaccia avvenuta in una fase temporale postuma". Vi sarebbe una evidente incompatibilità logica laddove fosse in effetti dimostrato che l'assegno in atti fu incassato, oltre che emesso, il 30 giugno 2010 e che l'incontro con GA al Quo Vadis, prima della riferita consegna di quel medesimo assegno da 3.000 euro, avvenne nel luglio 2010: trattasi, evidentemente, di circostanze dedotte dalla difesa, che richiedono accertamenti di fatto preclusi al giudice di legittimità, al pari di valutazioni di merito, in ordine ad una circostanza che risulta allo stato rilevante nella ricostruzione della vicenda, sulla quale, a fronte di una specifica doglianza della difesa, la sentenza impugnata, non ha dato risposta.
5. Il ricorso di UA TO è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
5.1. Premesso che il primo motivo di ricorso non può essere esaminato in quanto nello stesso è indicato soltanto il capo di imputazione, con riguardo al secondo motivo si deve ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione e pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053. Fattispecie nella quale il ricorrente, pur lamentando l'omessa valutazione di prova documentale e dichiarativa, aveva omesso sia di allegare sia di indicare i relativi atti processuali). Il ricorrente non produce né indica, se non genericamente, in quali parti della deposizione di GA vi siano state contraddizioni, per cui il motivo è inammissibile. 20 Inoltre il ricorrente reitera il motivo di appello secondo il quale la presenza di TO sarebbe dovuta soltanto a rapporti imprenditoriali con GA, senza considerare le motivazione della Corte territoriale, che ha messo in luce come lo stesso fosse l'autista della Mercedes con la quale GA fu portato all'appuntamento con US MA, nel corso del quale quest'ultimo lo "invitò" a pagare il debito con AI, intimandogli il pagamento di 10.000 euro (pag. 60 sentenza impugnata); la Corte ha elencato alle pagg. 63 e seguenti le numerose conversazioni tra GA e TO, dalle quali emerge il pieno coinvolgimento del ricorrente nella vicenda estorsiva: particolarmente significative sono la telefonata n. 245, riportata a pag. 40 della sentenza della Corte di appello (nella quale GA comunicava a TO, che "son andati via adesso...mi fai venire su...io mi muovo eh non è che ho paura...siccome me l'avete detto, ve lo dico che son qua che gira e so che mi vogliono beccare..." e TO lo tranquillizzava: "tu comunque sei fratello a me...a posto?", mentre il GA affermava: "aspetto che arrivi, dai...arriva da me in negozio"), e la n. 556 del 6/11/2010 (nel corso della quale GA telefonava a UA TO per parlare del 'vestito' sottratto "il materiale" e poi gli - passava Franco UO, il quale diceva a TO: "Eh... Ve la vedete voi come deve fare i pagamenti questo?"; TO rispondeva: "Tu digli solo la somma e digli quello che ci siamo presi, a nome suo, da parte dello zio...sì il vestito che promise a zio"). Sotto altro profilo, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali, nei termini sopra indicati;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. «Tutto ciò è "fatto", riservato al giudice del merito.» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).
5.2. Infondata è anche la doglianza con la quale è stata censurata la sentenza impugnata in punto di sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 legge n. 203 del 1991. Anche da ultimo (Sez. 6, n. 14249 del 01/03/2017, Barbieri, non mass.) si è ricordato che, secondo i principi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso, contestata 21 nel caso di specie, è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525; Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, De Paola, Rv. 257065). E' poi pacifico che detta aggravante, diversamente dall'altra prevista dallo stesso articolo 7, sussiste anche in assenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento (ex plurimis v. Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 265515; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260007). Le sentenze di merito hanno fornito ampia e adeguata motivazione anche in relazione alla questione in esame, evidenziando come GA e la convivente, già nel corso delle operazioni di captazione, apparissero terrorizzati ed avessero poi assunto, per effetto delle pesanti minacce e dei continui soprusi ricevuti, l'atteggiamento omertoso tipico delle vittime della criminalità organizzata, guardandosi bene dal denunciare i fatti delittuosi commessi dagli imputati. Questi ultimi cercarono di fruire di illeciti vantaggi mediante l'adozione di una tipica metodologia mafiosa, avvicendandosi nei singoli episodi, alternando richieste estorsive a simulate offerte di protezione, nel contempo mantenendo tutti costanti rapporti tra di loro, finalizzati anche a dare e ricevere notizie su GA e sulla LE, a portare loro le cosiddette "imbasciate", come emerso dalle telefonate intercettate. Nell'episodio in esame IC GA fu obbligato ad incontrare un personaggio (MA) che, a detta del coimputato UO, era il capo di un clan campano che agiva nella riviera romagnola, circostanza che aveva indotto la stessa persona offesa a ritenere di essere al cospetto di un "potente mafioso" che gli intimava la dazione di una somma: la circostanza, dunque, è stata correttamente contestata e ritenuta.
