Sentenza 20 marzo 2012
Massime • 1
E inammissibile l'appello avverso un'ordinanza dibattimentale laddove nell'atto unico di gravame proposto contro la sentenza manchi l'espressa dichiarazione di impugnazione anche dell'ordinanza, in mancanza dell'esplicitazione delle ragioni che rendono illegittima quest'ultima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2012, n. 25313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25313 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 20/03/2012
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 683
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 40214/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Stradaioli Cesare difensore di RA BI nato a [...] [...];
avverso la sentenza n. 3307/2009 della Corte d'appello di Torino, sezione 1^ penale, in data 14.1.2011. Sentita la relazione fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Mirella Cervadoro.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. Vito D'Ambrosio, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Cesare Stradaioli che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AR AB venne tratto a giudizio per rispondere del reato p.p. dagli artt. 81 cpv. e 640 c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifizi e raggiri, consistiti nel farsi consegnare in conto vendita le opere pittoriche di P.NZ, M.TT, G.MA e F.CC e nell'aver consegnato, a titolo di acconto sul prezzo dei NZ, che dichiarava di aver venduto a un cliente, n. 3 assegni di 10.000,00 ciascuno, risultati poi inesigibili, inducendo in errore EL AU, si procurava l'ingiusto profitto delle citate opere pittoriche di notevole valore.
Con sentenza del 14.2.2008, il Tribunale di Torino in composizione monocratica dichiarò AR AB responsabile del reato di truffa continuata, e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica reiterata contestata, diminuita la pena per la scelta del rito, lo condannò alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 400,00 di multa.
Avverso tale pronunzia propose gravame l'imputato, e la Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 14.1.2011, confermava la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e e), per errata interpretazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per travisamento delle evidenze documentali sulla base delle quali è stata assunta la decisione: 1) sull'inammissibilità delle impugnazioni relative alla nullità del decreto di citazione a giudizio e sull'atto di dichiarazione di parte civile, in quanto - contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'Appello di Torino - le questioni concernenti le eccezioni sollevate in primo grado, e risolte dal giudice di primo grado con separate ordinanze, sono state oggetto dei primi due motivi d'appello, nei quali vi è indicazione precisa della fase procedimentale, dei motivi esposti in sede di eccezioni preliminari, dell'Autorità che ha emesso le due ordinanze e delle ragioni che hanno fondato le relative doglianze in sede di impugnazione;
2) in ordine alla indeterminatezza del capo di imputazione in relazione agli assegni menzionati, e dei quali - almeno per due - non vi è traccia agli atti, e alla pretesa risarcitoria, del tutto mancante delle ragioni giustificatrici della pretesa medesima e della quantificazione del danno. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è infondato, e va rigettato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. S.U., sent. n. 10296/ 1993 Rv. 195000, citata anche dal ricorrente), che il Collegio condivide, l'art 591 del codice di procedura penale, che commina (lett. c) la sanzione dell'inammissibilità per inosservanza dell'art. 581, che postula che nell'atto di impugnazione siano indicati "il provvedimento impugnato, la data del medesimo ed il giudice che lo ha emesso", deve essere letto non isolatamente, bensì, proprio nel contesto normativo denotante la scelta legislativa del "favor impugnationis". Il legislatore del codice di rito del 1989 ha, infatti, inteso semplificare, al massimo, l'istituto delle impugnazioni, unificando l'atto di proposizione, stabilendo tempi più lunghi e differenziati e, soprattutto, dando rilevanza alla volontà di impugnazione dell'interessato, indipendentemente dalla qualificazione data all'atto (art. 568 c.p.p., u.c.). E pertanto, dovendosi dare prevalenza all'espressione di volontà della parte di impugnare ed alla possibilità di individuare, comunque, il provvedimento che si è inteso impugnare, nei casi in cui - come nella fattispecie - l'impugnazione avverso la sentenza abbia ad oggetto questioni decise con un'ordinanza dibattimentale, non assume rilievo la circostanza che nell'atto unico di impugnazione proposto manchi l'espressa dichiarazione d'impugnazione dell'ordinanza.
