Sentenza 25 giugno 2001
Massime • 1
Costituisce dichiarazione o elezione di domicilio insufficiente od inidonea quella che non rechi la indicazione del numero civico, ne' quella del domiciliatario. Ne consegue che, anche in tal caso, la notificazione va effettuata mediante consegna al difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2001, n. 31962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31962 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 25/06/2001
Dott. GIORGIO LATTANZI - Consigliere - SENTENZA
Dott. RENATO L. CALABRESE - Consigliere - N. 1125
Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - N. 6119/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IA AR, nata a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 19 giugno 2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gener. Dott. Anna Maria De Sandro che ha chiesto l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza;
Sentito il difensore, avv. Giuseppe Fusco;
OSSERVA
La ricorrente impugna una sentenza che ha dichiarato inammissibile l'appello in quanto proposto oltre il termine di legge decorrente dalla notifica della decisione di primo grado, eseguita ai sensi dellà rt. 161 comma quarto c.p.p..
Deduce violazione di legge in relazione agli artt. 161 e 171 lett. d) ed e) c.p.p., sul rilievo che, una volta riconosciuta dallo stesso giudice "a quo" "tamquam non esset" sia la dichiarazione che la elezione di domicilio, ciò escludeva l'operatività del disposto di cui all'art. 161 comma 4 c.p.p., imponendosi, invece, per la notificazione dell'atto, il ricorso alle regole generali previste nell'art. 157 dello stesso codice.
Il ricorso non merita accoglimento.
Secondo quanto prevede il quarto comma dell'art. 161 cit., le notificazioni sono eseguite mediamente consegna al difensore anche nei casi indicati dai precedenti commi primo e terzo della norma, quando la dichiarazione o l'elevazione di domicilio mancano o "sono insufficienti o inidonee".
È incontestato nella specie che, invitata in sede di redazione del verbale di identificazione - ai sensi dell'art. 161 c.l. c.p.p. - a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157 c.p.p. o ad eleggere domicilio per le notificazioni, con le relative avvertenze, l'imputata dichiarò di eleggere domicilio in Napoli, Via Pietro Colletta, e di nominare difensore di fiducia l'avv. Mario Bruno, con studio in Napoli, Via Pietro Colletta.
Appare del tutto evidente - e ne conviene la stessa ricorrente - che una siffatta elezione di domicilio non era valida come tale, non essendo stata indicata la persona del domiciliatario, e non poteva valere neppure come dichiarazione di domicilio, a ragione della mancata indicazione del numero civico, e dunque per la impossibilità, determinata dal comportamento delle stessa interessata, di individuare il luogo.
Si versa perciò nella cennata ipotesi di dichiarazione o elezione di domicilio "insufficiente o inidonea", con la conseguenza, correttamente tratta dal giudice "a quo", e vanamente avversata in ricorso, che la notificazione dell'atto andava eseguita mediante consegna al difensore, come in effetti era avvenuto, così che, avuto riguardo alla data di tale notificazione, l'imputazione si palesava intempestiva.
Si obietta in questa sede dall'interessata che, così ragionando, si fa confusione tra "inidoneità" del domicilio dichiarato o eletto e "nullità" della elezione o dichiarazione di domicilio, ma la deduzione è priva di pregio, non appena si consideri che l'atto giuridico, in ipotensi di una nullità, si dimostra innanzitutto e per l'appunto "inidoneo" a determinare gli effetti cui è deputato: sicché la dichiarazione o l'elezione di domicilio, che sia nulla, va ritenuta insufficiente o inidonea ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 161 comma 4 c.p.p.. Il ricorso deve essere pertanto respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2001