Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2017, n. 11954
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Sentenza 15 febbraio 2017

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È nulla la notifica del decreto di citazione eseguita, ex art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia qualora l'imputato abbia ritualmente dichiarato domicilio per le notificazioni. (Fattispecie di decreto di citazione per il giudizio di appello).

Commentario1

  • 1La nullità per erronea notificazione al difensore non si sana in
    Elisa Grisonich · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sull'art. 157, comma 8 bis, c.p.p. [1], il quale prevede che le notificazioni successive alla prima siano eseguite al difensore di fiducia: fin dalla sua entrata in vigore, tale disposizione è stata oggetto di numerosi contrasti interpretativi, che avevano già reso necessario l'intervento del massimo Consesso della Suprema Corte[2]. La pronuncia in esame assume quindi un'importanza particolare perché, riallacciandosi alla precedente, mira a fare chiarezza e, al contempo, ad aggiungere un tassello nell'operatività della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2017, n. 11954
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11954
Data del deposito : 15 febbraio 2017

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