Considerato, però, che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi, se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione - che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità - appare evidente che se la questione è stata decisa con separata ordinanza, per l'ammissibilità del gravame, è comunque necessario, che nell'atto stesso e, quindi, nei motivi, venga denunciata l'illegittimità dell'ordinanza, con esposizione delle relative ragioni (cfr. Cass. Sez. 6, sent. n. 2732/1994 Rv. 198251). Nella fattispecie, nell'atto di appello manca ogni riferimento alle ordinanze pronunciate dal giudice del dibattimento all'udienza del 12.11.2007, in quanto l'appellante, nei motivi uno e due dell'atto d'appello, si è limitato a ribadire le ragioni a sostegno delle sollevate eccezioni circa la nullità del decreto di citazione a giudizio, e dell'inammissibilità della costituzione di parte civile, chiedendo alla Corte, in via preliminare, la dichiarazione di nullità del decreto di citazione, e l'inammissibilità dell'atto di costituzione di parte civile. E, pertanto, mancando l'appello delle ragioni di illegittimità delle ordinanze in questione, correttamente la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità delle richieste contenute in appello a riguardo.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
In tema di requisiti del decreto di citazione a giudizio, la mancata enunciazione dell'ambito spaziale e temporale delle condotte e degli elementi specificatoli dell'oggetto materiale del reato costituisce vizio di "insufficiente motivazione", soltanto quando non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso contestato, mentre l'omissione è improduttiva di conseguenze giuridiche quando dagli altri elementi enunciati, e dai richiami contenuti nel decreto ed eventualmente anche in altri provvedimenti, risultino chiari i profili fondamentali del "fatto" per il quale il giudizio è stato disposto (v., ex plurimis, Cass. Sez. 1, sent. n. 12149/2005 Cc. Rv. 231615). Tanto premesso, non appare censurabile, in quanto rispettosa dei principi in materia enunciati da questa Corte, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto del tutto esauriente l'indicazione del fatto relativo alla consegna al querelante, a titolo di acconto, di "tre assegni da Euro 10.000,00 ciascuno", non rilevando agli effetti dell'addebito quali fossero precisamente quelli oggetto di tale consegna, e avendo avuto l'imputato la possibilità di apprendere quali sarebbero state le modalità della sua condotta lamentate dalla parte offesa, e quindi di valutare la rispondenza o meno a vero dei fatti oggetto di contestazione.
Per quanto concerne poi la motivazione circa le obiezioni sulla regolarità della costituzione di parte civile, neanche sul punto la sentenza è censurabile, ben avendo la Corte ritenuto esauriente l'individuazione della condotta lamentata dalla parte interessata con esclusivo richiamo all'addebito di cui al capo di imputazione, e precisamente quantificata la pretesa risarcitoria. L'art. 78 c.p.p., comma 1, lett. d), che disciplina le formalità della costituzione di parte civile, non richiede, infatti, a pena di inammissibilità, che l'atto di costituzione contenga un'esposizione analitica della "causa petendi", non dissimile da quella prescritta per la domanda proposta in sede civile. Ed invero l'esperimento dell'azione civile nel processo penale si avvale della sua connessione necessaria con la fattispecie concreta descritta nell'imputazione, sicché la pretesa risarcitoria, al di fuori dei casi in cui sia legata anche a fattori eccedenti i limiti della contestazione penale, non deve essere giustificata con enunciazioni ulteriori rispetto a quella del legame eziologico che la collega al fatto-reato (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13815/1999 Rv. 214669); ne consegue che quando - come nella specie - il nesso tra le conseguenze pregiudizievoli per la parte offesa ed il reato sia immediato, ad integrare il requisito previsto dall'art. 78 c.p.p., comma 1, lett. d) è sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto (cfr. Cass. Sez. 5, sent. n. 544/2006 Rv. 235777). Il "petitum" è poi di per sè insito nella costituzione stessa, che - nel caso concreto - è conforme all'astratta previsione delle restituzioni e del risarcimento del danno, mentre la quantificazione dello stesso può avvenire in sede civile (v. Cass. Sez. 2, sent. n. 43405/2003 Rv. 227654). Il ricorso va pertanto rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2012