6. Il ricorso di CE UO è anch'esso inammissibile.
6.1. Il primo motivo di ricorso relativo alla violazione dell'art. 516 cod. proc. pen. è inammissibile in quanto non proposto in appello: non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 22 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202). Inoltre il motivo è inammissibile anche alla luce del principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, secondo quale «la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo;
ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità» (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886).
6.2. Le rimanenti censure sono anch'esse inammissibili perché non considerano che gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Anche dopo la novella codicistica operata dalla legge n. 46 del 2006, che consente di denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad "altri atti del processo", alla Corte di cassazione restano precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (fra le tante v. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 nonché, da ultimo, in motivazione, Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398, secondo la quale esula «dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa -e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali »>). In questa sede, dunque, non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito;
è consentito, invece, dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli 223 elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. In proposito è stato efficacemente evidenziato che il concetto di "travisamento della prova" è ben distinto dal "travisamento del fatto", perché non richiede una rivalutazione del compendio probatorio, ma si limita a prendere atto di una indiscutibile difformità tra decisione, esistenza delle prove e risultato di prova. -Pertanto la Corte di cassazione investita di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia (non erroneamente interpretato ma) indiscutibilmente travisato una prova decisiva acquisita al processo ovvero omesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati [può], negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'eventuale - esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto ovvero verificare l'esistenza della decisiva difformità; fermo restando il divieto, per il giudice di legittimità, di operare una diversa ricostruzione del fatto quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco» (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133). Va ulteriormente ricordato che nel caso di specie si è in presenza di una "doppia conforme", cioè di una doppia pronuncia di eguale segno, per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in questa sede solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (ex plurimis v. Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, Dentice di Accadia Capozzi, non mass.; Sez. 2, n. 7896 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Le censure del ricorrente si scontrano in modo evidente con detti principi, ad esempio laddove si chiede di rivalutare l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa IC GA, avuto particolare riguardo ad alcune presunte contraddizioni rilevate fra quelle rese in incidente probatorio e quelle dibattimentali, in ordine alle quali i giudici d'appello hanno fornito adeguata e 24 fil m し logica motivazione (in particolare alle pagg. 92 e seguenti), con cui il ricorrente non si confronta in alcun modo.
7. Manifestamente infondati sono anche i motivi proposti con il ricorso di IM EN.
7.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione della Corte territoriale che, dopo aver elencato alle pagg. 86 e 87 tutte le occasioni in cui EN era presente al momento delle richieste estorsive ed aver richiamato l'sms con il quale GA riferiva a EN che doveva cambiare un assegno "per darvi i soldi" (pag. 76), conclude affermando che EN "ha con la sua reiterata presenza, così come il TO, dato un concreto apporto alla commissione dei reati che gli sono contestati, quantomeno come rafforzamento del proposito criminoso altrui e contributo agevolatore della commissione degli stessi" (pag. 87); avverso la superiore conclusione il ricorrente si limita a censure di merito, come tali inammissibili. Può essere ricordato, peraltro, che anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza (Sez. 1, n. 47015 del 07/10/2016, dep. 2017, non mass.; Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2015, Grosu, Rv. 258953; Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257979). Quanto al travisamento della prova in cui sarebbe incorsa la Corte, a parte che lo stesso GA ha affermato di non sapere dove stesse andando ("comunque lì non potevo sapere che andavo in questo bar qua, mi hanno portato loro, io non sapevo dove mi portavano e da chi mi portavano", verbale udienza 5/6/2014), il ricorrente ha allegato solo un breve stralcio della deposizione di GA, violando il principio in base al quale «il ricorso per cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, in quanto necessarie ai fini della verifica della corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione>> (Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016, Saccomanno, Rv. 269801; Sez. F., n. 32362 del 19/08/2010, Scuto, Rv. 248141).
