Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/06/2017, n. 33772
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Sentenza 15 giugno 2017

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 33772/2017 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, emessa il 15 giugno 2017. Le parti in causa erano l'imputata, accusata di omissione di soccorso dopo un incidente stradale, e la persona offesa, un motociclista. L'imputata contestava la condanna, sostenendo che non vi fosse stata responsabilità nel sinistro e che la sua condotta non giustificasse la pena. In particolare, si lamentava di un travisamento delle prove e di una motivazione carente da parte dei giudici di merito.

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la condanna. Ha argomentato che l'obbligo di prestare assistenza sussiste indipendentemente dalla responsabilità nel sinistro, basandosi sull'art. 189 del Codice della Strada, che impone a chiunque sia coinvolto in un incidente di fermarsi e prestare soccorso. La Corte ha ritenuto che l'imputata fosse consapevole della caduta del motociclista e che la sua condotta omissiva avesse creato un pericolo per la vittima. Inoltre, ha escluso la particolare tenuità del fatto, evidenziando la gravità della condotta e il comportamento processuale dell'imputata, che negava la responsabilità.

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Massime1

L'elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente in caso di incidente (art. 189, comma 7, cod. strada), può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all'agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall'incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all'obbligo di prestare assistenza ai feriti. (In motivazione, la Corte ha osservato che il dolo eventuale, pur configurandosi normalmente in relazione all'elemento volitivo, può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/06/2017, n. 33772
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33772
Data del deposito : 15 giugno 2017

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