Sentenza 8 marzo 2016
Massime • 1
La notificazione mediante consegna al difensore di fiducia, di cui all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., non presuppone il previo infruttuoso esperimento della stessa con le modalità di cui ai commi precedenti, bensì soltanto che si tratti di una notificazione "successiva" ad altra già eseguita, con le modalità ordinarie, non già nel grado, ma nel corso dell'intero processo. (In motivazione, la S.C. ha osservato che, una volta che il primo atto sia stato notificato con qualsivoglia delle modalità di cui all'art. 157, commi da 1 ad 8, e sia quindi intervenuta la nomina di un legale di fiducia, la notifica dei successivi atti ben può essere eseguita mediante diretta consegna al difensore medesimo, facendo affidamento sul vincolo che ormai lo lega al proprio assistito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2016, n. 19366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19366 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2016 |
Testo completo
лиснішого * 19 3 6 6/ 1 6 66 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE sen Composta da 403 Luca Ramacci - Presidente - Sent. n. sez. Oronzo De Masi UP - 8/3/2016 Antonella Di Stasi R.G.N. 54626/2014 Enrico Mengoni Relatore - Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RS UN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 6/5/2014 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. Federico D'Anneo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6/5/2014, la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa il 4/10/2011 dal Tribunale di Ferrara, con la quale UN RS era stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e condannato alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione e 4 mila euro di multa;
allo stesso era ascritto di aver ceduto a VI AR 0,476 grammi di eroina.
2. Propone ricorso per cassazione il RS, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. e dell'art. 6 Convenzione e.d.u.. L'avviso di fissazione dell'udienza preliminare sarebbe stato notificato presso il difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis citato, sebbene gli atti precedenti (avviso di conclusione delle indagini e decreto di convalida della perquisizione con contestuale avviso ex art. 369-bis cod. proc. pen.) fossero stati notificati presso la residenza del ricorrente;
la quale era stata sì cambiata da poco, ma risultava nella nuova allocazione - (Ferrara, piazzale San Giovanni, n. 8) – già dalla richiesta di rinvio a giudizio. Ne deriverebbe che il RS non avrebbe avuto conoscenza dell'udienza stessa, sì da non poter accedere a riti alternativi;
quel che, peraltro, determinerebbe la violazione dell'art. 6, Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e dell'art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta infondato;
ciononostante, la sentenza deve essere annullata con rinvio. L'art. 157 cod. proc. pen. (Prima notificazione all'imputato non detenuto) stabilisce, al comma 8-bis (introdotto dal d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla I. 22 aprile 2005, n. 60), che le notificazioni successive alla prima sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori, i quali possono dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Orbene, nel caso di specie il RS aveva pacificamente nominato un difensore di fiducia, nella persona dell'Avv. Federico D'Anneo del foro di Ferrara;
altrettanto pacificamente, alla data dell'avviso in esame (12/1/2011), il ricorrente non aveva eletto o dichiarato alcun domicilio, atteso che l'unico atto in tal senso risulta depositato in cancelleria soltanto l'8/3/2011. Ne consegue come adeguatamente affermato dalla Corte di appello sulla medesima questione - che nessuna nullità è ravvisabile nel caso di specie, atteso che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare è stata effettuata nel pieno rispetto della norma citata;
ossia con consegna al difensore di fiducia, in doppia copia, sul presupposto che la notifica del primo atto al RS imputato non detenuto fosse stata regolarmente eseguita ai sensi dei precedenti commi dello stesso art. 157, come in effetti avvenuto. Quel che neppure il ricorrente contesta.