7.2. Relativamente all'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, la censura è estremamente generica, essendosi dedotto che il ricorrente non partecipò ad episodi di violenza o minaccia, senza considerare che l'accertata 25 し presenza di EN, considerata rafforzativa delle condotte estorsive, comporta anche la sussistenza dell'aggravante, visti i metodi utilizzati in occasione delle stesse condotte (si vedano le considerazioni espresse a proposito del coimputato TO).
8. Inammissibile è anche il ricorso di US MA, dovendosi preliminarmente ribadire che come già esposto nell'ordinanza emessa dal Collegio in apertura di udienza nessun provvedimento di sospensione o di rinvio deve essere adottato dal giudice quando l'imputato risulta assistito da due difensori e uno solo di essi, come nel caso di specie, abbia addotto un impedimento legittimo alla comparizione all'udienza (Sez. 2, n. 10064 del 19/12/2012, dep. 2013, Berlich, Rv. 254875).
8.1. E' manifestamente infondato il primo motivo di ricorso proposto da MA, le cui doglianze, introducendo rilievi fattuali tendenti ad una diversa ed alternativa ricostruzione del materiale probatorio utilizzato per la decisione, devono ritenersi, in presenza di una logica ed adeguata motivazione, non consentite nel giudizio di legittimità. Va ribadito, infatti, che in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato (o ad altri atti del processo specificamente indicati nel ricorso), che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della decisione in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Come già ricordato in precedenza, anche a seguito della modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per effetto della legge n. 46 del 2006, restano precluse al giudice di legittimità la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di diversi parametri di ricostruzione dei fatti e il riferimento, contenuto nel nuovo testo dalla norma citata, agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" non vale a mutare la natura del giudizio di legittimità, al 26 Silum quale rimane estraneo il controllo sulla congruità della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. 5, n. 19855 del 22/03/2006, Blandino, Rv. 234095). Rimanendo allora nell'ambito dell'indagine sul testo della sentenza impugnata, va ribadito che le doglianze sollevate con il ricorso si risolvono, nella sostanza, in rilievi che, sollecitando una diversa lettura del materiale probatorio, attingono il merito della regiudicanda, opzione non consentita nel giudizio di legittimità in quanto, secondo gli insegnamenti in proposito impartiti dalle Sezioni Unite, il vizio di motivazione, che risulti dal testo del provvedimento impugnato o (a seguito della novella apportata all'articolo 606 lett. e) cod. proc. pen. dall'art. 8 della legge 20 febbraio 2006 n. 46) da altri atti del processo specificamente indicati nel ricorso, in tanto sussiste se ed in quanto si dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di CE, Rv. 205621): il motivo è pertanto inammissibile, posto che il ricorrente, lungi dal prospettare travisamenti della prova, si limita a contestare le valutazioni operate dalla Corte sul materiale probatorio esistente.
8.2. Il secondo motivo di ricorso è prevalentemente incentrato sulla mancanza di dolo specifico, consistente nella consapevolezza di agevolare l'associazione mafiosa, quando in realtà la contestazione (e la relativa condanna) fanno riferimento alla prima parte dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (l'utilizzo del metodo mafioso); a prescindere da ciò, la Corte territoriale ha congruamente motivato sulla sussistenza dell'aggravante a pag. 98 della sentenza impugnata, così come esaustiva sul punto era la sentenza del giudice di primo grado.
8.3. Relativamente alle attenuanti generiche, nella sentenza impugnata si è evidenziato che le modalità di commissione dei fatti sono incompatibili con un giudizio di modesta gravità degli stessi e la mera partecipazione del ricorrente al procedimento, peraltro senza alcuna ammissione di responsabilità, non é sufficiente ad incidere sulla determinazione della pena. Va in proposito ribadito che, secondo il diritto vivente, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (in questo senso, da ultimo, Sez. 2, n. 26525 del 21/04/2017, Di Agostino, non massimata;
Sez. 4, n. 19027 del 12/10/2016, dep. 2017, P.; Sez. 2, n. 267204 del 20/05/2016, Matera). हीर 27 8.4. Relativamente all'ultimo motivo di ricorso, si deve rilevare come non venga contestata la legittimità della costituzione della parte civile, ma soltanto la mancata dimostrazione del danno;
in proposito, anche da ultimo (Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv. 265637) la Suprema Corte ha ribadito che la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità di un nesso di causalità - tra questo ed il pregiudizio lamentato, restando perciò impregiudicato l'accertamento riservato al giudice civile sulla liquidazione e l'entità del danno, ivi compresa la possibilità di escludere l'esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all'evento illecito (in precedenza, nello stesso senso, cfr., ad es., Sez. 4, n. 20231 del 03/04/2012, Piazze, Rv. 252683).
