Sentenza 24 settembre 2014
Massime • 1
In tema di impugnazioni, non è motivo di inammissibilità dell'impugnazione di una ordinanza dibattimentale la circostanza che nell'atto unico d'impugnazione proposto contro la sentenza manchi l'espressa dichiarazione di gravame anche dell'ordinanza, quando nello stesso venga denunciata l'illegittimità di questa con esposizione delle relative ragioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2014, n. 50330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50330 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 24/09/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 2630
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 42855/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IO N. IL 01/10/1965;
avverso la sentenza n. 10933/2007 CORTE APPELLO di TORINO, del 05/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 5-4-2013 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma di quella in data 20-2-2006 del tribunale di Alba, sez. dist. di Bra, dichiarava la prescrizione dei reati di cui all'art. 595 c.p. e art. 334 c.p., commi 1 e 3 ascritti a AN AR confermando le statuizioni civili della sentenza di primo grado.
2. L'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore avv. D. Ambrassa con due motivi che investono entrambi la competenza per territorio del tribunale.
3. Con il primo si deduce erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 24 e 586 per essere stata dichiarata inammissibile la relativa questione nella sentenza impugnata sul rilievo della mancata impugnazione specifica dell'ordinanza 4-4-2005 con la quale il primo giudice aveva dichiarato infondata la questione, trascurando che l'art. 24 citato non richiede la formale impugnazione di tale ordinanza e che comunque, a ritenere necessaria l'impugnazione, è sufficiente, ad evitare la pronuncia di inammissibilità, che risulti la volontà impugnatoria, il che era nella specie avvenuto in quanto la questione era stata oggetto di un motivo di appello.
4. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 8, 9 e 16 c.p.p. e mancato esame dell'eccezione di incompetenza.
5. Infatti, benché il primo giudice avesse applicato i criteri giurisprudenziali per i quali in caso di diffamazione a mezzo internet si deve fare riferimento alle regole suppletive ex art. 9, comma 2, citato e quindi al luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato, e, in caso di reati connessi, al luogo di consumazione del reato più grave tra quelli residui, nel caso in esame il primo giudice aveva erroneamente ritenuto commesso nel luogo di residenza del prevenuto il reato - più grave - di sottrazione di cose sottoposte a sequestro ritenendo che questi dalla sua abitazione si fosse collegato ad internet ed avesse cancellato le pagine diffamatorie nei confronti della parte civile.
6. Per contro il luogo di consumazione del reato non poteva che coincidere con quello in cui si trovavano le cose sequestrate e quindi con la sede del provider Tecnorail che aveva messo a disposizione dell'imputato il punto di accesso ad internet riservandogli uno spazio per la creazione del sito in cui erano state pubblicate le immagini diffamatorie, sede che si trova in comune di Soci, con conseguente competenza del Tribunale di Arezzo. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso merita accoglimento, ma l'infondatezza del secondo deve determinare il rigetto del gravame.
2. Con erronea applicazione degli artt. 24 e 586, infatti, la corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello relativamente alla questione di competenza territoriale argomentando sulla mancata impugnazione specifica dell'ordinanza 4-4-2005 con la quale il primo giudice aveva dichiarato infondata la questione.
3. In tal modo il giudice di secondo grado ha trascurato, facendo leva su un argomento di pura forma, che la questione era stata comunque oggetto di uno specifico motivo di appello, il che evidenziava la volontà di impugnazione sul punto.
4. Mentre, infatti, è inammissibile l'appello avverso un'ordinanza dibattimentale laddove nel gravame proposto contro la sentenza manchi l'espressa dichiarazione di impugnazione dell'ordinanza ma sia anche carente l'esplicitazione delle ragioni che rendono illegittima quest'ultima (Cass. 25313/2012), non può che essere ammissibile, a contrario, l'appello che, pur senza evocare espressamente l'ordinanza che si intende impugnare, tratti tuttavia la questione oggetto di quel provvedimento esplicitando le ragioni della ritenuta illegittimità dello stesso.
5. Giurisprudenza più risalente aveva del resto già chiarito che l'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), il quale commina la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 581 - norma, questa, che postula, tra l'altro, l'indicazione del provvedimento impugnato -, deve esser letto non isolatamente, bensì nel contesto normativo complessivo concernente le impugnazioni, che denota la scelta legislativa del favor impugnationis. Con la conseguenza che, poiché il nuovo codice non distingue più tra dichiarazione di impugnazione e motivi, compendiando il tutto in un unico atto, e privilegiando l'espressione di volontà della parte di impugnare e la possibilità di individuare, comunque, il provvedimento che si è inteso impugnare, non può essere ritenuto motivo di inammissibilità dell'impugnazione avverso un'ordinanza dibattimentale la circostanza che nell'atto unico di impugnazione proposto contro la sentenza manchi l'espressa dichiarazione di impugnazione anche dell'ordinanza, quando nello stesso venga denunciata l'illegittimità di questa, con esposizione delle relative ragioni (Cass. 5857/1997, 3385/1995, 2732/1994, Sez. U, 10296/1993).
6. È dunque affetta da violazione di legge l'ordinanza della corte torinese di inammissibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio proposta dal Germano con l'atto di appello, considerato che, pur mancando l'espressa impugnazione di quel provvedimento, la questione aveva formato oggetto di un motivo di appello.
7. Tale questione va risolta positivamente a favore del Tribunale di Alba, sez. dist. di Bra, con conseguente infondatezza del secondo motivo di gravame.
8. Premesso che il primo giudice, come riconosciuto dal ricorrente, ha fatto corretta applicazione dei criteri giurisprudenziali per i quali in caso di diffamazione a mezzo internet si deve far riferimento alle regole suppletive ex art. 9 c.p.p., comma 2, e quindi al luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato (Cass. 16307/2011), e, in caso di reati connessi (art. 16 stesso codice), al luogo di consumazione del reato più grave tra quelli residui (Cass. 40825/2010, 22763/2008), nella fattispecie il tribunale ha correttamente ritenuto commesso nel luogo di residenza del prevenuto il reato - unico residuo - di sottrazione di cose sottoposte a sequestro, ritenendo che Germano dalla sua abitazione in Narzole si fosse collegato ad internet e avesse telematicamente cancellato le pagine diffamatorie nei confronti della parte civile. 9. È infondato l'assunto del ricorrente secondo cui il luogo di consumazione di tale reato coinciderebbe con quello in cui si trovavano le cose sequestrate e quindi con la sede del provider Tecnorail che aveva messo a disposizione dell'imputato il punto di accesso ad internet riservandogli uno spazio per la creazione del sito in cui erano state pubblicate le immagini diffamatorie, sede che si trova in comune di Soci, con conseguente competenza del Tribunale di Arezzo.
10. In tal modo infatti si confonde, ad avviso del collegio, tra evento del reato (cancellazione delle pagine internet sottoposte a sequestro, frutto istantaneo dell'ordine telematico impartito al sito web dall'utilizzatore del terminale remoto), che individua il locus commissi delicti, e gli effetti a distanza del reato stesso, prodottisi presso la sede dell'elaboratore centrale del sistema informatico in cui era allocato lo spazio web utilizzato per la diffamazione.
11. Segue la condanna dell'imputato alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2014