Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2012, n. 20231
CASS
Sentenza 3 aprile 2012

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Massime1

È legittima la costituzione di parte civile nel processo penale di un soggetto non legato da rapporti di stretta parentela e non convivente con la vittima del reato (nella specie figlio della moglie di quest'ultimo), al fine di ottenere il risarcimento dei danni morali, considerato che la definitiva perdita di un rapporto di 'affectio familiaris' può comportare l'incisione dell'interesse all'integrità morale, ricollegabile all'art. 2 Cost., sub specie di intangibilità della sfera degli affetti, la cui lesione comporta la riparazione ex art. 2059 cod. civ., mentre è, in tal caso, escluso il risarcimento dei danni patrimoniali. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ammesso la costituzione di parte civile del figlio non convivente della moglie della vittima di un incidente stradale).

Commentario1

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    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 febbraio 2022

    La successiva caduta all'indietro ha poi determinato la frattura della squama occipitale destra, che si è estesa verticalmente alla teca cranica occipitale e trasversalmente al condilo occipitale fino al clivus.I giudici hanno escluso che D. abbia agito in stato di legittima difesa per l'assenza di una reale situazione di pericolo e per sproporzione nella reazione difensiva. Invero, argomenta la Corte di merito, "a fronte di un colpo di debole portata, sferrato da una persona che, a stento, si reggeva in piedi, tanto da perdere l'equilibrio proprio nell'atto di colpire il D., quest'ultimo ha reagito con inusitata violenza, colpendo il Da. al volto con almeno due pugni, sferrati con …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2012, n. 20231
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20231
Data del deposito : 3 aprile 2012

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