9. I motivi proposti nel ricorso di CE AG sono anch'essi inammissibili.
9.1. Relativamente al primo motivo di ricorso, non si può condividere l'assunto secondo il quale le dichiarazioni di GA sarebbero prive di riscontri. Va ricordato, in primo luogo, che in tema di valutazioni delle dichiarazioni della persona offesa, «non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per cui esse, previa corrispondente verifica, possono essere legittimamente poste, anche da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato (v., fra le altre, Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104), fermo restando che le stesse vanno dal giudice di merito sottoposte ad adeguata verifica sorretta da idonea motivazione della credibilità soggettiva del dichiarante e - dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, verifica che deve essere in questa ipotesi più penetrante e rigorosa rispetto a quella riguardante le dichiarazioni di testimoni non portatori dello specifico interesse che connota la sfera della parte civile» (Sez. 1, n. 26336 del 07/02/2017, Petilli, non mass.; in precedenza cfr. Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). In ordine alla credibilità soggettiva di GA, la Corte di appello, quale premessa di ordine generale, ha evidenziato in sentenza (pagg. 36-7) che il procedimento di cui si tratta non ebbe avvio dalle denunce delle persone offese, non costituitesi parti civili;
infatti gli episodi estorsivi in loro danno emersero dalle indagini svolte dal R.O.S. dei Carabinieri di Bologna soprattutto dopo On 28 l'estate del 2010, quando la commissione degli illeciti in danno di GA e della convivente fu "seguita per così dire in diretta, anche se non totalmente, dagli operanti, mediante intercettazioni telefoniche e plurimi servizi di appostamento, pedinamento, controllo". Le operazioni di intercettazione (telefonica ed ambientale) furono disposte anche nei confronti delle persone offese per il timore che le stesse, apparse fortemente impaurite allorquando furono convocate dai Carabinieri, potessero rendere versioni parziali degli episodi in corso di svolgimento. IC GA, in particolare, non intese mai, di propria spontanea volontà, sporgere denuncia nei confronti dei suoi estorsori né chiedere protezione alle forze dell'ordine, per iniziativa delle quali soltanto egli venne chiamato a testimoniare, una volta che l'escalation criminosa delle imprese dei vari gruppi interessati alle estorsioni aveva fatto temere per la incolumità di lui e della convivente, che solo con il tempo si resero conto del loro spessore criminale. Fra gli altri elementi idonei a confermare l'attendibilità delle dichiarazioni di IC GA, la Corte territoriale ha richiamato, oltre alle dichiarazioni della LE, la conversazione intercettata il 15/12/2010 (pag. 77), nella quale AG si propone come falso protettore di GA, evidenziando poi (pag. 81) come AG fosse stato controllato l'8/11/2010 ad Aversa con EN e RA (proprio i soggetti che GA ha dichiarato essere presenti al bar di Cattolica quando venne effettuata la richiesta estorsiva) nonché la telefonata fatta da AG da Cattolica alla Shchegelova alla presenza di GA: le dichiarazioni di quest'ultimo, quindi, sono state pienamente riscontrate.
9.2 Quanto alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., la stessa presuppone che il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza;
tale circostanza non ricorre nel caso in esame. Inoltre, la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata soltanto qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261556; Sez. 6, n. от 29 Shim 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236); la richiesta di rinnovazione, peraltro generica, tenderebbe invece ad ottenere una inammissibile nuova valutazione del materiale probatorio.
