Articolo 161 del Codice di procedura civile
Articolo 160Articolo 162
Versione
21 aprile 1942
Art. 161.
(Nullita' della sentenza).

La nullita' delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione puo' essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.

Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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