Sentenza 19 dicembre 2012
Massime • 1
Nessun provvedimento di sospensione o di rinvio del dibattimento deve essere adottato dal giudice quando l'imputato risulta assistito da due difensori e uno solo di essi ha addotto un impedimento legittimo alla comparizione all'udienza. (Nella specie la S.C. ha ritenuto, in adesione al principio, corretta la sostituzione con difensore di ufficio del legale non presentatosi in udienza ancorché non adducendo alcun legittimo impedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2012, n. 10064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10064 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 19/12/2012
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO OM - Consigliere - N. 3248
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere - N. 41296/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RL NI N. IL 05/02/1947;
avverso la sentenza n. 1564/2008 CORTE APPELLO di ANCONA, del 14/02/2012;
Letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Udito il S. Procuratore Generale, POLICASTRO Aldo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
LI OM, già condannato con sentenza di primo e di secondo grado - tribunale monocratico di Pesaro, Sez. distaccata di Fano in data 16.11.2007 e corte di appello di Ancona in data 14/21.2.2012 - alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa per i delitti, in continuazione, di ricettazione e vendita di capi di abbigliamento contraffatti - ex artt. 81 cpv., 474 e 648 c.p., ricorre avverso questa seconda decisione, deducendo due ragioni di doglianza: violazione del diritto di difesa, da un lato, per l'omesso esame e considerazione dell'istanza di rinvio chiesto dal difensore per la sua impossibilità, stante le avverse condizioni meteorologiche, di raggiungere da Fano la sede giudiziaria di Ancona per l'udienza fissata il 14.2.2012, carenza di motivazione dall'altro, per essere stata fondata la condanna su mere presunzioni e labili indizi.
Manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, inammissibile per promuovere censure nel merito il secondo.
Il ricorrente era difeso in grado di appello da due difensori di fiducia, l'avv. Enrica Pederzoli e Francesco Paci, solo il primo difensore ha chiesto il rinvio dell'udienza, mentre il secondo non si è presentato senza addurre alcun impedimento. Secondo codice, il tribunale ha nominato un difensore di ufficio in sostituzione dell'avv. Paci ed ha disposto il prosieguo dell'udienza. Ritiene il Collegio che nessun provvedimento di sospensione o di rinvio del dibattimento deve essere adottato dal giudice quando l'imputato risulti assistito da due difensori e uno solo di essi ha addotto un impedimento legittimo alla comparizione all'udienza (Sez. 6^, 3.4/31.5.2007, Novali e a., Rv. 236875). Ne consegue che il giudice di appello ha esercitato i suoi legittimi poteri nominando un difensore di ufficio all'imputato in sostituzione del difensore di fiducia, ritualmente citato e non comparso senza addurre un legittimo impedimento.
Inammissibile, poi, il secondo motivo di ricorso che svolge il tentativo sul piano del merito di contestare il discorso giustificativo giudiziale, che richiama puntuali circostanze significative del tutto neglette dalla difesa: l'audizione del perito che attesta la contraffazione, l'indicazione del prevenuto di una ditta, inesistente, venditrice della merce, il suo acquisto senza fattura e per un prezzo di molto inferiore a quello di mercato, il numero dei capi di abbigliamento deponente per la detenzione ai fini della vendita a terzi. In proposito deve ribadirsi che le censure attinenti alla motivazione sono inammissibili, in quanto manifestamente infondate, laddove contestino l'esistenza di un apparato giustificativo della decisione, che invece esiste, e non sono consentite laddove pretendano di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue anche la condanna del pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2013