4. Al riguardo, peraltro, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il meccanismo delineato dall'art. 157, comma 8-bis risponde ad una ratio 2 ben precisa e da condividere. Ed invero, una volta ricevuta la prima notifica, l'imputato conosce dell'esistenza di un procedimento a suo carico, e, qualora nomini un difensore di fiducia, è ben conscio del fatto che questi lo rappresenterà. «Se sceglie di non partecipare al processo sa, dunque, a chi rivolgersi per esserne informato. Al contempo, il difensore che riceve la notifica ex art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen. per il suo assistito e non la rifiuta assume un obbligo professionale di riferire allo stesso. Coerente con tale previsione è che analogo meccanismo non valga nel caso in cui manchi una nomina fiduciaria, in virtù, evidentemente, del vincolo meno intenso che di fatto lega l'imputato al difensore di ufficio. Pertanto, anche le notificazioni successive alla prima, nel caso in cui l'imputato abbia un difensore di ufficio, gli andranno effettuate seguendo le scansioni procedurali di cui all'art. 157, commi da 1 a 7. Diverso è il caso in cui l'imputato abbia eletto o dichiarato domicilio, per cui opera il disposto dell'art. 161 codice di rito. In quel caso tutte le notificazioni, anche quelle successive alla prima, gli andranno effettuate al domicilio dichiarato o eletto;
e la possibilità di avvalersi per il notificatore del disposto di cui al quarto comma di tale norma, è legata alla documentata circostanza che la notificazione a tale domicilio sia divenuta impossibile» (Sez. 3, n. 21626 del 15/4/2015, Cetta, Rv. 263501; negli stessi termini, Sez. 3, n. 21927 del 4/4/2008, Mazzei, Rv. 239878, a mente della quale dalla chiara lettera della disposizione risulta che la modalità di cui al comma 8-bis non presuppone affatto il previo infruttuoso esperimento della notifica con le modalità di cui ai commi precedenti, bensì soltanto che si tratti di una notificazione successiva ad altra già eseguita con le modalità ordinarie non già nel grado, ma nel corso dell'intero processo fin dal suo inizio. Pertanto tali devono considerarsi quelle eseguite all'imputato nel corso del giudizio di primo grado sicché la prima notifica di un atto nel giudizio d'appello quella avente ad oggetto il decreto di citazione a giudizio è - comunque "successiva" ad altra eseguita nei modi ordinari e non può considerarsi essa stessa come "prima" notifica).
5. Questo Collegio, peraltro, è ben consapevole dell'esistenza di un difforme indirizzo di legittimità (tra le altre, Sez. 2, n. 41735 del 22/9/2015, Casali, Rv. 264594) in forza del quale il comma 8-bis in esame richiederebbe che la precedente notifica sia stata eseguita ai sensi del comma 8 (deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso sulla porta dell'abitazione e comunicazione a mezzo raccomandata)-, ma ritiene tale opzione non condivisibile. La norma de qua, infatti, anche in ragione della sua collocazione sistematica, costituisce disposizione di chiusura con riguardo alle notifiche comunque effettuate all'imputato non detenuto, che non abbia dichiarato od eletto domicilio ai sensi del successivo art. 161; in forza di questo meccanismo e di un'evidente logica 3 di semplificazione e razionalizzazione sottesa alla novella del 2005, oltre che di esaltazione del rapporto fiduciario con il legale - una volta che il primo atto sia stato notificato con qualsivoglia delle modalità di cui all'art. 157, commi da 1 ad 8, e sia quindi intervenuta la nomina di un legale di fiducia, la notifica dei successivi atti ben potrà esser eseguita mediante diretta consegna al difensore medesimo, facendo affidamento sul vincolo che ormai lo lega al proprio assistito. Restringere la portata del comma 8-bis in esame al solo caso in cui la precedente notifica sia avvenuta ai sensi del comma 8 significa comprimere immotivatamente la portata innovatrice del d.l. n. 17 del 2005, sminuirne la ratio ed interpretare la novella in un senso evidentemente antitetico alle citate esigenze di razionalizzazione e speditezza della notifiche.
6. Conclusivamente, dunque, nell'ipotesi in esame ricorrevano tutti i presupposti per la notifica al difensore fiduciario ai sensi dell'art. 157, comma 8- bis cod. proc. pen.; senza che, pertanto, possa ravvisarsi alcuna nullità, né, tantomeno, violazione del diritto ad un equo processo di cui all'art. 6 Convenzione e.d.u.. Il ricorso, pertanto, deve esser rigettato. -7. Cionondimeno, osserva la Corte che successivamente alla pronuncia di appello - è stata promulgata la I. 16 maggio 2014, n. 79, di conversione del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, che, in ordine al comma 5 riconosciuto al RS, ha novellato la cornice edittale - riducendola - nei termini della reclusione da 6 mesi a 4 anni e della multa da 1.032 a 10.329 euro. Ne consegue l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, affinché la Corte di merito verifichi l'adeguatezza della pena irrogata alla luce del vigente assetto sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, 1'8 marzo 2016 Il Presidente Consigliere estensore Enrico Mengonipa Luca Ramacei سرة DEPOGITATA IN CANCELLERIA 10 MAG 2018 IL CANC KERE Luaka Mariani