9.3. Relativamente al terzo motivo di ricorso, applicando i principi giurisprudenziali sopra richiamati relativi all'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 al caso in esame, si rileva che i giudici di merito, con motivazione incensurabile in questa sede, siccome esente da illogicità e da contraddizioni, hanno correttamente rilevato la sussistenza di detta aggravante, avendo sottolineato come l'attività estorsiva svolta dal ricorrente fosse stata commessa con tipica metodologia mafiosa, consistita nel portare GA al cospetto di una persona (MA) descritto come capo di un clan, che gli aveva intimato il pagamento della somma di 10.000 euro con una terminologia (il riferimento agli "uomini d'onore") propria delle associazioni mafiose. Infine non si vede per quale ragione -e lo stesso ricorrente si limita ad motivazione - l'aggravante sarebbe enunciare la censura senza alcuna incompatibile con il delitto tentato. 10. Anche il ricorso di CE RA, infine, è inammissibile. 10.1. Relativamente al primo motivo, il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, che si è basata sulle dichiarazioni delle persone offese e sui relativi riscontri: si vedano, a tale proposito (pag. 63), la telefonata n. 69 del 3/11/2010 (dalle ore 23.27), da cui risulta che RA, alla presenza di UA TO, telefonava a GA per dirgli che la mattina dopo sarebbe andato verso le otto a casa sua, aggiungendo "e fai quello che ti dico...e poi io chiamo CE da lì, da casa tua, fai quello che ti dice CE...e risolvi il problema" (da cui la Corte trae la conclusione che AG ed i suoi sodali TO, RA e EN si presentavano ancora come protettori di GA, poiché gli dicevano che, se avesse fatto ciò che gli indicava AG, avrebbe risolto la questione); dalla telefonata n. 69 del 3/11/2010 e dal contestuale servizio di controllo emerge che RA si era recato presso il negozio della LE assieme a TO la mattina del 4/11/2010 per trattare il versamento di una somma equivalente al credito di AI. 10.2. Quanto al secondo motivo, il ricorrente non si confronta con le ampie motivazioni della Corte territoriale contenute nelle pagine da 82 a 84 della sentenza impugnata, limitandosi a ripetere i motivi di appello: secondo il consolidato e condivisibile orientamento del giudice di legittimità (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che 30 སེར ་ཤ riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è osservato, in proposito, che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, LEnardo, Rv. 254584; da ultimo cfr. Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 26882). 10.3. Le considerazioni sopra esposte valgono anche per i rimanenti motivi di ricorso;
quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha osservato che "ostano poi alla concessione delle attenuanti i precedenti penali per reati che destano rilevante allarme sociale, ovvero: una condanna definitiva per detenzione illecita di sostanza stupefacenti, detenzione illecita di armi e ricettazione in concorso, risalenti al 2011 - commessi con LI ed altro soggetto -, ed una per cessione illecita di sostanze stupefacenti, risalente al 2010" (pag. 110 sentenza). 10.4. Sulle aggravanti, il ricorrente non si confronta con le motivazioni della Corte di appello esposte alle pagg. 94 e seguenti (in particolare, quanto all'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, pag. 97: "si richiamano in proposito: la testimonianza del NI relativa all'essere stato fatto assistere al pestaggio del DI ZO da parte di LI e di RA, armato, con condotta particolarmente minacciosa..."). concessione della10.5. Infine, per quanto riguarda la mancata diminuzione massima prevista per il tentativo, premesso che la determinazione della pena del delitto tentato può effettuarsi con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare, per la individuazione della cornice edittale, la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato (principio reiteratamente affermato dalla Corte sin da Sez. 2, n. 1007 del 21/02/1978, Ponticelli, Rv. 140948 e ribadito, da ultimo, da Sez. 3, n. 12155 del 10/11/2016, Di Figlia, dep. 2017, Rv. 270353), la Corte territoriale ha dato 31 , ར ར དཀ། い adeguatamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto di determinare una pena del tutto simile a quella applicata al concorrente MA. 11. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata relativamente agli imputati MI, OM e AN;
vista la manifesta infondatezza dei motivi, devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di TO, UO, EN, MA, AG e RA. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., questi ultimi ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 1.500 ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MI AN, OM RG e AN TO e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibili i ricorsi di AG CE, TO UA, MA AN, RA CE, UO CE e EN IM, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento ciascuno a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2017. I Consiglieri estensori Piero Messini D'Agostini し :ew messi in D'Agostin US Coscioni ༼ ཀ༽ ཕུརཤ༼ཤ ་ Presidente AN D DEPOSITATION CANCELLERIA SECONDA SEGONE PENALE 15 NOV. 2017 IL H Cancelliere CANCELLIERE Claudia Pianell 32