Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2016, n. 19366
CASS
Sentenza 8 marzo 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La notificazione mediante consegna al difensore di fiducia, di cui all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., non presuppone il previo infruttuoso esperimento della stessa con le modalità di cui ai commi precedenti, bensì soltanto che si tratti di una notificazione "successiva" ad altra già eseguita, con le modalità ordinarie, non già nel grado, ma nel corso dell'intero processo. (In motivazione, la S.C. ha osservato che, una volta che il primo atto sia stato notificato con qualsivoglia delle modalità di cui all'art. 157, commi da 1 ad 8, e sia quindi intervenuta la nomina di un legale di fiducia, la notifica dei successivi atti ben può essere eseguita mediante diretta consegna al difensore medesimo, facendo affidamento sul vincolo che ormai lo lega al proprio assistito).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2016, n. 19366
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19366
    Data del deposito : 8 marzo 2016

    Testo completo