Sentenza 21 settembre 2016
Massime • 1
Il ricorso per cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, al fine di verificare la corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2016, n. 19957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19957 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2016 |
Testo completo
19957-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 21/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2832/2016 - Presidente - GIOVANNI AMOROSO REGISTRO GENERALE LUCA RAMACCI N.26191/2016 ELISABETTA ROSI ANGELO MATTEO SOCCI - Rel. Consigliere - GIOVANNI LIBERATI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NN RL nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 29/06/2015 del TRIBUNALE di BENEVENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI Udito il Procuratore Generale in persona del dott. FRANCESCO SALZANO che ha concluso per: "Rigetto"; sentito il difensore, Avv. Luigi Diego Perifano che ha concluso per: "Accoglimento del ricorso". DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 APR 2017 IL CANCELLIERE Luand Mariani "1 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Benevento con sentenza del 29 giugno 2015 condannava AC PI alla pena di € 6.000,00 di ammenda relativamente al reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera A, e 2, d. lgs. 152 del 2006, concesse le circostanze attenuanti generiche;
accertato in Benevento il 14 novembre 2011. 2. L'imputato proposto ricorso in Cassazione, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge, art. 183, comma 1, lettera BB, d. Igs. 152 del 2006. Il ricorrente è stato condannato per un deposito incontrollato di rifiuti, per aver depositato in modo incontrollato sul piazzale aziendale rifiuti speciali non pericolosi costituiti da circa 50 mc di residui cementizi. La norma dell'art. 183, d. lgs. 152 del 2006, consente il deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi nell'area in cui gli stessi sono prodotti. Lo smaltimento deve essere con cadenza trimestrale - a prescindere dalla quantità o annualmente senza superare il limite previsto dalla norma. Nel caso i rifiuti erano depositati da meno di tre mesi;
la circostanza di un periodo superiore non è stata contestata in sentenza. L'azienda del ricorrente aveva optato per il criterio temporale, smaltimento ogni tre mesi. 2. 2. Travisamento della prova del teste ing. BA Iannella, consulente dell'imputato. Il giudice stravolge la testimonianza dell'Ing. BA, consulente dell'imputato, il quale aveva solo riferito che l'azienda del ricorrente 1 ХИ ЛЮ СА aveva scelto il criterio temporale dello smaltimento, ogni tre mesi, e non che si potevano superare i 30 mc nell'anno. Ha chiesto quindi la riforma della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità. La decisione impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni o da manifeste illogicità rileva che la ditta del ricorrente aveva accumulato (depositato) mc 50 circa di rifiuti speciali non pericolosi sul piazzale della ditta;
rifiuti non smaltiti sia nell'arco dei tre mesi e sia al superamento della soglia prevista nell'art. 183 d. lgs. 152/2006. In tema di rifiuti, al fine di qualificare il deposito come temporaneo, il produttore può alternativamente e facoltativamente scegliere di adeguarsi al criterio quantitativo o a quello temporale, ovvero può conservare i rifiuti per tre mesi in qualsiasi quantità, oppure conservarli per un anno purché essi non raggiungano i limiti volumetrici previsti dall'art. 183, lett. bb), d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. (Sez. 3, n. 38046 del 27/06/2013 - dep. 17/09/2013, Speranza, Rv. 25643401). Il ricorrente ritiene nel ricorso configurabile un deposito temporaneo, ma esattamente il giudice ha qualificato il deposito incontrollato, applicando correttamente le decisioni della Cassazione sul punto: "In tema di gestione dei rifiuti, per deposito controllato o temporaneo si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006; con la conseguenza che, in difetto anche di uno dei requisiti normativi, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato, a seconda dei casi, come "deposito preliminare" (se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un'operazione di smaltimento), come "messa in riserva" 2 GE AT SE (se il materiale è in attesa di un'operazione di recupero), come "abbandono" (quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero) o come "discarica abusiva" (nell'ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi)" (Sez. 3, n. 38676 del 20/05/2014 - dep. 23/09/2014, Rodolfi, Rv. 26038401). Il ricorso sul punto risulta generico poiché non si riferisce al rispetto delle condizioni previste per i depositi temporanei, ma esprime solo dubbi soggettivi. Inoltre era suo onere dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge per il deposito temporaneo: "In tema di gestione dei rifiuti, l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall'art. 183 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria". (Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016 - dep. 26/08/2016, Di Stefano, Rv. 26763601). Nel ricorso, invece, il ricorrente ritiene che la sentenza non ha contestato (e provato) una decorrenza superiore ai tre mesi. Solo con la concreta ed effettiva prova del non superamento dei tre mesi il deposito potrebbe ritenersi temporaneo;
tale prova non è stata fornita nel giudizio di merito e né viene indicata nel ricorso in Cassazione che in via generica, richiamandosi a quanto teoricamente detto dal consulente del ricorrente, ritiene non sia stato superato il periodo in questione.
3.1. L'altro motivo (travisamento della testimonianza del consulente) risulta strettamente collegato con il precedente motivo;
inoltre deve preliminarmente osservarsi che il verbale della testimonianza è trascritto solo in parte nel ricorso introduttivo e ciò già sarebbe sufficiente da solo per l'inammissibilità del relativo motivo: "Il ricorso - per Cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, in quanto necessarie ai fini della verifica della corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione" 3 AN MA АБ ДА (Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010 - dep. 26/08/2010, Scuto ed altri, Rv. 24814101; vedi anche Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 dep. - 14/03/2012, S., Rv. 25234901). Tuttavia nel ricorso non si rappresenta nemmeno la decisività della prova (ritenuta travisata) ai fini della decisione: "Le modifiche apportate dall'art. 8 L. 20 febbraio 2006, n. 46 non hanno mutato la natura del giudizio di Cassazione, che rimane un giudizio di legittimità. Ne consegue che gli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" menzionati ora dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod.proc.pen., non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all'intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito" (Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007 - dep. 28/09/2007, Servidei, Rv. 23765201; vedi anche Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009 - dep. 12/10/2009, Belluccia e altro, Rv. 24462301) Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Андев Шабкофей GE Matteo SOCCI Giovanni AMOROSO шого у 4